Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34570 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34570 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 27/12/2024
AVVISO DI ACCERTAMENTO -IRPEF-IRAP-IVA 2005.
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 24229/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentanta e difesa ex lege ,
-ricorrente –
contro
COGNOME rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al controricorso,
–
contro
ricorrente – avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio n. 2944/12/2023, depositata il maggio 2023;
udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza in camera di consiglio del 1° ottobre 2024 dal consigliere dott. NOME COGNOME
– Rilevato che:
L’Agenzia delle Entrate di Roma procedeva, per l’anno 2005, al controllo della posizione fiscale di COGNOME NOME, a seguito di processo verbale di constatazione della G.d.F., con il quale veniva attribuito alla predetta COGNOME lo svolgimento di un’attività non dichiarata di vendita di francobolli presso il propr io domicilio, tramite la piattaforma ‘E -Bay’, unitamente al coniuge COGNOME NOME, proprietario del materiale filatelico e titolare dell’impresa RAGIONE_SOCIALE, che si occupava del commercio di materiale filatelico.
In data 10 novembre 2011, quindi, l’Agenzia delle Entrate notificava alla contribuente avviso di accertamento n. CODICE_FISCALE con cui, previa attribuzione d’ufficio di partita IVA, procedeva alla ricostruzione del volume d’affari per l’anno 2005, quantificandolo in € 143.131,28, e rideterminando quindi le imposte IRPEF, IRAP ed IVA per l’anno suddetto.
Avverso tale avviso di accertamento COGNOME NOME proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma la quale, con sentenza n. 397/29/2013, depositata il 23 settembre 2013, lo accoglieva, annullando l’atto impugnato .
Interposto gravame dall’Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 456/14/2015, depositata il 28 gennaio 2015, accoglieva l’appello dell’Ufficio, ritenendo insufficientemente provata l’interposizione fittizia tra la COGNOME ed il c oniuge COGNOME
NOME ed inidonee a provare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato le argomentazioni formulate dalla contribuente nel giudizio civile nelle more instaurato dinanzi al Tribunale di Roma -sezione lavoro.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME; questa Corte, con ordinanza n. 29218 del 20 ottobre 2021, accoglieva il ricorso in questione, rinviando per nuovo giudizio ad altra sezione della C.T.R. del Lazio.
A seguito di riassunzione da parte della contribuente, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado (nuova denominazione della Commissione Tributaria Regionale) del Lazio, con sentenza n. 2944/12/2023, pronunciata il 9 maggio 2023, e depositata in segreteria il 16 maggio 2023, rigettava l’appello dell’Ufficio.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso COGNOME NOMECOGNOME
Con decreto del 12 giugno 2024 è stata fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 1° ottobre 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.
La controricorrente ha depositato memoria.
– Considerato che:
Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi.
1.1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 384, commi 1 e 2, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), cod. proc. civ.
Deduce, in particolare, l’Ufficio che la C.T.R. non si era uniformata al principio di diritto formulato dalla Corte di cassazione nell’ordinanza che aveva annullato la precedente sentenza di appello, avendo fondato la propria decisione sulla sentenza reda dal Tribunale -sezione lavoro in primo grado (che aveva ritenuto sussistente un rapporto di lavoro subordinato tra COGNOME NOME e COGNOME NOME), che nelle more era stata tuttavia riformata dalla Corte d’Appello di Roma, che aveva escluso la sussistenza di un lavoro domiciliare tra la ricorrente ed il proprio coniuge, escludendo i tratti essenziali della subordinazione.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce, invece, violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonché degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), cod. proc. civ.
Deduce, in particolare, l’Ufficio che la Corte territoriale non aveva tenuto conto, nella propria decisione, delle prove prodotte in sede di giudizio di rinvio, ed in particolare della citata sentenza della Corte d’Appello di Roma -sezione lavoro, in base alla quale la testimonianza di tale COGNOME NOME non era idonea a comprovare che il rapporto di lavoro tra la sig.ra COGNOME ed il sig. COGNOME si fosse estrinsecato con le modalità di un rapporto di lavoro subordinato.
Così delineati i motivi di ricorso, deve rilevarsi, in via preliminare, che, con ordinanza n. 17092 del 20 giugno 2024, la sezione lavoro di questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da COGNOME NOME nei confronti di COGNOME NOME e dell’Agenzia delle Entrate, proposto avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 4667/2018, depositata il 30
gennaio 2019, che aveva escluso la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra COGNOME NOME e COGNOME NOME
Appare quindi opportuno, sulla rilevanza di tale ordinanza di questa Corte n. 17092/2024, e sulla questione della configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato tra COGNOME NOME e COGNOME NOMECOGNOME assegnare alle parti, ai sensi dell’art. 384, comma 3, c.p.c., un termine di gg. 60 dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito in cancelleria di osservazioni sulle suddette questioni.
Riserva all’esito la decisione.
P. Q. M.
La Corte, visto l’art. 384, comma 3, c.p.c., assegna alle parti il termine di gg. 60 dalla comunicazione della presente ordinanza, per il deposito in cancelleria di osservazioni sulle questioni indicate in premessa.
Riserva all’esito la decisione.
Così deciso in Roma, il 1° ottobre 2024.