Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21987 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21987 Anno 2025
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4748/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE;
-ricorrente-
contro COGNOME nonchè COMUNE COGNOME-ROSSANO;
-intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CALABRIA n. 2425/2021 depositata il 05/07/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La CTP di Cosenza, con la sentenza n. 4567/02/2020, pronunziando nel giudizio avente ad oggetto l’opposizione da parte del contribuente NOME COGNOME avverso le ingiunzioni fiscali nn. 266138/2012 e 221416/2013, nonché il preavviso di fermo amministrativo n. 276523/2016, tutti atti di riscossione emessi dalla RAGIONE_SOCIALE quale concessionaria per la riscossione del Comune di Corigliano-Rossano (già comune di Rossano) e relativi alla TARSU per gli anni 2011 e 2012, dichiarava cessata la materia del contendere sul preavviso di fermo amministrativo e accoglieva il ricorso del contribuente, annullando le ingiunzioni di suddette.
La CTR Calabria, con la sentenza n. 2425/ 1/2021, dava atto che la sentenza impugnata era passata in giudicato, per omessa interposizione di appello, nella parte in cui era stata dichiarato cessata la materia del contendere sul preavviso di fermo, e rilevava l’ inammissibilità del ricorso in appello della RAGIONE_SOCIALE per difetto di legittimazione attiva in capo a quest’ultima, atteso che le ingiunzioni annullate erano riconducibili al Comune di Rossano, quale ente impositore.
Contro detta sentenza, sulla base di due motivi, propone ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE che ha depositato successiva memoria.
NOME COGNOME ed il Comune di Corigliano -Rossano sono rimasti intimati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la RAGIONE_SOCIALE lamenta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 50, 52 del d.lgs. n. 546/1992 e 323 c.p.c., nonché degli artt. 100, 101 e 102 del c.p.c., attesa l’erronea asserzione circa la mancanza di legittimazione attiva della stessa a proporre appello.
Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’ art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., per violazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546-
1992, 132, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nullità della sentenza per vizio motivazionale in ordine alla ‘laconica affermazione circa la mancanza di legittimazione attiva dell’odierna ricorrente a proporre appello’.
I motivi, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, sono fondati.
Va osservato cha la RAGIONE_SOCIALE – concessionaria per la riscossione del Comune di Corigliano-Rossano (già comune di Rossano) – la quale aveva emesso gli atti impugnati ed era stata parte del giudizio di primo grado, era, in quanto tale legittimata ad appellare la sentenza a sé sfavorevole .
Semmai, essendo la concessionaria alla riscossione estranea alle questioni inerenti al merito del credito iscritto a ruolo, la CTR avrebbe dovuto chiarire se la stessa era priva dell’interesse a sollevare ed a riproporre in sede di gravame questioni di puro merito della pretesa. Peraltro, come dedotto dalla società ricorrente, con la sentenza n. 4567/2020 la Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza aveva accolto il ricorso, statuendo: ‘ Quanto invece alle sottostanti ingiunzioni di pagamento, questo Collegio rileva come le stesse risultino viziate sotto diversi profili di legittimità. In particolare, le doglianze sollevate dal ricorrente circa l’irrituale notifica delle ingiunzioni di pagamento è fondata, considerando che il Concessionario ha prodotto copie incomplete dei referti di notifica, parzialmente chiare e non direttamente riferibili agli atti impugnati ‘, apparendo evidente l’interesse ad impugnare della RAGIONE_SOCIALE
5.. In conclusione, in accoglimento dei motivi di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa, ai fini dell’esame nel merito dell’appello di RAGIONE_SOCIALE, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, che dovrà anche regolare le spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria, in data