Sentenza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 10323 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 5 Num. 10323 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/04/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 8301/2015 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale a margine del ricorso,
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 4604/19/2014, depositata il 16 settembre 2014;
AVVISO ACCERTAMENTO IRAP 2006
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 dicembre 2023 dal AVV_NOTAIO; dato atto che il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO. procAVV_NOTAIO, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
FATTI DI CAUSA
1. In data 16 luglio 2010, a seguito di verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza, l’RAGIONE_SOCIALE notificava al AVV_NOTAIO, quale liquidatore della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con il quale rettificava la dichiarazione presentata dalla società stessa nell’anno di imposta 2006 .
Nello specifico, venivano accertati una minor perdita di esercizio – da dichiarati € 559.933,00 ad € 276.430,00 -e un valore della produzione netta pari a € 2.804.750,00, anziché dei dichiarati € 2.800.430,00, chiedendo così il pagamento, considerato il regime di tassazione consolidata ex artt. 117 e ss. del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, della sola maggiore IRAP, pari a € 184,00, oltre interessi e sanzioni.
Per quanto rilevante in seguito, occorre precisare che la società era stata cancellata dal Registro RAGIONE_SOCIALE Imprese già in data 16 dicembre 2009, ed il sopra menzionato avviso di accertamento veniva notificato al sig. COGNOME NOME COGNOME «considerato che il medesimo in quanto liquidatore della società sopra indicata risponde ex art. 36 del d.P.R. n. 602/1973 ed art. 2495 c.c. per il mancato pagamento RAGIONE_SOCIALE imposte dovute dalla stessa».
La società, in persona del legale rappresentante pro tempore , AVV_NOTAIO, impugnava il citato avviso di accertamento dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di RAGIONE_SOCIALE la quale, con sentenza n. 46/02/2013, depositata il 20 febbraio 2013, dichiarava inammissibile il ricorso per carenza di legittimazione ad agire, data l’estinzione della società sin dal 2009.
Interposto gravame dal AVV_NOTAIO, in qualità di difensore e AVV_NOTAIO della società, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 4604/19/2014, pronunciata il 7 luglio 2014 e depositata in segreteria il 16 settembre 2014, dichiarava inammissibile l’appello, con condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio.
Il giudice di seconde cure, in particolare, dopo aver confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui dichiarava l’inammissibilità del ricorso , accertava la carenza di legittimazione anche alla proposizione dell’appello, essendo stato presentato dalla società estinta e, comunque, dal difensore della stessa in assenza di apposito mandato alle liti.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il AVV_NOTAIO, sulla base di due motivi.
L’RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria.
All’udienz a pubblica del 20 dicembre 2023 il AVV_NOTAIO relatore ha svolto la propria relazione, ed i procuratori RAGIONE_SOCIALE parti hanno rassegnato le conclusioni di cui al verbale in atti.
Il Pubblico Ministero ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorrente eccepisce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 81 e dell’art. 100 cod. proc. civ. , in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.
Deduce, in particolare, che la RAGIONE_SOCIALE avrebbe errato nel considerare il ricorso introduttivo proposto in proprio dalla società e non già dal AVV_NOTAIO in qualità di ex liquidatore della stessa, trascurando completamente che la procura al difensore, dottAVV_NOTAIO, fosse stata rilasciata personalmente dal dottAVV_NOTAIO.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente eccepisce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 83 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.
Nello specifico, il giudice di secondo grado avrebbe errato nel ritenere il AVV_NOTAIO COGNOME quale difensore non munito di apposita procura speciale al giudizio di secondo grado, in quanto la dicitura ‘nel presente procedimento’ contenuta nella procura alle liti nel giudizio di primo grado avrebbe avuto valore anche per i successivi gradi di giudizio.
Procedendo quindi all’esame dei motivi di ricorso, osserva la Corte quanto segue.
Appare fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso , formulata dall’Ufficio controricorrente, per assenza di legitimatio ad causam di parte ricorrente.
In particolare , l’Amministrazione finanziaria, dopo una ricostruzione processuale di quanto accaduto nei precedenti gradi di giudizio, ha rilevato che, poiché il AVV_NOTAIO non è stato parte dei primi due gradi di giudizio, egli sarebbe privo
di legittimazione ad agire, con riferimento al presente ricorso per cassazione.
Al riguardo, rispetto alla legittimazione ad agire nei giudizi di impugnazione, è principio consolidato di questa Corte che «la qualità di parte legittimata a proporre appello o ricorso per cassazione, come a resistervi, spetta ai soggetti che abbiano formalmente assunto la veste di parte nel previo giudizio di merito» (cfr., da ultimo, Cass. 15 marzo 2023, n. 7526; Cass., sez. U., 26 ottobre 2020, n. 23418; v. anche Cass. 16 gennaio 2012, n. 520; Cass. 19 febbraio 2013, n. 4011).
Nel caso di specie, il ricorso per cassazione è stato proposto in proprio dal AVV_NOTAIO, come riscontrabile sia dall’epigrafe del predetto ricorso che dalla procura speciale alle liti apposta a margine dello stesso.
Nei precedenti gradi di giudizio, invece, come accertato dal giudice a quo , ad impugnare l’avviso di accertamento e, in seguito, a proporre appello è stata la società RAGIONE_SOCIALE, in persona, in primo grado, del legale rappresentante AVV_NOTAIO COGNOME e, in secondo grado, del AVV_NOTAIO.
Ciò posto, occorre rilevare che, mentre il giudizio di merito è stato introdotto dalla società, la cui estinzione dal registro RAGIONE_SOCIALE imprese ha determinato l’inammissibilità dei ricorsi in entrambi i gradi di giudizio, il giudizio di cassazione è stato proposto dal AVV_NOTAIO in proprio (quale persona fisica), cioè da un soggetto che non è stato parte del processo nei precedenti gradi.
In ossequio al principio sopra richiamato, pertanto, il ricorso per cassazione è da ritenersi inammissibile per difetto di legittimazione ad agire del AVV_NOTAIO.
Occorre rilevare, inoltre, con specifico riferimento al motivo n. 2), che la procura alle liti, salvo diversa indicazione, deve intendersi riferita solo per il grado per il quale è stata conferita, e non è estensibile anche al giudizio di appello. L’art. 8 3, quarto comma, cod. proc. civ., infatti, stabilisce che «la procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell’atto non è espressa volontà diversa». Correttamente, pertanto, la C.T.R. ha escluso l’estensib ilità della procura conferita in primo grado anche al secondo grado, non essendo specificato che tale procura fosse riferita ad ogni grado del giudizio.
Consegue l’inammissibilità del ricorso.
Ogni altra questione resta assorbita.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza del ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare il ricorrente tenuto al pagamento di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quate r, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, che si liquidano in € 1.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente, di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2023.