Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4302 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5   Num. 4302  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/02/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 12506/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE,  con  sede  in  Roma,  in  persona  del  legale  rappresentante pro tempore ,  rappresentato  e  difeso  in  giudizio  dall’AVV_NOTAIO  di Roma, ivi el.dom.to presso il suo studio in INDIRIZZO, come da procura in atti;
– parte ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentato e difeso in giudizio dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE, costituitasi al solo fine dell’eventuale discussione;
– parte resistente – avverso sentenza Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 7061 del 12.10.2018;
Udita  la  relazione  svolta  nella  camera  di  consiglio  del  13.2.2024  dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Procuratore RAGIONE_SOCIALE in persona della AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO che ha concluso per il rigetto;
Uditi i difensori RAGIONE_SOCIALE parti presenti
Fatti rilevanti di causa.
§  1. RAGIONE_SOCIALE propone  tre  motivi  di  ricorso  per  la  cassazione  della sentenza  in  epigrafe  indicata  con  la  quale  la  commissione  tributaria regionale in accoglimento dell’appello principale dell’ RAGIONE_SOCIALE, e ritenuto assorbito quello incidentale della società -ha dichiarato inammissibile il ricorso da quest’ultima introdotto avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso parziale da essa presentata nel dicembre 2013.
Istanza di rimborso avente ad oggetto l’imposta proporzionale di registro (3 %) versata in sede di liquidazione del lodo arbitrale omologato n. 1345 del 2008, recante la condanna di RAGIONE_SOCIALE al pagamento di vari importi, alcuni a titolo risarcitorio ed altri a titolo di maggiori corrispettivi contrattuali, a favore dell’Ati costituita dalla stessa COGNOME (49 %) e dalla capogruppo-mandataria RAGIONE_SOCIALE (51 %). A detta della società istante, si trattava di imposta di registro versata sulla base dell’originaria liquidazione del lodo da parte dell’RAGIONE_SOCIALE, ma poi risultata non dovuta, dal momento che -come emerso in sede di PVC 17.7.2013 della GdF e confermato dall’ RAGIONE_SOCIALE con atto di definizione n.805/2013 su istanza ex art. 5 bis D.Lgs. n. 218/97 -gli importi in condanna (salvo alcuni) dovevano ritenersi assoggettati ad Iva, perché di natura non risarcitoria ma corrispettiva.
La Commissione Tributaria Regionale – dopo aver rilevato che l’istanza di rimborso aveva ad oggetto il minor importo di euro 24.548,00 (rispetto a quello versato, pari ad euro 233.115,009), quale risultante dal 3% dell’importo di euro 818.268,46, da RAGIONE_SOCIALE fatturato con Iva 20 % ad RAGIONE_SOCIALE (fatt.n.18/2008) a titolo di maggiore corrispettivo pro quota (come sostenuto dalla GdF nel menzionato PVC) -ha accolto l’eccezione dell’appellante principale RAGIONE_SOCIALE, ritenendo che la RAGIONE_SOCIALE fosse in effetti priva della legittimazione a chiedere ed ottenere il rimborso,
dal momento che l’imposta di registro in questione era stata versata non da essa,  bensì  dalla  RAGIONE_SOCIALE  (Mod.NUMERO_DOCUMENTO  del  19.5.2008),  unico  soggetto legittimato ex articolo 77 d.P.R. 131/86.
RAGIONE_SOCIALE  non  ha  depositato  controricorso,  dichiarando  di costituirsi al solo fine della discussione in udienza.
La ricorrente ha depositato memoria.
Il  Procuratore  RAGIONE_SOCIALE  ha  chiesto  che  il  ricorso  venga  rigettato,  ferma restando  la  tutela  della  posizione  di  RAGIONE_SOCIALE  nel  rapporto  interno  con RAGIONE_SOCIALE.
Ragioni della decisione.
§ 2. Con il primo motivo di ricorso RAGIONE_SOCIALE lamenta -ex art.360, co. 1^ n.4,  cod.proc.civ. -violazione  degli  articoli  100  cod.proc.civ.  e  19  d.lgs. 546/92. Per avere la Commissione Tributaria Regionale dichiarato inammissibile  il  suo  ricorso  originario  per  difetto  di  legittimazione  attiva, nonostante  che  tale  legittimazione,  ed  il  correlato  interesse  ad  agire, derivassero dal solo fatto di avere, essa RAGIONE_SOCIALE, presentato l’istanza di rimborso implicitamente rigettata.
Con il secondo motivo di ricorso la società deduce -ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. -violazione e falsa applicazione degli articoli 37, 40 co.1^, 57 co. 1^ e 77 d.P.R. 131/86. Per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente negato la sua legittimazione ad ottenere il rimborso dell’imposta di registro, nonostante che (come anche desumibile dall’attenta lettura di Cass.n. 1995/18 citata in sentenza) la legittimazione in questione spettasse al <> ex art. 77 cit., e che tale certamente fosse la RAGIONE_SOCIALE: sia perché parte del giudizio definito con il lodo (dovendosi avere riguardo al rapporto giuridico sostanziale in esso racchiuso), sia perché soggetto co-obbligato concretamente inciso e destinatario del revirement dell’ufficio che aveva infine attribuito (GdF) al regime Iva importi in condanna che erano stati dapprima (RAGIONE_SOCIALE) sottoposti ad imposta di registro; tanto che l’istanza di rimborso
era stata presentata (dicembre 2013) nel rispetto del termine triennale ex art. 77,  decorrente  proprio  dall’atto  di definizione RAGIONE_SOCIALE  contestazioni contenute nel menzionato PVC (luglio 2013) nei suoi confronti elevato.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce -ex art.360, co. 1^ n.5, cod.proc.civ. -omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito dall’essere stata RAGIONE_SOCIALE, e questa soltanto, destinataria RAGIONE_SOCIALE contestazioni di cui al citato PVC, relativo alle voci da essa fatturate pro quota ad RAGIONE_SOCIALE: <> (ric. pag.42).
§  3. I  tre  motivi  di  ricorso  sono  suscettibili  di  trattazione  unitaria  per  la stretta connessione RAGIONE_SOCIALE censure con essi sollevate.
Si tratta di motivi infondati.
In base all’art. 77 d.P.R. 131/86: <>.
Si è in proposito osservato (Cass.n. 6864/23 con ulteriori richiami) come quella in esame costituisca una previsione che muove dalla individuazione nel contribuente del soggetto passivamente legittimato alla prestazione tributaria e, con ciò, nel soggetto titolato a chiedere il rimborso dell’imposta non dovuta e dei relativi accessori, <>, aggiungendosi poi che questa conclusione <>.
Orbene, nel caso in esame costituisce elemento fattuale pacifico (venendo riferito dalla stessa società ricorrente) che il pagamento dell’imposta di registro venne effettuato, a seguito dell’originaria attività di liquidazione  dell’ufficio  di  quanto  stabilito  nel  lodo,  da  un  contribuente diverso dalla RAGIONE_SOCIALE, individuabile nella co-obbligata RAGIONE_SOCIALE
Questo incontrovertibile dato oggettivo non può essere superato in ragione del fatto che (anche) la RAGIONE_SOCIALE fosse <> in quanto tenuta in via solidale al pagamento dell’imposta di registro inizialmente liquidata, dovendosi in proposito tenere distinti i diversi piani (invece indebitamente sovrapposti dalla ricorrente) della legittimazione tributaria passiva al versamento dell’imposta liquidata (certamente gravante in via solidale anche sulla RAGIONE_SOCIALE in quanto parte del rapporto giuridico racchiuso nel giudizio definitosi con il lodo tassato), con quello della legittimazione attiva ad ottenere il rimborso, quest’ultimo invece correlato – come detto -al regime dell’indebito ed all’effettivo versamento (definitorio dell’intera posizione creditoria dell’Amministrazione) dell’imposta chiesta in restituzione.
E  neppure  quel  dato  potrebbe  superarsi  sul  presupposto  che  soltanto RAGIONE_SOCIALE sia risultata destinataria della successiva attività di verifica da parte della Guardia di Finanza, all’esito della quale emerse quel ‘ripensamento’ dell’amministrazione finanziaria in termini di assoggettabilità ad  Iva  (e  dunque  non  più  a  registro,  ex  articolo  40  Tur)  di  buona  parte
RAGIONE_SOCIALE somme portate in condanna nel lodo. Non si vede infatti come questo ‘ripensamento’  possa  di  per  sé  influire  così  da  legittimare  RAGIONE_SOCIALE  a chiedere ed ottenere il rimborso di somme versate, seppure all’interno di un rapporto giuridico tributario di natura solidale, da un altro contribuente. La qualità di contribuente, ex art. 77 cit., è condizione sì necessaria, ma non sufficiente, per ottenere il rimborso.
Ad ulteriore riprova di tutto ciò emerge poi come non sia stato neppure allegato dalla odierna ricorrente che questa successiva attività di controllo, poi  confluita  nella  definizione  della  ripresa  a  tassazione  Iva  da  parte dell’RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE,  abbia  in  effetti  comportato  una  sua  reale  ed indebita incisione patrimoniale aggiuntiva per effetto del concreto esercizio del regresso pro quota da parte della RAGIONE_SOCIALE
Va poi ancora considerato che la legittimazione di RAGIONE_SOCIALE al rimborso non poteva nemmeno basarsi sul rapporto di mandato instaurato con RAGIONE_SOCIALE nell’ambito dell’ATI. Al di là del fatto che RAGIONE_SOCIALE non fonda la propria legittimazione su questo titolo, è dirimente osservare (v. Cass.n. 30354/18) come l’ATI non assurga ad unitario ed autonomo centro di imputazione giuridica soggettiva, come gli effetti del mandato siano preordinati alla gestione del rapporto nei soli confronti della stazione appaltante e come, infine, ciascuna impresa temporaneamente associata, nell’ambito della propria parte dei lavori, agisca autonomamente e singolarmente <>, come già stabilito dall’art. 22 della l. n. 584/77 e poi dall’art. 37, 17° comma, del d.lgs. n. 163/2006, applicabile ratione temporis alla vicenda di causa.
Non  vale  invocare,  in  contrario  avviso,  l’indirizzo  maturato  da  questa Corte  di  legittimità  in  ordine  al  fatto  che  spetti  al  contribuente,  e  non  al AVV_NOTAIO che abbia versato l’imposta in sede di autoliquidazione, la legittimazione al rimborso di quanto risulti da questi indebitamente corrisposto.
Si tratta, all’evidenza, di fattispecie del tutto differente e non accostabile a quella qui dedotta, in ordine alla quale basterà richiamare la più volte evidenziata peculiarità del ruolo del AVV_NOTAIO nel rapporto giuridico di liquidazione ovvero autoliquidazione (anche telematica) ex articolo 57 Tur; peculiarità che ne esclude in radice la veste di contribuente (invece attribuibile soltanto ai contraenti), senza che da ciò si possano trarre conseguenze pratiche in ordine al ben diverso rapporto (che è l’unico che rilevi nel presente caso) intercorrente, non già tra parti contraenti da un lato e AVV_NOTAIO rogante dall’altro, bensì fra contribuenti in solido, uno dei quali pretenda dal creditore il rimborso di quanto corrisposto dall’altro.
Ricorre, in proposito, quanto stabilito dalla già menzionata sentenza Cass.n. 1995/18, ed anche altre volte ribadito, nel senso che (Cass.n. 12759/16): <>.
Da quanto si è fin qua esposto discende l’infondatezza di tutti i motivi di ricorso proposti, dal momento che la decisione della Commissione Tributaria Regionale risulta conforme a diritto, avendo essa correttamente escluso la legittimazione al rimborso in capo alla RAGIONE_SOCIALE (non nel senso processuale voluto nella prima doglianza, bensì in quello sostanziale e di merito di non-titolarità o spettanza del diritto al rimborso); e ciò sulla base di una conforme applicazione dell’articolo 77 Tur, così come del su riportato indirizzo di legittimità (con conseguente infondatezza anche del secondo motivo).
Quanto infine alla terza doglianza, se ne ravvisa finanche l’inammissibilità;  discende  infatti  da  quanto  si  è  detto  come  il  fatto
materiale che la Commissione Tributaria Regionale avrebbe asseritamente omesso  (l’essere  stata  la  RAGIONE_SOCIALE  l’unica  destinataria  della  successiva attività di controllo ed imposizione Iva) non può interferire sul tema della legittimazione  ad  ottenere  il  rimborso  risultando  –  per  ciò  soltanto  –  non decisivo per il giudizio, ex art.360, co. 1^ n.5, cod.proc.civ..
§ 4. Ne segue, in definitiva, il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza  e vengono  liquidate, come  in dispositivo, tenendo conto del minimo svolgimento di attività difensiva da parte dalla RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
-rigetta il ricorso;
-pone a carico della ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 500,00 oltre spese prenotate a debito;
-v.to l’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;
-dà  atto  della  sussistenza  dei  presupposti  processuali  per  il versamento,  a  carico  della  parte  ricorrente,  di  un  ulteriore importo  a  titolo  di  contributo  unificato,  pari  a  quello  previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALE stesso art.13, se dovuto.
Così  deciso  nella  camera  di  consiglio  della  Sezione  Tributaria,