Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27953 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27953 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 21/10/2025
Giudizio di rinvioLegitimatio ad causam -Rilievo officiosoEsclusione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14458/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME E COGNOME NOME, figli ed eredi della sig.ra NOME COGNOME nella sua qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, cessata in data 30 novembre 2009, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO;
-ricorrenti – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore p.t., domiciliata in ROMA, alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis ;
– controricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza n. 1381/2021 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del l’EMILIA ROMAGNA , depositata il 22/11/2021 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del l’ 11 settembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE propose ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla Commissione tributaria regionale (CTR) dell’ Emilia-Romagna che, in riforma della decisione di primo grado della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Bologna e in accoglimento dell’appello, aveva dichiarato la nullità dell’avviso di accertamento notificato alla RAGIONE_SOCIALE e a NOME COGNOME, sua amministratrice, riscontrando l’assenza di sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva.
Questa Corte, con ordinanza n. 17237/2018, accolse il ricorso erariale, con il quale era stata prospettata la violazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546/1992, evidenziando che la CTR aveva erroneamente dichiarato la nullità dell’atto di accertamento sulla base dell’eccezione fondata sulla violazione de ll’ art. 42, commi 1 e 3, d.P.R. n. 600/1973 ma proposta per la prima volta in fase di impugnazione dalla parte contribuente; pertanto, cassò la sentenza con rinvio alla CTR dell’Emilia -Romagna.
La CTR, adita in riassunzione da NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali eredi di NOME COGNOME, rigettò l’appello con la sentenza richiamata in epigrafe.
In particolare, con quest’ultima, il giudice di rinvio ritenne nuove e, quindi, inammissibili una serie di doglianze proposte solo nel giudizio di rinvio e, nel merito, ritenne fondato l’accertamento erariale , basato sulla perdita RAGIONE_SOCIALE agevolazioni previste dalla legge n. 398 del 2001 in favore RAGIONE_SOCIALE ASD.
Contro tale sentenza NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione affidandosi a tre motivi.
Ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE, che ha formulato, a sua volta, ricorso incidentale condizionato, basato su un motivo.
La causa è stata avviata ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c. alla trattazione in camera di consiglio fissata per l’11 settembre 2025 , per la quale i ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso principale, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., i ricorrenti deducono ex art. 382, terzo comma, secondo periodo, cod. proc. civ. l’«i mproponibilità del ricorso in primo grado in quanto detto ricorso risulta presentato all’epoca, da RAGIONE_SOCIALE già estinta . Questione rilevabile d’ufficio ».
Con esso si assume che il ricorso originario era stato proposto da NOME COGNOME quale rappresentante dell’RAGIONE_SOCIALE già estinta e che, in casi siffatti, la Suprema Corte ritiene inammissibile l’originario ricorso, con rilievo officioso; avrebbe errato inoltre la CTR nel ritenere che l’atto contenesse anche rilievi di retti nei confronti della COGNOME, quale soggetto autore della violazione.
1.1. Il motivo è infondato.
La CTR ha ritenuto la doglianza di nullità per essere l’RAGIONE_SOCIALE estinta alla data di notifica dell’atto impositivo inammissibile poiché nuova in quanto non dedotta nell’originario ricorso; ha , comunque, evidenziato nel merito che l’avviso era indirizzato a NOME COGNOME , anche quale autrice RAGIONE_SOCIALE condotte in contestazione.
Il motivo deduce, sul medesimo presupposto in fatto dell’avvenuta estinzione dell’RAGIONE_SOCIALE prima della notifica dell’atto impositivo, l’errore della CTR laddove non ha rilevato, officiosamente, l’inammissibilità del ricorso, proposto in nome di un soggetto estinto.
La fondatezza della doglianza è smentita dal costante orientamento con cui questa Corte ha affermato che deve ritenersi inibito alle parti e al giudice di rinvio porre per la prima volta in discussione in quella sede (e tanto più nel successivo giudizio di cassazione) l’esistenza della legitimatio ad causam .
Invero, il principio della rilevabilità di tale questione in ogni stato e grado del giudizio trova un limite nella sentenza di annullamento che, fissando in concreto i criteri in judicando e in procedendo cui deve uniformarsi la decisione della causa in sede di rinvio, risolve in via definitiva per implicito tutte le questioni che potevano e dovevano essere dedotte in sede di legittimità o rilevate d’ufficio dalla Corte regolatrice e non lo furono (Cass. 07/06/1966, n. 1488; Cass. 25/05/1981, n. 3420; Cass. 23/03/1995, n. 3368).
Tale principio risulta vieppiù confermato dal recente intervento RAGIONE_SOCIALE Sezioni unite, con la sentenza 29/08/2025, n. 24172, la quale, nell’affermare che il difetto di legitimatio ad causam rientra tra le questioni processuali rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo in quanto vizio attinente a «questioni fondanti» del processo, ha, tuttavia, ribadito «l’effetto preclusivo nel giudizio che segue la sentenza di cassazione con rinvio ex art. 383 c.p.c., ciò riguardando non solo le questioni dedotte dalle parti o rilevate d’ufficio nel procedimento di legittimità, ma, anche, quelle che costituiscono il necessario presupposto della sentenza stessa, ancorché ivi non dedotte o rilevate» (già in questo senso Cass. Sez. III 10/03/2021, n. 6762).
Deve, pertanto, ribadirsi il principio per cui il rilievo officioso del difetto di legitimatio ad causam non può avvenire nel giudizio di rinvio conseguente alla sentenza di cassazione ai sensi dell’art. 383 c.p.c.
Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazione della legge n. 398/1991.
I ricorrenti sostengono che la decisione della CTR contrasterebbe con la circolare 9E del 2013; che l’ASD ha sempre osservato e rispettato la tracciabilità prevista dall’art. 25, comma 5, della legge n. 133/1999 così come è stato dimostrato e provato dalla produzione dell’estratto del conto corrente dell’anno 2007 ; che non vi è nessuna prescrizione di legge che determina la decadenza dall’agevolazione in caso di mancata redazione e/o di approvazione del rendiconto o di omessa compilazione del NUMERO_DOCUMENTO; che non esiste alcun obbligo, nel regime 398/1991, di istituire il registro degli incassi e RAGIONE_SOCIALE spese così come contestato dall’Ufficio ; che la circolare n. 9/E del 24 aprile 2013 ha specificato che non possono essere causa di perdita dei benefici la non corretta tenuta RAGIONE_SOCIALE scritture contabili o la violazione formale degli obblighi statutari; che la medesima circolare ha ribadito, inoltre, che non può essere causa di perdita dei benefici l’omissione del rendiconto.
3.1. Il motivo è inammissibile.
Occorre premettere che la RAGIONE_SOCIALE, dopo aver rammentato gli obblighi per le ASD previsti dalla legge n. 289 del 2002 (all’ art. 90), ha confermato l’accertamento evidenziando che l’ RAGIONE_SOCIALE aveva omesso: di tenere il libro dei soci; di tenere il libro dei verbali di assemblea; di tenere una corretta rendicontazione RAGIONE_SOCIALE operazioni in modo da consentire una fedele ricostruzione dei movimenti finanziari; – di presentare i NUMERO_DOCUMENTO relativi alle prestazioni degli atleti; aveva effettuato pagamenti per importi superiori a euro 516,00 con modalità tali da non consentire la ricostruzione RAGIONE_SOCIALE movimentazioni; così concludendo che «in pratica quindi non è stata fornita alcuna prova da parte della ASD che sia stata effettivamente svolta attività senza fine di lucro e che in concreto quanto indicato nello statuto sia stato rigorosamente rispettato e posto in essere nella vita reale (es. si noti come malgrado l’art. 6 dello Statuto prevedesse l’espulsione dei soci che non versassero la quota non risulta il pagamento di alcuna quota
sociale né l’espulsione di un socio). La scarsa attenzione in relazione agli aspetti contabili dell’attività trova riscontro ulteriore nella mancata produzione RAGIONE_SOCIALE copie degli assegni versati agli atleti (sono state prodotte solo le quietanze firmate dagli stessi) e nella totale inattendibilità del rendiconto presentato (figurano infatti fatture e documentazione relative a spese non rappresentate nell’estratto conto presentato: es. fattura del 30.11.2007 del RAGIONE_SOCIALE; richiesta di locazione di stand per il Motor Show)».
A fronte di tale compiuta motivazione, il motivo isola alcune RAGIONE_SOCIALE violazioni (quelle di carattere contabile) di cui contesta la rilevanza, senza indicare alcuna specifica disposizione di legge violata se non l’intera legge n. 398 del 1991 e la richiamata circolare dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che non può essere assunta a parametro di violazione di legge (Cass. 29/11/2022, n. 35098, secondo cui le circolari con le quali l’RAGIONE_SOCIALE interpreti una norma tributaria, anche qualora contengano direttive agli uffici gerarchicamente subordinati, esprimono esclusivamente un parere non vincolante, oltre che per gli uffici a cui sono dirette, per il contribuente, per la stessa autorità che le ha emanate e per il giudice; pertanto, la cd. interpretazione ministeriale RAGIONE_SOCIALE norme tributarie, sia essa contenuta in circolari o risoluzioni, non costituisce fonte di diritto, né è soggetta al controllo di legittimità esercitato dalla Corte di cassazione, ex artt. 111 Cost. e 360 c.p.c.).
Con il terzo motivo, proposto ex art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., si deduce la nullità della sentenza per avere la CTR erroneamente ritenuto che l ‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEiva avesse violato l’art. 25, comma 5, della legge n. 133 del 1999.
Si denuncia che la CTR ha pronunciato la propria sentenza non considerando che l ‘ RAGIONE_SOCIALE aveva invece provato, attraverso la produzione dell’estratto conto, la regolarità della propria condotta in relazione alla tracciabilità RAGIONE_SOCIALE movimentazioni finanziarie e che tutte
le somme superiori a 516,00 -sia in entrata che uscita -erano transitate con assegno o mediante bonifico bancario; inoltre la contribuente aveva provato con la documentazione bancaria prodotta con il ricorso, che quanto indicato relativamente alla tracciabilità RAGIONE_SOCIALE spese era stato riportato nel rendiconto.
3.1. Anche questo motivo si profila inammissibile.
L’art. 25, comma 5, della l. n. 133 del 1998 prevede che «I pagamenti a favore di società, enti o associazioni RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di cui al presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a lire 1.000.000, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro RAGIONE_SOCIALE finanze da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L’inosservanza della presente disposizione comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni RAGIONE_SOCIALE, e l’applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni previste dall’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante riforma RAGIONE_SOCIALE sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi».
Il motivo – pur deducendo apparentemente una nullità processuale, in quanto evoca la nullità della sentenza impugnata ex art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. – mira, in realtà, ad un riesame RAGIONE_SOCIALE risultanze istruttorie, quali quelle riconducibili al l’estratto conto bancario e al rendiconto, e a contestare nel merito il loro apprezzamento da parte della CTR.
Inoltre, per completezza, va evidenziato che questa Corte ha già ritenuto che la decadenza da un’agevolazione fiscale per
l’inadempimento dell’onere di tracciamento dei versamenti, comportando il riespandersi del regime fiscale ordinario nei confronti del regime fiscale speciale, non costituisce una sanzione, nemmeno impropria, con la conseguenza che l’abolizione di tale onere quale elemento costitutivo dell’agevolazione non configura una norma sanzionatoria più favorevole, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, tale da sottrarre il contribuente alla decadenza già verificatasi prima della sua entrata in vigore (Cass. 20/05/2024, n. 13970).
4. Con l’unico motivo di ricorso incidentale condizionato , proposto ex art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., la difesa erariale deduce la v iolazione e falsa applicazione dell’art . 63 d.lgs. n. 546/1992.
Con esso si sostiene la tardività dell’atto di riassunzione, in quanto il medesimo avrebbe dovuto essere proposto, al più tardi, in data 4/11/2019 , poiché l’o rdinanza era stata infatti pubblicata il 2/07/2018, per cui la scadenza naturale del termine di riassunzione sarebbe stata il 2/02/2019, spostata al 4/11/2019 a seguito della sospensione disposta dal d.l. n. 119/2018. Di conseguenza l’atto di riassunzione notificato il 26/05/2020 risulterebbe tardivo. Né a tale conclusione è di ostacolo la circostanza fattuale dell’avvenuto decesso della dante causa degli odierni ricorrenti principali, avvenuto in data 5/10/2017, nelle more del deposito dell’ordinanza d ella Corte, non operando, nel giudizio dinnanzi alla Corte di cassazione, l’interruzione del processo. Neppure a fondamento della tempestività della riassunzione può valere la circostanza del decesso del coniuge della sig.ra COGNOME, non derivando la qualità di parti degli odierni ricorrenti principali nella causa in corso dalla posizione del sig. COGNOME, ma direttamente dalla posizione della signora COGNOME, loro dante causa.
4.1. Il ricorso è proposto come condizionato ed è, quindi, assorbito dal rigetto del ricorso principale.
In definitiva, alla stregua RAGIONE_SOCIALE argomentazioni complessivamente svolte, il ricorso principale va rigettato, con il conseguente assorbimento del ricorso incidentale, siccome condizionato.
Alla soccombenza segue la condanna dei ricorrenti al pagamento, in via solidale, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità, liquidate nei sensi di cui in dispositivo , in favore dell’RAGIONE_SOCIALE .
In virtù dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato.
Condanna i ricorrenti principali, in solido fra loro, al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, liquidate in euro 6.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, in data 11 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME