Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 15791 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 15791 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 12/06/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
– SEZIONE TRIBUTARIA –
OGGETTO
composta dai seguenti magistrati:
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere – rel.-
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
Ud. 28.02.2025 11/02/2025
IMPOSTA IPO-CATASTALE TRASFERIMENTO CONDIZIONATO AL PAGAMENTO PREZZO A SEGUITO RISOLUZIONE LEASING – BENE STRUMENTALE – ART. 35, COMMA 10- TER , D.L. 223/2006
ha deliberato di pronunciare la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8288/2023 del ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede legale in Milano, alla INDIRIZZO, in persona del rappresentante pro tempore, Direttore generale, dr. NOME COGNOME, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli avv.ti prof. NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa
Numero registro generale NUMERO_DOCUMENTO
Numero sezionale 1469/2025
Numero di raccolta generale NUMERO_DOCUMENTO Data pubblicazione 12/06/2025
dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– CONTRORICORRENTE – per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Lombardia n. 3611/4/2022, depositata il 21 settembre 2022.
UDITA la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME all’udienza camerale del 28 febbraio 2025.
FATTI DI CAUSA
Oggetto di controversia è l’avviso in atti con cui l’RAGIONE_SOCIALE liquidava l’imposta di registro in misura fissa e le imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale in relazione alla sentenza civile n. 2411/2016 resa in giudizio avente ad oggetto la risoluzione del contratto di RAGIONE_SOCIALE immobiliare intercorso tra RAGIONE_SOCIALE (poi incorporata da RAGIONE_SOCIALE, dalla cui scissione parziale è sorta RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE) e l’utilizzatrice RAGIONE_SOCIALE (da ora ISG), a seguito RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento di quest’ultima e del recesso esercitato dalla concedente in base all’art. 15 RAGIONE_SOCIALEe condizioni generali di contratto.
Con detta pronuncia il Tribunale di Milano disponeva il trasferimento del bene (appezzamento di terreno edificabile su cui insisteva un capannone in corso di costruzione, con fabbricato al rustico) subordinatamente al pagamento da parte RAGIONE_SOCIALEa convenuta ISG in favore di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa somma di 1.816.003,23 €, oltre interessi legali dalla domanda.
La Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Lombardia respingeva l’appello proposto dalla contribuente contro la
sentenza n. 3053/3/2019 RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria provinciale di Milano, considerando, in esplicita condivisione RAGIONE_SOCIALEe valutazioni espresse nella pronuncia di primo grado, che: Numero sezionale 1469/2025 Numero di raccolta generale 15791/2025 Data pubblicazione 12/06/2025
-«[…] è innegabile, ed oggetto di pressoché costante ed univoca giurisprudenza di legittimità che nella fattispecie si verte in “imposizione d’atto” e non in imposizione fiscale» relativa agli effetti concreti RAGIONE_SOCIALE‘atto, per cui la debenza del tributo è legata alla pronuncia giurisdizionale ed al suo contenuto intrinseco, non alla sua produzione in concreto di effetti giuridici come del resto è usualmente ritenuto dalla giurisprudenza nella valutazione di ipotesi di applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1932 (ndr. 2932) c.c.»;
«Inoltre, trattandosi di effetti in concreto affidati al pagamento RAGIONE_SOCIALEa parte acquirente, si verte in ipotesi non di condizione sospensiva RAGIONE_SOCIALE‘esecutorietà ed efficacia del trasferimento ma di irrilevante clausola potestativa, in quanto affidata alla mera volontà di una RAGIONE_SOCIALEe parti»;
-«[…] appare corretto, inoltre, quanto esposto dall’ufficio e non contestato in ordine alla ipotesi di applicazione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni di favore di cui all’art. 35 comma 10-ter D.L. 233/2006 per i trasferimenti specifici, di cui del resto la stessa parte appellante ha dato atto di aver beneficiato in altro successivo trasferimento. Appare pertanto accoglibile l’argomento, che è rifluito anche nella sentenza di prima cura, che l’esistenza del beneficio non abbia effetti sulla fattispecie, in quanto non si può desumere dal sistema normativo applicato che si tratti di beneficio iterabile per più successive operazioni».
-«Anche l’ipotesi di alternatività IVA/Registro risulta adeguatamente trattata nella sentenza impugnata che ha
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evidenziato, il che non appare controvertibile, che per gli atti aventi ad oggetto immobili strumentali, soggetti ad IVA, si applica il trattamento fiscale previsto dagli articoli 10 e I-bis RAGIONE_SOCIALEa tariffa allegata al TUIC, ovvero imposta catastale nella misura RAGIONE_SOCIALE‘1% e l’imposta ipotecaria nella misura del 3%. Restano, inoltre, dovuti l’imposta di bollo, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali» (così nella sentenza impugnata). Data pubblicazione 12/06/2025
Con ricorso notificato in data 30 marzo 2023 (nel rispetto del termine di sospensione di undici mesi di cui all’art. 1, comma 199, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 197/2022) la suindicata RAGIONE_SOCIALE impugnava tale pronuncia sulla base di quattro motivi.
RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso depositato il 9 aprile 2024 nel rispetto del termine di sospensione previsto per il deposito del controricorso in cassazione stabilita dall’art. 1, comma 199, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 197/2022.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 10, comma 2, d.lgs. n. 347/1990, degli artt. 1, 1bis e 4 RAGIONE_SOCIALEa tariffa allegata d.lgs. n. 347/1990, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 27 d.P.R. n. 131/1986, per avere la Commissione ritenuto applicabili le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale in relazione alla registrazione di una sentenza che, a seguito RAGIONE_SOCIALEa risoluzione di un contratto di RAGIONE_SOCIALE , disponeva il trasferimento RAGIONE_SOCIALE‘immobile, nonostante detto effetto non si fosse realizzato in ragione del mancato avveramento RAGIONE_SOCIALEa condizione (pagamento del prezzo da parte RAGIONE_SOCIALE‘utilizzatore) cui lo stesso era subordinato.
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Con la seconda censura la RAGIONE_SOCIALE ha eccepito, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 10, comma 1, n. 8 -ter d.P.R. n. 633/1972, degli artt. 1bis e 4 RAGIONE_SOCIALEa tariffa allegata d.lgs. n. 347/1990 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 10, comma 2, d.lgs. n. 347/1990, rimproverando al Giudice regionale la qualificazione RAGIONE_SOCIALE‘immobile come strumentale, benchè si trattasse di un fabbricato ancora in corso di costruzione ed al rustico e in difetto, quindi, tanto RAGIONE_SOCIALEe indispensabili condizioni oggettive previste ai fini RAGIONE_SOCIALEa strumentalità, che, in ogni caso, RAGIONE_SOCIALEe condizioni soggettive, ossia RAGIONE_SOCIALEa concreta destinazione RAGIONE_SOCIALEo stesso all’attività svolta dall’utilizzatore. Data pubblicazione 12/06/2025
Con il terzo motivo di ricorso la contribuente ha eccepito, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 d.P.R. n. 546/1992 e, segnatamente, per la sua motivazione meramente apparente e, quindi, inesistente, poiché dalla lettura RAGIONE_SOCIALEa stessa non sarebbe dato comprendere come il Collegio sia giunto alla qualificazione RAGIONE_SOCIALE‘immobile di cui alla sentenza oggetto di registrazione come strumentale.
Con la quarta ed ultima ragione di contestazione la RAGIONE_SOCIALE ha lamentato, con riferimento al canone di cui all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 35, comma 10ter .1, d.l. 223/2006, nella parte in cui il Giudice regionale ha negato l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta fissa dettata dalla disciplina RAGIONE_SOCIALEa cessione degli immobili per il cui acquisto sia stata esercitata l’opzione di riscatto prevista dal contratto di RAGIONE_SOCIALE , ovvero rivenienti da contratto di RAGIONE_SOCIALE risolto
Il ricorso va accolto, in virtù del criterio RAGIONE_SOCIALEa ragione più liquida, in relazione alla sua quarta doglianza per i motivi che
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seguono, i quali assorbono l’esame RAGIONE_SOCIALEe altre contestazioni poste con la prima, la seconda e la terza censura. Numero di raccolta generale NUMERO_DOCUMENTO Data pubblicazione 12/06/2025
E ciò, subito evidenziando, alla luce del resoconto che precede e come risulta pacifico tra le parti, che la sentenza oggetto di tassazione ha dichiarato valido il recesso dal contratto di RAGIONE_SOCIALE immobiliare stipulato tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e, come previsto dall’art. 15 del contratto, disposto il trasferimento del bene in capo all’ex utilizzatore, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2932 c.c., subordinatamente al pagamento del prezzo da parte di quest’ultimo, adempimento questo che non è stato eseguito.
Va pure sottolineato che si discute solo RAGIONE_SOCIALEe imposte ipocatastale, poiché per quanto riguarda l’imposta di registro la sentenza è stata tassata in misura fissa.
La quarta doglianza, basata sulla dedotta violazione di legge, risulta fondata.
6.1. L’art. 35, comma 10 -ter .1, d.l. n. 223/2006 [comma inserito dall’articolo 1, comma 15, lettera c), numero 2) RAGIONE_SOCIALEa legge n. 220/2010), prevede che: «Alle cessioni, effettuate dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati di cui all’articolo 106 del testo unico RAGIONE_SOCIALEe leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nel caso di esercizio, da parte RAGIONE_SOCIALE‘utilizzatore, RAGIONE_SOCIALE‘opzione di acquisto RAGIONE_SOCIALE‘immobile concesso in locazione finanziaria, ovvero nel caso di immobile riveniente da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza RAGIONE_SOCIALE‘utilizzatore, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa».
La tesi RAGIONE_SOCIALEa Commissione regionale si è basata sul rilievo che il beneficio è stato utilizzato dalla ricorrente in occasione di
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una seconda vendita, per cui non sarebbe reiterabile, vale a dire applicabile anche nell’ipotesi in rassegna. Data pubblicazione 12/06/2025
Tale ordine non può, tuttavia, essere condiviso.
6.2. Come condivisibilmente osservato dalla difesa RAGIONE_SOCIALEa contribuente, la menzionata previsione, più che prevedere un beneficio o un’agevolazione in senso tecnico, nei termini cioè di una deroga ad un regime fiscale, ha, piuttosto, stabilito un regime proprio RAGIONE_SOCIALE‘operazione di cessione derivata dalla risoluzione del RAGIONE_SOCIALE , il che pone fuori gioco l’argomento speso dal giudice regionale RAGIONE_SOCIALEa non reiterabilità di un beneficio fiscale.
Ciò risulta chiaro dalla previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 15, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 220/2010 che ha aggiunto all’art. 15 d.l. n. 223/2006 il comma 10ter 1) proprio «Al fine di disciplinare il trattamento tributario del contratto di locazione finanziaria (RAGIONE_SOCIALE) applicato al settore immobiliare e di garantirne la coerenza con le disposizioni relative alle imposte di registro, ipotecaria e catastale applicate per i trasferimenti operati con strumenti contrattuali diversi dallo stesso […]» con ciò quindi accreditando l’ordine di idee che si tratti di un regime fiscale ad hoc , specifico per tali fattispecie, non importa, ai fini che occupano, se di favore per la RAGIONE_SOCIALE .
Dunque, si tratta di un regime fiscale proprio, peculiare cioè di un determinato tipo di operazione negoziale, definito e qualificato sul piano soggettivo ed oggettivo dagli elementi indicati dalla menzionata disposizione e non anche di una mera agevolazione al ricorrere di determinazioni condizioni fattuali, in termini derogatori rispetto alla disciplina (fiscale) ordinaria RAGIONE_SOCIALE‘atto oggetto di tassazione.
6.3. Alla stregua di quanto precede, ciò che, quindi, conta e qui rileva è l’imposizione RAGIONE_SOCIALEa sentenza oggetto di tassazione, dovendosi verificare in relazione a tale atto il regime impositivo applicabile. Numero sezionale 1469/2025 Numero di raccolta generale 15791/2025 Data pubblicazione 12/06/2025
Ebbene, la Commissione d’appello ha ritenuto valida la cessione in esame, per come giudizialmente sancita, la quale risulta pacificamente derivante dalla risoluzione di un contratto di locazione finanziaria ed ha poi considerato la natura strumentale del bene.
Su tali presupposti, allora, il Giudice territoriale avrebbe dovuto, in base alla citata disposizione, riconoscere la tassazione in misura fissa a tale atto, non assumendo rilevanza, ai fini che interessano, il regime fiscale applicato alla successiva cessione, che è vicenda estranea al regime fiscale RAGIONE_SOCIALE‘atto che rileva nel presente giudizio.
6.4. La tesi RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE secondo cui la menzionata norma opera solo «in via successiva rispetto ad una mancata, precedente, cessione a causa di inadempimento» (v. pagina n. 12 del controricorso) risulta contraria all’interpretazione letterale RAGIONE_SOCIALEa norma in rassegna, la quale, in realtà, si riferisce (anche) al caso di cessione di immobile «[…] riveniente da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza RAGIONE_SOCIALE‘utilizzatore», ipotesi questa consentanea alla fattispecie in esame, in cui la cessione del bene è derivata, è stata, giustappunto, conseguenza RAGIONE_SOCIALEa preliminare risoluzione del RAGIONE_SOCIALE , il tutto secondo la duplice statuizione contenuta nella sentenza tassata.
6.5. In tali termini il motivo di ricorso va, pertanto, accolto, dovendo le imposte ipotecaria e catastale commisurarsi alla
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misura fissa in base al disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 35, comma 10 -ter .1, d.l. n. 223/2006. Numero sezionale 1469/2025 Numero di raccolta generale 15791/2025 Data pubblicazione 12/06/2025
L’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa predetta censura comporta, dunque, non solo la cassazione RAGIONE_SOCIALEa pronuncia impugnata, ma anche la decisione nel merito, non occorrendo altro accertamento in punto di fatto per accogliere l’originario ricorso RAGIONE_SOCIALEa contribuente, annullare l’atto impugnato, dichiarando dovuta in misura fissa le imposte ipotecaria e catastale dovute sulla sentenza n. 2411/2016 del Tribunale di Milano.
La novità sul versante giurisprudenziale RAGIONE_SOCIALEa questione trattata giustifica l’integrale compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese RAGIONE_SOCIALE‘intero giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, dichiarata assorbiti il secondo ed il terzo, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso RAGIONE_SOCIALEa contribuente ed annulla l’atto impugnato nei termini di cui in motivazione.
Compensa integralmente tra le parti le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME