Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4237 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 4237  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, con avv. COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE ,  in  persona  del  Direttore pro tempore ,  rappresentata  e  difesa ex  lege dall’AVV_NOTAIO  generale dello Stato;
– controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE ,  in  persona  del Direttore pro tempore ;
– intimata – avverso  la  sentenza  della  Commissione  Tributaria  Regionale della Campania, n. 8696/21 depositata il 15 dicembre 2021.
Udita  la  relazione  della  causa  svolta  nella  camera  di  consiglio del 22 gennaio 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
 Il  ricorrente,  cui  era  stata  notificata  in  data  11  dicembre 2019  cartella  emessa  nei  confronti  della  RAGIONE_SOCIALE,      impugnava  la  stessa  allegando  la  propria  estraneità  alla compagine sociale, sia come socio che come legale rappresentante, riferendo altresì l’intervenuta estinzione della società stessa tramite
liquidatore cessato
cancellazione  risalente  al  2017.  La  CTR  respingeva  l’appello  e quindi il contribuente propone così ricorso in cassazione affidato ad un unico motivo, mentre  l’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo si denuncia violazione dell’art. 36 d.p.r. n. 602/1973.
1.1.  Va  premesso  che  la  sentenza  impugnata  effettivamente riconosce in capo al COGNOME la responsabilità del liquidatore prevista dall’art. 36 d.p.r. n. 602/1973.
Tale  disposizione  però,  come  emerge  dalle  stesse  premesse contenute nella sentenza impugnata, non è applicabile alla fattispecie visto che nella sentenza si legge come la società fosse stata cancellata dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese fin dal 21 maggio 2018 e che  liquidatore  era  tale  NOME  COGNOME,  mentre  il  ricorrente risultava essere stato liquidatore dal 28 gennaio 2016 al 30 marzo 2017.
Infatti, secondo la CTR il ricorrente era responsabile in quanto aveva omesso gli adempimenti per il periodo di sua spettanza, oltre al mancato adempimento RAGIONE_SOCIALE comunicazioni da effettuarsi ai sensi dell’art. 35 DPR 633/73 all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ossia la comunicazione di messa in liquidazione della società e la variazione del domicilio.
Viceversa, la norma invocata riguarda i pagamenti effettuati dai liquidatori in preferenza rispetto al  pagamento  RAGIONE_SOCIALE  imposte gravanti sulla società in liquidazione.
D’altronde  da  quanto  premesso  dalla  stessa  amministrazione controricorrente  si tratta di  cartella  emessa  nei  confronti  del ricorrente in qualità di legale rappresentante della stessa, laddove quella affermata dalla CTR risulta invece una responsabilità differente, non  identificabile con  l’originario debito fiscale  ma appunto propria del liquidatore.
Né per altro  verso  l’originario  proposto  recupero  nei  confronti della  società  (peraltro  già  estinta  e  cancellata  al  momento  della notifica) può essere ‘convertita’ in corso di causa come responsabilità  a  titolo  personale  del  liquidatore  per  i  mancati adempimenti segnalati dalla CTR, come fa la difesa della controricorrente (pag. 6 del controricorso), avendo anche qui titolo distinto.
 Tutto  ciò  premesso  emerge  chiaramente  come  il  ricorso introduttivo  venne  proposto  da  un  soggetto  palesemente  non  più liquidatore al  momento  della  relativa  proposizione,  e  dunque sfornito  di  legittimazione  attiva,  dal  che  discende  l’inammissibilità del  ricorso  medesimo  e  pertanto  la  sentenza  impugnata  deve essere cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, secondo comma, secondo  periodo,  cod.  proc.  civ.,  perché  la  domanda  non  poteva essere proposta.
Nulla  per  le  spese  attesa  la  definizione  della  controversia  in virtù di rilievo d’ufficio in presenza di una RAGIONE_SOCIALE parti intimata.
Sussistono  i  presupposti  processuali  per  dichiarare  l’obbligo  di versare,  ai  sensi  dell’art.  13,  comma  1quater ,  del  d.P.R.  30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto  dall’art.  1,  comma  17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La  Corte  cassa  la  sentenza  impugnata  senza  rinvio  ai  sensi dell’art. 382, comma secondo, secondo periodo, cod. proc. civ. Sussistono  i  presupposti  processuali  per  dichiarare  l’obbligo  di versare  un  ulteriore  importo  a  titolo  di  contributo  unificato,  se dovuto.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2025