Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4076 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4076 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22233/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE presso i cui uffici a RomaINDIRIZZO INDIRIZZO è elettivamente domiciliata;
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME
-intimato-
Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n. 113 del 2017 depositata il 22 febbraio 2017 non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11 dicembre 2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La controversia trae origine dall’impugnazione da parte di NOME COGNOME, geometra iscritto all’RAGIONE_SOCIALE nonché lavoratore dipendente della società cooperativa RAGIONE_SOCIALE di Campobasso, dell’avviso di accertamento n. NUMERO_DOCUMENTO, emesso con riferimento all’anno di imposta 2002 ai fini dell’applicazione di IVA, IRAP e IRPEF , in ragione del l’omessa dichiarazione dei compensi da lavoro autonomo percepiti,
quanto ad euro 2582,00, per la partecipazione alle commissioni del comitato scientifico, quanto ad euro 23.677, per l’attività di liquidatore della società RAGIONE_SOCIALE e, quanto ad euro 867, per attività di docenza.
La CTP di Isernia aveva accolto il ricorso del contribuente ritenendo che si trattasse di compensi relativi ad attività occasionali non assoggettati ad IVA e IRAP ma soltanto ad IRPEF e la CTR del Molise, adita in appello dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, aveva respinto il gravame.
Avverso la sentenza della CTR del Molise l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a quattro motivi, e il contribuente non si è difeso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l’RAGIONE_SOCIALE ha dedotto, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli articoli 36 comma 2 e 61 d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 disp. attuaz. c.p.c., in ragione della mera apparenza della motivazione dal momento che la sentenza della CTR sarebbe completamente priva dell’illustrazione RAGIONE_SOCIALE critiche mosse dall’appellante alla statuizione di primo grado e RAGIONE_SOCIALE considerazioni che l’avrebbero indotta a disattenderle.
1.2. Il motivo è infondato.
1.3. In tema di nullità della sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE norme che impongono l’obbligo di motivazione della decisione la giurisprudenza della Corte ha da tempo chiarito che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , unicamente quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture
(Cass. Sez. U. 19.06.2018, n. 16159; Cass. Sez. U. 03.11.2016, n. 22232 e in senso conforme Cass. 23.05.2019 n. 13977; Cass. 01.03.2022 n. 6758; Cass. 28.01.2025 n. 1986).
La fattispecie della motivazione apparente ricorre, dunque, non in ogni ipotesi di anomalia della motivazione ma solo quando l’esame complessivo del testo non consente in alcun modo di comprendere il fondamento della decisione.
1.4. Nel caso di specie la motivazione non ha indugiato nella riproduzione pedissequa dei motivi di appello ma, nella parte in fatto, ha compiutamente illustrato, per sintesi, le corrispondenti difese svolte dall’RAGIONE_SOCIALE nel corso del giudizio e la ratio decidendi in relazione alle ragioni per cui ha ritenuto di riferire i compensi ripresi a tassazione a prestazioni di carattere occasionale è agevolmente comprensibile ancorché, in alcuni passaggi, erronea.
1.5. Non sussiste, pertanto, il vizio di motivazione dedotto dalla ricorrente.
Con il secondo motivo l’RAGIONE_SOCIALE ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. con riferimento al vizio di ultrapetizione dal momento che la CTR, nonostante il ricorrente avesse richiesto l’annullamento dell’avviso di accertamento solo in relazione all’IVA e IRAP e la sentenza di primo grado avesse ricordato al ricorrente che ‘ l’Irpef, comunque è dovuta ‘, nella motivazione della sentenza impugnata, ha dichiarato illegittimo l’intero accertamento con conseguente annullamento anche del recupero fiscale ai fini dell’IRPEF.
Con il terzo motivo la ricorrente ha lamentato, di conseguenza, la violazione o falsa applicazione, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3, degli articoli 1 e 6 d.P.R. n. 917 del 1986 e dell’art. 53 Cost. secondo cui il possesso di redditi in denaro o in natura è sempre presupposto dell’imposta IRPEF .
3.1. Il secondo ed il terzo motivo, strettamente connessi in quanto relativi all’ultrapetizione e alla violazione della disciplina sostanziale dell’IRPEF che ne deriverebbe, sono entrambi fondati.
3.2. La giurisprudenza della Corte è consolidata nell’affermare che i l vizio di ultrapetizione ricorre quando il giudice di merito emetta un provvedimento diverso da quello richiesto, alterando il petitum o la causa petendi , e così pronunciando oltre i limiti RAGIONE_SOCIALE pretese e RAGIONE_SOCIALE eccezioni RAGIONE_SOCIALE parti. In particolare, nel processo tributario, il vizio ricorre quando il giudice di merito si ponga al di fuori del perimetro dell’accertamento o dei motivi di impugnazione proposti dal contribuente (Cass. 21.03.2019, n. 8048; Cass. 10.01.2025 n. 644; Cass. 16.12.2024 n. 32657).
3.3. Nel caso di specie, la CTR ha affermato, nel contesto della motivazione della sentenza impugnata, che gli ‘ importi legati a prestazioni professionali solamente saltuarie non risultano ex lege tassabili ai fini impositivi IVA, IRAP e IRPEF trattandosi di imposte gravanti su compensi derivati dallo svolgimento di una attività lavorativa di carattere abituale, professionale e continuativa ‘ ed ha concluso che ‘ Pertanto, la pretesa tributaria avanzata dall’ufficio relativamente alla maggiore imposta IVA, IRAP e IRPEF accertata dallo stesso in quanto illegittima deve essere censurata con annullamento dell’avviso di accertamento in contestazione. ‘
3.4. In tal modo ha violato, innanzitutto, il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato sancito dall’art. 112 c.p.c., travalicando i limiti dell’impugnazione dell’avviso di accertamento originariamente proposta dal contribuente con la richiesta alla CTP di ‘ annullare e/o rettificare l’atto impositivo impugnato nei limiti in cui assoggetta ad IVA e ad IRAP il maggior reddito accertato posto che trattasi di un reddito classificabile in parte come reddito assimilato a lavoro dipendente e in parte quale reddito diverso e precisamente di
lavoro occasionale ‘ senza in alcun modo contestare l’accertamento sotto il profilo dell’assoggettabilità all’IRPEF del reddito non dichiarato. Per quanto, la CTR si sia, poi, limitata in dispositivo a rigettare l’appello e, quindi, a confermare la sentenza di primo grado che, invece, aveva espressamente richiamato l’obbligo del contribuente di corrispondere l’IRPEF, l’accertamento, chiaramente ultrapetita , dell’illegittimità integrale dell’accertamento censurata con l’annullamento dell’atto impositivo impugnato, contenuto nella frase conclusiva della motivazione, va ad integrare la pronuncia in modo tale da porla in contrasto con la previsione dell’art. 112 c.p.c.
3.5. La pronuncia resa ultrapetita ha, inoltre, violato la previsione degli articoli 1 e 6 d.P.R. n. 917 del 1986, nella versione vigente ratione temporis , secondo cui presupposto dell’imposta sul reddito RAGIONE_SOCIALE persone fisiche è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate dall’art. 6 che annovera anche i redditi diversi a cui sono riconducibili anche i proventi derivanti da lavoro autonomo occasionale.
La CTR ha, infatti, completamente ignorato le previsioni normative richiamate laddove ha affermato che ‘ non risultano ex lege tassabili ‘ anche ai fini impositivi IRPEF i proventi derivanti da prestazioni professionali saltuarie , ritenendo così erroneamente l’illegittimità della pretesa tributaria relativa alla maggiore imposta IRPEF applicata ai redditi non dichiarati.
Con il quarto motivo la ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 53 e dell’art. 67 d.P.R. n. 917 del 1986 laddove la CTR ha qualificato come reddito da lavoro occasionale, ai sensi dell’art. 67 lett. l) t.u.i.r., i compensi derivanti dalle prestazioni rese a favore di privati da un geometra iscritto all’RAGIONE_SOCIALE, per ciò solo connotate dal carattere della abitualità e professionalità, e rientranti, quindi, nella previsione dell’art. 53
t.u.i.r., tanto più in presenza della qualificazione come lavoro autonomo professionale da parte dei datori di lavoro sostituti di imposta.
4.1. Il motivo è fondato.
4.2. Secondo quanto stabilito dalla norma attualmente prevista all’art. 53, comma 1 del t.u.i.r e, nella versione vigente ratione temporis, contenuta all’art. 49 comma 1, “Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall’esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI (vale a dire dall’attività di impresa), compreso l’esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell’art. 5”.
Sono, invece, annoverati fra i redditi diversi, se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni, secondo quanto stabilito dalla norma attualmente prevista all’art. 67 comma 1 lett l) del t .u.i.r. e, nella versione vigente ratione temporis contenuta, all’art. 81 comma 1 lett l) ‘ i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere ‘ .
4.3. Dal coordinamento RAGIONE_SOCIALE norme richiamate, si desume che connotato caratterizzante il reddito da lavoro autonomo derivante dall’esercizio di una professione è l’abitualità e sistematicità dell’esercizio della prestazione di lavoro svolta in autonomia, cioè senza vincolo di subordinazione e con organizzazione propria, oltre che con l’impiego RAGIONE_SOCIALE specifiche capacità e competenze che contraddistinguono la professione. Mentre il reddito da lavoro occasionale deriva dalla prestazione di attività saltuaria, episodica e, comunque, non programmata ( Cass. 12.05.2025 n. 12539).
Ne deriva che , da un lato, il contribuente iscritto all’RAGIONE_SOCIALE per l’esercizio di una determinata attività professionale si presume che renda le sue prestazioni tipiche con il requisito della abitualità e professionalità e produca , quindi, reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53 del t.u.i.r
e, dall’altro lato , che non possono mai essere inquadrati tra i redditi di lavoro autonomo occasionale, ai sensi dell’art. 67 lett l) del t.u.i.r., anche se conseguenti ad una sola prestazione o di minimo importo, i redditi percepiti dal contribuente in relazione all ‘ esercizio dell’ attività per cui è iscritto in un RAGIONE_SOCIALE professionale.
È dirimente, quindi, ai fini della qualificazione del reddito derivante da prestazioni svolte saltuariamente da un professionista iscritto all’RAGIONE_SOCIALE, verificare la riconducibilità RAGIONE_SOCIALE stesse al novero RAGIONE_SOCIALE mansioni tipiche esercitabili dalla categoria disciplinata, perché in tal caso sono perciò solo attratte al reddito da lavoro autonomo professionale, ed in caso negativo, comunque, accertare che abbiano le caratteristiche dell’occasionalità.
4.4. Nel caso di specie, la CTR si è posta in contrasto con la disciplina richiamata allorché ha ritenuto che il contribuente iscritto all’RAGIONE_SOCIALE geometri possa aver esercitato, senza il carattere dell’abitualità e professionalità, la sua attività professionale tipica af fermando che ‘ i maggiori importi considerati dall’ufficio non possono considerarsi compensi derivati da lavoro autonomo in quanto percepiti in costanza di esercizio dell’attività di geometra che veniva svolta dal COGNOME NOME solo saltuariamente e dunque non tacciata dal carattere di abitualità professionalità ‘ . Di conseguenza ha trascurato di verificare, per i singoli compensi richiamati a tassazione, la loro riconducibilità o meno ad attività comprese nelle mansioni tipiche della categoria professionale del geometra o in mansioni analoghe, anche in virtù dello specifico oggetto della prestazione di docenza e di partecipazione alla commissione scientifica ovvero dello specifico oggetto della società di cui era liquidatore. In particolare, anche per le attività di per sé estranee alle attività proprie del geometra iscritto all’RAGIONE_SOCIALE, come descritte dall’art. 16 dell’ordinamento professionale, quale l’ attività di liquidatore di una sRAGIONE_SOCIALE, potrebbe operare l’attrazione al reddito da lavoro autonomo se il professionista dovesse aver svolto l’incarico di liquidatore di una società o
di un ente che esercita un ‘ attività oggettivamente connessa alle mansioni tipiche della sua professione per cui debba ritenersi che sia stato nominato in ragione RAGIONE_SOCIALE sue specifiche competenze tecniche e professionali.
Il ricorso va, dunque, accolto con riferimento al secondo, terzo e quarto motivo, respinto il primo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, che provvederà anche alla liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il secondo, terzo e quarto motivo del ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Molise, in diversa composizione, anche per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 11/12/2025.
Il Presidente NOME COGNOME