Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27455 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27455 Anno 2025
AVV_NOTAIO: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/10/2025
AVVISO DI ACCERTAMENTO -IRPEF-IRAP-IVA 2005.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24229/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al controricorso;
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio n. 2944/2023, depositata il 16 maggio 2023; udita la relazione della causa svolta nell ‘adunanza in camera di consiglio del 2 luglio 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che:
L’RAGIONE_SOCIALE Roma procedeva, per l’anno 2005, al controllo della posizione fiscale di COGNOME NOMENOME a seguito di processo verbale di constatazione della G.d.F., con il quale veniva attribuito alla predetta COGNOME lo svolgimento di un’at tività non dichiarata di vendita di francobolli presso il proprio domicilio, tramite la piattaforma ‘E -Bay’, unitamente al coniuge COGNOME NOMENOME proprietario del materiale filatelico e titolare dell’impresa RAGIONE_SOCIALE, che si occupava del commercio di materiale filatelico.
In data 10 novembre 2011, quindi, l’RAGIONE_SOCIALE notificava alla contribuente avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, con cui, previa attribuzione d’ufficio di partita IVA, procedeva alla ricostruzione del volume d’affari per l’anno 2005, quantificandolo in € 143.131,28, e rideterminando quindi le imposte IRPEF, IRAP ed IVA per l’anno suddetto.
Avverso tale avviso di accertamento COGNOME NOME proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma la quale, con sentenza n. 397/29/2013, depositata il 23 settembre 2013, lo accoglieva, annullando l’atto impugnato .
Interposto gravame dall’RAGIONE_SOCIALE, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 456/14/2015, depositata il 28 gennaio 2015, accoglieva l’appello dell’Ufficio, ritenendo insufficientemente provata l’interposizione fittizia tra la COGNOME ed il c oniuge COGNOME NOME, ed inidonee a provare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato le argomentazioni formulate dalla contribuente nel giudizio civile nelle more instaurato dinanzi al Tribunale di Roma -sezione lavoro.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione COGNOME NOME; questa Corte, con ordinanza n. 29218 del 20 ottobre 2021, accoglieva il ricorso in questione, rinviando per nuovo giudizio ad altra sezione della C.T.R. del Lazio.
A seguito di riassunzione da parte della contribuente, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado (nuova denominazione della Commissione Tributaria Regionale) del Lazio, con sentenza n. 2944/2023, pronunciata il 9 maggio 2023, e depositata in segreteria il 16 maggio 2023, rigettava l’appello dell’Ufficio.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, sulla base di due motivi.
Ha resistito con controricorso NOME.
Con decreto del 16 febbraio 2024 era stata fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 10 maggio 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.
Con ordinanza interlocutoria n. 34570/2024 del 27 dicembre 2024 questa Corte assegnava alle parti termine di gg. 60 (ai sensi dell’art. 384, comma 3, c.p.c.) per il deposito in cancelleria di osservazioni sulla rilevanza dell’ordinanza di questa Corte n. 17092/2024 del 20 giugno 2024, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto da COGNOME NOME nei confronti di COGNOME NOME e dell’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma sezione lavoro n. 4667/2028, depositata il 30 gennaio 2019, che aveva escluso la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra COGNOME NOME e COGNOME NOME, nonché sulla
questione della configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato tra COGNOME NOME e COGNOME NOME.
All’esito della scadenza del termine suddetto, depositate le osservazioni richieste, è stata nuovamente fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 2 luglio 2025, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.
La controricorrente ha depositato memoria.
– Considerato che:
Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi.
1.1. Con il primo motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 384, commi 1 e 2, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), cod. proc. civ.
Deduce, in particolare, l’Ufficio che la RAGIONE_SOCIALE non si era uniformata al principio di diritto formulato dalla Corte di cassazione nell’ordinanza che aveva annullato la precedente sentenza di appello, avendo fondato la propria decisione sulla sentenza redatta dal Tribunale -sezione lavoro in primo grado (che aveva ritenuto sussistente un rapporto di lavoro subordinato tra COGNOME NOME e COGNOME NOME), che nelle more era stata tuttavia riformata dalla Corte d’Appello di Roma, che aveva escluso la sussistenza di un lavoro domiciliare tra la ricorrente ed il proprio coniuge, escludendo i tratti essenziali della subordinazione.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., nonché degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), cod. proc. civ.
Deduce, in particolare, l’Ufficio che la Corte territoriale non aveva tenuto conto, nella propria decisione, RAGIONE_SOCIALE prove prodotte in sede di giudizio di rinvio, ed in particolare della citata sentenza della Corte d’Appello sezione lavoro, in base alla quale la testimonianza di tale COGNOME NOME non era idonea a comprovare che il rapporto di lavoro tra la sig.ra COGNOME ed il sig. COGNOME si fosse estrinsecato con le modalità di un rapporto di lavoro subordinato.
Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue.
2.1. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, e sono fondati.
In punto di fatto, va rilevato che questa Corte, sez. lavoro, con ordinanza n. 17092 del 20 giugno 2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 4667/2018 pubblicata il 30 gennaio 2019, che aveva escluso (con statuizione ormai passata in giudicato) la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la sig.ra COGNOME e COGNOME NOME, in relazione alla vendita di articoli filatelici sul circuito EBay.
Deve pertanto ritenersi, da un lato, che la Corte regionale non si sia attenuta a quanto statuito da questa Corte nella precedente ordinanza n. 29218 del 20 ottobre 2021, non avendo apprezzato tutti gli elementi probatori, compresi quelli formatisi dinanzi al giudice del lavoro (in cui la subordinazione è stata esclusa), e, dall’altro, che, proprio sulla base di tale valutazione, la C.G.T. di secondo grado avrebbe dovuto giungere a conclusioni opposte, tanto più che, nella sentenza
della Corte d’Appello di Roma, era stata chiaramente esclusa l’attendibilità del teste COGNOME NOME; inoltre, contrariamente a quanto affermato dalla C.G.T. di secondo grado, già con la sentenza del Tribunale di Roma -sez. lavoro era stata esclusa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la COGNOME e COGNOME NOME.
Ne consegue, pertanto, che la Corte di merito non ha posto a fondamento della propria decisione tutte le prove prodotte in giudizio, che avrebbero condotto all’esclusione del rapporto di lavoro subordinato reclamato.
Il ricorso dell’RAGIONE_SOCIALE deve , quindi, essere accolto, con la cassazione della sentenza; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, essendo stata pacificamente e definitivamente accertata l’insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra COGNOME NOME e COGNOME NOME, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso originario proposto da COGNOME NOME.
Sussistono giustificati motivi per la compensazione integrale tra le parti RAGIONE_SOCIALE spese di tutti i gradi di giudizio, in considerazione della peculiarità RAGIONE_SOCIALE questioni esaminate.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario proposto da COGNOME NOME.
Compensa integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2025.
Il AVV_NOTAIO NOME COGNOME