Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13825 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13825 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 23/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3126/2022 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in NAPOLI, INDIRIZZO RAGIONE_SOCIALE, presso lo studio dell’avvocato COGNOMECODICE_FISCALE, che la rappresenta e difende -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (NUMERO_DOCUMENTO), che la rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CAMPANIA n. 5236/07/21 depositata il 18/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza n. 5236/07/21 del 18/06/2021, la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR)
respingeva l’appello proposto da NOME COGNOME nella qualità di erede della defunta NOME COGNOME, socio e liquidatore di RAGIONE_SOCIALE dr. NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 8710/28/19 della Commissione tributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP), che aveva respinto il ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IVA relativa all’anno d’imposta 20 12. La pronuncia della CTP era stata emessa anche nei confronti di NOME COGNOME quale erede di NOME COGNOME essendo stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti.
1.1. La CTR evidenziava in punto di fatto che: a) l’avviso di accertamento era stato notificato sia a RAGIONE_SOCIALE sia ad NOME COGNOME n.q. di erede di NOME COGNOME, socio accomandatario di RAGIONE_SOCIALE, sia alla medesima sig.ra COGNOME n.q. di socio della società contribuente; b) il ricorso in primo grado era stato proposto unicamente da RAGIONE_SOCIALE, della quale la sig.ra COGNOME era divenuta liquidatore; c) la CTP aveva disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri soci e degli eredi del socio deceduto e aveva pronunciato sentenza anche nei confronti della sig.ra COGNOME costituitasi in giudizio quale erede della sig.ra COGNOME; d) l’appello era stato proposto unicamente dalla sig.ra COGNOME quale erede della sig.ra COGNOME e non già da RAGIONE_SOCIALE, essendo la sig.ra COGNOME legittimata a proporlo in ragione della sua costituzione in giudizio.
1.2. Ciò precisato in punto di fatto, la CTR rigettava nel merito l’appello proposto da NOME COGNOME compensando tra le parti le spese di lite.
RAGIONE_SOCIALE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
NOME resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va pregiudizialmente evidenziato che il giudizio di secondo grado si è svolto unicamente tra NOME COGNOME quale erede del socio accomandatario NOME COGNOME e AE, non avendovi partecipato la società contribuente, così come accertato in punto di fatto dal giudice di appello.
1.1. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per cassazione, non essendo RAGIONE_SOCIALE legittimata ad impugnare in via ordinaria una sentenza resa in un giudizio nel quale non è stata parte.
In conclusione, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso e RAGIONE_SOCIALE va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite pari ad euro 49.601,00.
2.1. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente procedimento, che si liquidano in euro 4.300,00, oltre alle spese di prenotazione a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 15/05/2025.