Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5013 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5013 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2026
Oggetto: Tributi
ORDINANZA
Sul ricorso n. 13814 del ruolo generale dell’anno 2024 proposto
Da
NOME COGNOME, in qualità di legale rappresentante pro tempore di RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, in forza di procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Veneto n. 1118/02/2023, depositata in data 15.12.2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 novembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera;
RILEVATO CHE
NOME COGNOME, in qualità di legale rappresentante pro tempore di RAGIONE_SOCIALE, propone ricorso, affidato ad un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Veneto aveva rigettato l’appello proposto nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore legale pro tempore , avverso la sentenza n. 11/01/2022 della Commissione tributaria provinciale di Verona che aveva rigettato il ricorso proposto dal suddetto contribuente -qualificatosi come ‘ già legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE ‘ -avverso l’avviso di accertamento con il quale , previo p.v.c. della GDF, l’Ufficio aveva ricostruito, per il 2015, ai fini Ires, Irap e Iva, la posizione reddituale della società, operante nel settore del commercio di abbigliamento e accessori, in seguito alla rilevata omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per diverse annualità e all’ omessa conservazione RAGIONE_SOCIALE scritture contabili obbligatorie.
In punto di diritto, per quanto di interesse, la CGT di II grado – confermando la sentenza di primo grado che, pur rilevando la possibile sussistenza di un difetto di legittimazione ad agire del ricorrente, aveva rigettato nel merito il ricorso, rilevandone l’infondatezza -ha osservato che: 1) il ‘ dubbio ‘ espresso dalla CTP sulla legittimità ad agire del ricorrente, più che derivare dalla locuzione adottata dal medesimo (‘già legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE ‘) , era sorto dall’esame dei motivi di ricorso incentrati sulla posizione personale del legale rappresentante e non già sui rilievi mossi dall’RAGIONE_SOCIALE nei confronti della società in questione, tanto che l’Ufficio aveva resistito eccependo la mancata impugnazione nel termine di legge dei rilievi mossi alla società; 2) in ogni caso,
tralasciando la questione preliminare sulla effettiva legittimità ad agire del ricorrente -come già statuito dalla CTP in riferimento al ricorso di primo grado -l’appello era infondato nel merito, non avendo parte contribuente, nel riproporre, in sede di gravame, i motivi già svolti nel ricorso introduttivo, articolato specifici argomenti di opposizione ai singoli recuperi dell’Ufficio né, comunque, offerto alcun idoneo elemento di prova al riguardo, non potendo considerarsi tale la semplice proposizione della ‘ querela ‘ indicata negli atti o il semplice disconoscimento, in alcun modo suffragato da elementi di prova, RAGIONE_SOCIALE contestazioni di cui a ll’avviso di accertamento.
Resiste, con controricorso, l’RAGIONE_SOCIALE.
4.E’ stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso, in considerazione del rilievo di inammissibilità/manifesta infondatezza del ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
In data 27 febbraio 2025 il ricorrente ha chiesto la decisione ed è stata quindi disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 380 bis e 380 bis.1 c.p.c.
Il ricorrente ha depositata memoria illustrativa.
CONSIDERATO CHE
1.Con l’unico motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio, avendo la CGT di II grado omesso di esaminare il motivo di appello con il quale il contribuente aveva dedotto l’erronea indicazione da parte della CTP del difetto di ‘ legitimatio ad causam ‘ del ricorrente e l’erronea/carente motivazione della sentenza di primo grado per essere fondata, sul punto, su elementi meramente formali. In particolare, ad avviso del ricorrente, il giudice di appello, nell’asserire che il ‘ dubbio ‘ sulla legittimità ad agire espresso dalla CTP era fondato non sul presupposto formale della espressione utilizzata in ricorso (‘già legale rappresentante della società’) ma sull’esame degli aspetti di merito della difesa della parte ricorrente, asseritamente fondata su rilievi attinenti alla ‘ posizione
personale ‘ del legale rappresentante e non già alle contestazioni mosse dall’Ufficio nei confronti della società – si sarebbe limitato ad una interpretazione arbitraria della sentenza di primo grado, non superando le censure sollevate in sede di gravame in merito al profilo della legitimatio ad causam .
1.1. Il motivo è inammissibile sotto diversi profili di seguito indicati.
1.2. In primo luogo, la censura argomentata in termini di ‘omesso esame dell’effettivo motivo di appello in relazione a quanto statuito dal giudice di primo grado in merito alla legittimazione ad agire del ricorrente’ non risponde all’archetipo del vizio denunciato ( di ‘ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ‘ – art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.), essendo stato dedotto, sotto le spoglie dell’assunto vizio motivazionale, nella sostanza un vizio di ‘omessa pronuncia’ denunciabile quale error in procedendo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. (per l’inammissibilità del motivo non rispondente, nella sostanza, all’archetipo della censura denunciata, ex plurimis : Cass. sez. 5 n. 7156 del 2025; Cass., sez.5, 17/10/2019, n. 26358; Cass. sez. 1, 24/09/2018, n. 22478, Rv. 650919-01; Cass. sez. 2, 07/05/2018, n. 10862, Cass. sez. 3, 31/08/2015).
1.3. Inoltre, è insegnamento ormai costante di questa Corte, e da cui non v’è motivo di discostarsi, quello secondo cui l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). A tal fine costituisce un “fatto” non una “questione” o un “punto” ma un vero e proprio “accadimento storico”. Non costituiscono, viceversa, “fatti” suscettibili di fondare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame RAGIONE_SOCIALE argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. Sez. 2, 14/06/2017, n. 14802, Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152; Cass. n. 9637 del 2021; Cass. n. 2785 del
2021; Cass. n.36606 del 2021). La censura formulata dal ricorrente non riguarda l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ma la valutazione di deduzioni difensive svolte in ordine alla questione della legittimazione della legitimatio ad causam . In particolare, sul motivo di appello con cui si denunciava ‘l’erronea indicazione del difetto di legitimatio ad causam del ricorrente. Erronea e/o carente motivazione della sentenza in merito al difetto di legitimatio ad causam del ricorrente’, la CGT di II grado ha ritenuto con un’interpretazione degli atti processuali implicante un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice del merito, con possibile vizio sindacabile in sede di legittimità unicamente sotto il profilo del vizio di motivazione, nei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato, (Cass. sez.5 n. 862 del 2022; Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 30684 del 21/12/2017) nella specie non rispettati – che il ‘ dubbio ‘ della CTP sulla effettiva legittimità ad agire del ricorrente più che sulla base della locuzione adottata (‘già legale rappresentante della società’) era sorto dall’esame dei motivi di merito svolti dalla parte contribuente che ‘ apparivano attenere più alla posizione personale del legale rappresentante… che ai rilievi mossi dall’AE nei confronti della società tanto che l’Ufficio aveva sostenuto che i rilievi mossi alla società non erano stati impugnati nel termine di legge ‘ . In ogni caso, la censura per come formulata non coglie la ratio decidendi , atteso che la CGT, ‘ volendo tralasciare del tutto ogni questione o argomentazione prospettata sul punto ‘ (come aveva fatto la CTP) ha poi rigettato nel merito l’appello in quanto infondato con una statuizione non aggredita da alcun motivo di censura (‘ non avendo parte contribuente né nel ricorso né nel grado di appello svolto specifici motivi di opposizione ai singoli recuperi nei confronti della società e, comunque, non avendo offerto alcun idoneo elemento di prova al riguardo, non potendo considerarsi tale la semplice querela indicata negli atti o il semplice disconoscimento, in alcun modo suffragato da elementi di prova di tali affermazioni, di operazioni indicate nell’accertamento ‘) .
1.4. Il motivo è, altresì, inammissibile in quanto, in presenza di una cd. doppia conforme di merito, parte ricorrente, per evitare l’inammissibilità del motivo di
cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 348 -ter, quinto comma, cod. proc. civ. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83/2012, conv., con modif., dalla l. n. 134/2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11/09/2012, come nel caso di specie), deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 06/05/2020, n. 8515; sez. 5, Sentenza n. 35893 del 2023), il che non è avvenuto nel caso in esame emergendo comunque dal contenuto del ricorso che identica è la quaestio facti esaminata dai giudici di merito.
2.In conclusione, il ricorso va rigettato.
3.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
4 .Ai sensi del terzo comma dell’art. 380 -bis cod. proc. civ. « la Corte … quando definisce il giudizio in conformità alla proposta applica il terzo e il quarto comma dell’articolo 96 » (disposizione immediatamente applicabile anche ai giudizi in corso alla data del 1° gennaio 2023 per i quali a tale data non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio, come nella specie: cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023; Sez. U, Ordinanza n. 27433 del 27/09/2023; Cass. n. 28318 del 2023). La norma sottende una valutazione legale tipica del legislatore delegato, in ragione della quale l’applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni -di quelle del terzo comma come di quelle del quarto comma dell’art. 96 -non è subordinata ad una valutazione discrezionale ma discende, «di default», dalla definizione del giudizio in conformità alla proposta (Cass. n. 27947/2023).
4.1.La Corte fissa in euro 2.200,00 la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., ed in euro 1.100,00 quella ai sensi del comma 4 della medesima disposizione, atteso il carattere pacifico dei principi giurisprudenziali applicati e la manifesta infondatezza del ricorso, per i motivi ampiamente esposti.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali che liquida in euro 4.400,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.
condanna il ricorrente a pagare l’ulteriore importo di euro 2.200,00 in favore della controricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.;
condanna il ricorrente a pagare l’ulteriore importo di euro 1.100,00 in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma in data 13 novembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME