Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 17656 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 17656 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5162/2017 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 4718/2016 depositata il 20/07/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
§ 1 . NOME COGNOME propone quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento notificatogli in recupero di Tarsu 2005, pari ad euro 230,30.
La commissione tributaria regionale, in particolare, ha rilevato che:
–RAGIONE_SOCIALE aveva legittimazione attiva a proporre l’appello, dal momento che era concessionaria del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per quanto riguardava non solo la riscossione, ma anche l’accertamento dei tributi;
-l’eccezione di prescrizione ( rectius , decadenza) opposta dal contribuente era infondata, dal momento che la pretesa derivava da una maggiore superficie dell’immobile oggetto di imposizione (235 m² in luogo di 111 m² dichiarati dal contribuente) e, dunque, da un evento che doveva essere dichiarato entro il 20 gennaio 2006 ex articolo 76, quarto co. d.lvo 507/93, con termine decadenziale quinquennale ultimo al 31/12/2011; ciò a fronte di avviso di accertamento tempestivamente consegnato all’ufficio postale il 30 dicembre 2011;
-inammissibile era la questione dell’articolo 1, comma 340, della legge 311 del 2004 (superficie catastale), ‘ trattandosi di argomento nuovo non sviluppato nell’ambito del giudizio di primo grado ‘.
Nessuna attività difensiva è stata posta in essere in questa sede dall’intimata RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorrente ha depositato memoria.
§ 2. Con il primo motivo di ricorso si lamenta -ex art.360, co. 1^ n.5, cod.proc.civ. -omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito dalla carenza di legittimazione a stare in giudizio ed a proporre appello da parte della RAGIONE_SOCIALE. Contrariamente a quanto
affermato dalla Commissione Tributaria Regionale, quest’ultima non era stata destinataria del ricorso iniziale (notificato solo al RAGIONE_SOCIALE in quanto ente impositore che aveva notificato l’avviso di accertamento opposto), essendo essa intervenuta volontariamente nel giudizio di primo grado in luogo del RAGIONE_SOCIALE ex articolo 14 d.lgs. 546/92. D’altra parte, si verteva nella specie di variazione automatica della superficie imponibile ex articolo 1 comma 340 legge 311 del 2004, in base al quale la superficie di riferimento non poteva in ogni caso essere inferiore all’80 % della superficie catastale, con attribuzione ai comuni, non ad altri, della potestà di modificare d’ufficio le superfici inferiori a tale percentuale, dandone quindi comunicazione agli interessati.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce -ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. -violazione e falsa applicazione degli articoli 105 cod.proc.civ. e 14, terzo comma, d.lgs. 546/92. Per non avere la Commissione Tributaria Regionale rilevato che la RAGIONE_SOCIALE aveva (comunque inammissibilmente) partecipato al giudizio di primo grado nella veste di interventore dipendente (rispetto al RAGIONE_SOCIALE), con conseguente difetto di legittimazione, per ciò soltanto, a proporre l’appello in luogo della parte principale, acquiescente.
Con il terzo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell’articolo 70 d.lvo 507/93, come integrato nel suo 3^ comma dall’articolo 1, comma 340, legge n.311 del 2004 (Finanziaria 2005). Erroneamente la Commissione Tributaria Regionale aveva escluso la decadenza dell’ufficio applicando i termini riconducibili al primo ed al secondo comma dell’articolo 70 cit. (in relazione all’obbligo del contribuente di dichiarare le variazioni) nel caso di detenzione in essere al 20 gennaio 2005, là dove avrebbe dovuto applicare il terzo comma della disposizione in esame (come appunto integrato dalla legge finanziaria 2005) che non prevedeva alcun obbligo dichiarativo in capo al contribuente, quanto la potestà rettificativa d’ufficio da parte del RAGIONE_SOCIALE per le superfici che risultavano inferiori alla suddetta
quota legale dell’80 % catastalmente rilevabile. Inoltre, trattandosi di pura applicazione normativa, inconferente era l’affermazione resa in sentenza circa la novità della questione ( jura novit curia ).
Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione del medesimo articolo 70 d.lvo 507/93, pur nella (denegata) ipotesi di rilevanza dell’obbligo dichiarativo di cui ai primi due commi della norma in esame. Infatti, vertendosi pacificamente di detenzione antecedente al 1^ gennaio 2005, il termine di decadenza andava individuato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello (2005) nel quale erano stati o avrebbero dovuto essere effettuati la dichiarazione o il versamento, così da spirare il 31 dicembre 2010.
§ 3. E’ fondato, con assorbimento delle altre censure, il secondo motivo di ricorso.
Non vi sono ragioni per non fare qui applicazione di quanto già varie volte statuito da questa Corte di legittimità in fattispecie del tutto sovrapponibili alla presente.
Si richiama, in particolare, Cass. ord. n. 20954/19 (in causa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), la cui decisione si basa sulle seguenti considerazioni: l’ascrivibilità della veste di parte processuale in ambito tributario (art. 10 d.lgs. n. 546/92), all’ente che ha emesso l’atto opposto, sussistendo la legittimazione dell’agente della riscossione nei casi in cui oggetto della controversia sia l’impugnazione di atti al medesimo direttamente riferibili (là dove, n el caso di specie, si verte di impugnazione di avviso di accertamento emesso e notificato dal RAGIONE_SOCIALE, anche se in ipotesi materialmente ‘predisposto’ da RAGIONE_SOCIALE); in presenza di atti emanati, sottoscritti e notificati dall’ente comunale impositore, la legittimazione sostanziale e processuale dell’agente per la riscossione non può fondarsi sul rapporto di affidamento in concessione, pur se riferito anche alla fase accertativa (alla quale, come detto, RAGIONE_SOCIALE risulta essere stata qui giuridicamente estranea); – in
conseguenza, RAGIONE_SOCIALE non era legittimata ad appellare la sentenza di primo grado sfavorevole all’ente, ed alla quale questo aveva prestato acquiescenza (v. Cass. nn. 22519/07; Cass,n.22828/18; Cass.n.22304/18); – la soluzione non muta neppure se si dovesse ritenere che, in realtà, il contribuente aveva evocato in giudizio solo l’amministrazione comunale, mentre la concessionaria aveva spiegato intervento adesivo nel giudizio tributario posto che, in ipotesi di intervento adesivo: « l’interventore adesivo non ha un’autonoma legittimazione ad impugnare, salvo che l’impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinenti la qualificazione dell’intervento o la condanna alle spese poste a suo carico, sicché la sua impugnazione è inammissibile, laddove la parte adiuvata non abbia esercitato il diritto di proporre impugnazione ovvero abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole » (cfr., tra le altre, Cass. sez. unite 17 aprile 2012, n. 5992; Cass. sez. lav. 8 luglio 2013, n. 16930; Cass. sez. 1, ord. 6 febbraio 2018, n. 2818; Cass. sez. 6-5, ord. 13 settembre 2018, n. 22303 e n. 22304; Cass. n. 5528/2019; Cass. n. 28036/23, queste ultime sempre nei confronti di RAGIONE_SOCIALE).
Ha dunque errato la Commissione Tributaria Regionale a ritenere ammissibile l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso una sentenza nei cui confronti il RAGIONE_SOCIALE era rimasto inerte, non potendo tale appello venire sostitutivamente proposto dalla società di riscossione, né in forza del rapporto di concessione, né in forza dell’intervento meramente adesivo dalla stessa svolto in primo grado.
§ 4. Ne segue l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e la dichiarazione di inammissibilità dell’appello di RAGIONE_SOCIALE, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, favorevole al contribuente. Le spese dei gradi di merito vengono compensate in ragione del consolidarsi in corso di causa del su riportato indirizzo interpretativo, mentre quelle del presente giudizio di legittimità
vengono poste a carico della parte intimata RAGIONE_SOCIALE, secondo soccombenza. La liquidazione avviene come in dispositivo.
P.Q.M. La Corte
-accoglie il ricorso;
-cassa la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE;
-condanna quest’ultima alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario ed accessori di legge; compensate le spese del merito.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria,