Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6887 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6887 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso 7070/2016 proposti da:
RAGIONE_SOCIALE, con sede a Venezia, INDIRIZZO (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Direttore Generale, dottAVV_NOTAIO COGNOME , rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall’AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE; fax: NUMERO_TELEFONO), e dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE; pec: EMAIL; fax: NUMERO_TELEFONO), anche disgiuntamente tra loro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, alla INDIRIZZO, sc. A;
Applicazione di IVA su TIA 1 e TIA 2 – Rinuncia ricorso
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, nato a Venezia l’ DATA_NASCITA (C.F.: CODICE_FISCALE) e residente in Mestre, alla INDIRIZZO, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME del Foro di Venezia (C.F.: CODICE_FISCALE; pec: EMAIL; mail: EMAIL; fax: NUMERO_TELEFONO) e NOME COGNOME del Foro di Roma (C.F.: CODICE_FISCALE; pec: EMAIL; mail: EMAIL), elettivamente domiciliato presso quest’ultimo in Roma, alla INDIRIZZO 36, giusta procura in calce al controricorso;
-controricorrente –
-avverso la sentenza n. 2857/2015 emessa dal Tribunale di Venezia in data 08/09/2015 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
Il Giudice di Pace di Venezia condannava la RAGIONE_SOCIALE, di seguito RAGIONE_SOCIALE, a restituire a COGNOME NOME, la somma, maggiorata di interessi, riscossa dalla RAGIONE_SOCIALE, nella qualità di affidataria del servizio di raccolta e di smaltimento rifiuti per il Comune di Venezia, per Iva applicata alla Tariffa di Igiene Ambientale di cui all’art. 49 del d.Igs. n. 22/1997 – cd. Tia1 – e di cui all’art. 238 del d.lgs. n. 152/2006 – cd. Tia2 -.
Il Giudice di Pace motivava la decisione con il riconoscimento ad entrambe le Tariffe della natura di tributi; in forza di tale riconoscimento riteneva a dette tariffe inapplicabile l’Iva.
Il Tribunale di Venezia, adito dalla RAGIONE_SOCIALE, confermava la sentenza di primo grado salvo che per la regolamentazione delle spese processuali. Il tribunale ribadiva la natura tributaria della Tia1 e della Tia2 e ne escludeva la natura di corrispettivi; escludeva, conseguentemente, l’applicabilità del n. 127 sexiesdecises della Tabella A, parte terza, allegata al d.P.R. 633 del 1972; escludeva l’assoggettabilità delle due Tariffe ad Iva sia per l’assenza di una normativa specifica (l’art. 3 del predetto d.P.R. riferendosi alle
“prestRAGIONE_SOCIALE di servizi verso corrispettivo e non a prestRAGIONE_SOCIALE di servizi finanziate mediante imposte” e niente potendosi desumere, in favore dell’assoggettabilità ad Iva della Tia2, dall’art. 2.38 del d.lgs. 152/2006, recando quest’ultimo articolo una “norma contorta e intrinsecamente contraddittoria”), sia per essere le relative entrate non qualificabili come elemento di costo che risulti connesso alle prestRAGIONE_SOCIALE del servizio.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione, fondato su quattro motivi, la RAGIONE_SOCIALE. COGNOME NOME resisteva con controricorso.
Considerato che
Con il primo motivo la ricorrente deduce la <>.
La modifica alla parte terza della Tab. A del d.pr. 633/72, introdotta dall’art. 4 d.l. 30 dicembre 1997, n. 557, con la quale è stato aggiunto il numero: “127- sexiesdecies – prestRAGIONE_SOCIALE di smaltimento, previste dall’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, di rifiuti urbani e speciali di cui all’art. 3, commi primo e secondo, dello stesso decreto’ farebbe, secondo la ricorrente, appunto riferimento alle prestRAGIONE_SOCIALE svolte dalla RAGIONE_SOCIALE. La norma sarebbe stata introdotta a seguito della abrogazione, contenuta nell’art. 2 dello stesso d.l., dell’originaria esenzione dall’iva delle prestRAGIONE_SOCIALE di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani. Nello stesso senso, gli artt. 1 co. 1 e 2 co. 1 del d.m. 24/19/2000, n. 370, prevederebbero la possibile emissione di bollette che
tengono luogo delle fatture, all’esito della prestazione del servizio, con relativa annotazione nel registro previsto dall’art. 24 del d.p.r. 633/72. Erroneo sarebbe inoltre il richiamo del giudice di appello all’art. 4 co. 5 lett. b) del dpr 633/72, norma “eccezionale” dalla quale non potrebbe conseguire “che le attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti necessitino di essere ricondotte, una per una, nel campo di applicazione dell’Iva da previsioni speciali”.
Con il secondo motivo di ricorso, la RAGIONE_SOCIALE assume la “violazione o falsa applicazione degli artt. 1 ,3, 4 co. II, III e V lett. b d.p.r. 633/1972, 238 d.lgs. n.152/2006 e 14, c. 33, d.l. n. 78/2010, conv. in L. n. 30 luglio 2010, n. 122, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la sentenza impugnata escluso la soggezione ad Iva della tariffa di gestione dei rifiuti sulla base della erroneamente supposta inesistenza di norme espresse che prevedano l’assoggettamento ad Iva della Tariffa disciplinata dall’art. 49 d.lgs.22/1997 e di quella disciplinata dall’art. 238 del d.lgs.152/2006 nonché per avere la sentenza affermato che la prestazione di raccolta e smaltimento di rifiuti, in assenza di norme impositive espresse (che pur si danno), sarebbe esente dall’Iva’.
La ricorrente rimarca che l’art. 14, comma 33, del d.l. 78/2010 stabilisce espressamente che la TIA 2 ha natura non tributaria. Secondo la ricorrente la norma sarebbe riferibile anche alla TIA1.
Con il terzo motivo la ricorrente assume la <>.
La determinazione del corrispettivo, a dire della ricorrente, prescinderebbe dal rapporto sinallagmatico; la nozione di “corrispettivo” ai fini Iva andrebbe correlata non alla nozione civilistica di contratto sinallagmatico, bensì ad un “collegamento economicamente valutabile”. Secondo la ricorrente, le
prestRAGIONE_SOCIALE di servizio di cui all’art. 3 del dpr 633/72 prescinderebbero dalla fonte del rapporto; la correlazione non potrebbe essere esclusa dalla circostanza che parte della tariffa sia destinata a remunerare le prestRAGIONE_SOCIALE di raccolta e smaltimento di rifiuti esterni; la “ratio commutativa della tariffa” non sarebbe menomata dal ricorso a presunzioni forfettarie di rifiuti; il nesso di corrispettività tra il servizio di raccolta dei rifiuti e la tariffa che lo remunera non sarebbe poi stato escluso dalla sentenza della Corte Cost. n. 238 del 24/7/2009, che aveva comunque rilevato il collegamento tra la produzione dei rifiuti e la copertura del costo; la decisione del tribunale sarebbe infine “sorda di fronte all’interpretazione della Sesta direttiva Iva offerta dalla Corte di Giustizia Europea” che avrebbe a tal fine ritenuto rilevante “l’essenza economica dello scambio tra le prestRAGIONE_SOCIALE e non la cornice negoziale o autoritativa entro la quale lo stesso si realizza”.
4. Con il quarto motivo di ricorso, la RAGIONE_SOCIALE denuncia la “Nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c. per non avere pronunciato, la sentenza impugnata, in violazione dell’art. 112 c.p.c., sull’eccezione di non applicabilità dell’esenzione soggettiva dall’Iva di diritti, canoni, contributi percepiti dagli enti pubblici per le sole attività od operRAGIONE_SOCIALE che essi esercitano in quanto pubbliche autorità di cui all’art. 13, c. 1. della Direttiva 2006/112/Ce del 28 novembre 2006; in via subordinata, violazione o falsa applicazione dell’art. 13, c. 1. della Direttiva 2006/112/Ce del 28 novembre 2006, rilevante ex art. 360 n. 3 c.p.c. per avere la sentenza impugnata ritenuto applicabile alle prestRAGIONE_SOCIALE di servizi rese dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di diritto RAGIONE_SOCIALE svolgente attività di impresa, l’esenzione soggettiva dall’Iva di diritti, canoni, contributi percepiti dagli enti pubblici per le sole attività od operRAGIONE_SOCIALE che essi esercitano in quanto pubbliche autorità ed inoltre per non aver considerato e valorizzato le conseguenze dell’applicazione di tal esenzione in termini di distorsione della concorrenza>>.
Sostiene la ricorrente che il tribunale non si sarebbe “fatto carico dell’eccezione” o, in subordine, che, avrebbe errato nel respingere l’eccezione secondo cui l’esenzione prevista dall’art. 13 citato si
applicherebbe ai soli enti pubblici ed all’esercizio di attività in veste di pubblica autorità, circostanze non ricorrenti nel caso in esame. Quanto alla prima condizione, la Corte di Giustizia avrebbe ripetutamente affermato che l’esenzione prevista dall’art. 4 n. 5, primo comma, della sesta direttiva non opererebbe laddove l’attività venga affidata ad un terzo, in posizione di autonomia, non integrato nell’organizzazione della pubblica amministrazione. Relativamente alla seconda, l’attività di raccolta e smaltimento non sarebbe svolta dalla RAGIONE_SOCIALE con poteri o prerogative autoritativi, bensì nell’ambito di un’autonoma organizzazione imprenditoriale. Il tribunale avrebbe inoltre trascurato di considerare che la equiparazione tra ente pubblico e soggetto RAGIONE_SOCIALE affidatario del servizio di smaltimento dei rifiuti, determinerebbe il rischio di distorsioni alla concorrenza. La RAGIONE_SOCIALE, nel caso di mancata applicazione dell’Iva sulle prestRAGIONE_SOCIALE da essa rese in favore degli utenti, si troverebbe a vantare sistematicamente rilevanti crediti di imposta nei confronti dello Stato: da ciò la possibile qualificazione del meccanismo quale aiuto di stato indiretto. 5. Con atto del 19.1.2024 il difensore della odierna ricorrente ha rinunciato al ricorso per intervenuta transazione.
A sua volta, con atto del 22.1.2024, il difensore del controricorrente ha accettato la detta rinuncia.
5.1. La rinuncia è rituale e va dichiarata l’estinzione del giudizio.
Le spese del giudizio di legittimità vanno compensate tra le parti, avuto riguardo alle ragioni della rinuncia al ricorso, formulata per definizione stragiudiziale e conciliativa della res controversa.
Non ricorrono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater), trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio; compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 12.3.2024.