Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 24139 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 24139 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 09/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22814/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (P_IVA) che la rappresenta e difende -ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente a ll’ avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) – controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della Basilicata n. 129/2021 depositata il 31/05/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.Emerge dalla sentenza impugnata, e dagli atti di parte, quanto segue.
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, a seguito di p.v.c. redatto da funzionari dell’agenzia RAGIONE_SOCIALE dogane, notificò al contribuente un avviso di accertamento con il quale, per l’anno 2013, rilevato l’omesso versamento dell’IVA sulle accise e sull’addizionale dovute per le forniture di energia elettrica ai consumatori finali, accertò una maggiore IVA dovuta pari ad euro 96.355, 55 di cui chiese il pagamento.
L’avviso venne impugnato e la RAGIONE_SOCIALE respinse il ricorso.
Avverso tale decisione il contribuente propose appello eccependo l’erroneità della decisione in punto di inesigibilità.
2.Il giudice di seconde cure accolse il ricorso, richiamando la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, le accise sull’energia elettrica rientrano nella base imponibile IVA a condizione che le stesse siano state effettivamente traslate sul consumatore finale. Al contempo venne richiamata la giurisprudenza di questa Corte in punto di riparto dell’onere della prova tra amministrazione finanziaria e contribuente per evidenziare come l’RAGIONE_SOCIALE non avesse provato il presupposto per la richiesta legittima RAGIONE_SOCIALE accise e che pertanto l’avviso dovesse ritenersi carente di motivazione.
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE impugna la sentenza con due motivi, resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato RAGIONE_SOCIALE affidato a tre motivi.
In prossimità dell’udienza RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia la nullità della sentenza in violazione dell’art. 78 della direttiva 2006/112/CE e
11, capoverso A, par. 2 lett. a) della direttiva 77/388/CE in relazione all’art. 360, co.1, n. 3 c.p.c .
Secondo l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente ‘l’accisa e le relative addizionali devono, in ogni caso, essere computate nella base imponibile ai fini IVA, come chiaramente indicato nelle direttive comunitarie 2006/112/CE (art. 78) e 77/388/CEE, sesta direttiva IVA (art. 11)’; in quest’ottica l’uso della locuzione ‘devono’ contenuto nell’art. 78 citato, non può lasciare ‘spazio a diverse interpretazioni se non che ‘le imposte, le tasse, e i prelievi’ necessariamente fanno parte della base imponibile IVA.’
Con il secondo motivo del ricorso principale si denuncia la violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. avendo la C.T.R., nel presupposto che l’IVA sia dovuta solo nel caso in cui l’accisa sia stata addebitata in via di rivalsa al cessionario dell’energia, ritenuto erroneamente che l’accertamento dovesse essere annullato in assenza della dimostrazione del fatto che l’onere economico dell’accisa fosse stato ribaltato dalla società ricorrente sul cessionario dell’energia, esercitando il diritto di rivalsa a norma dell’art. 56 del d.lgs. n. 504 del 1995.
3.Con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. non essendosi la C.T.R. pronunciata sulla eccezione di incompetenza dell’agenzia RAGIONE_SOCIALE entrate ad emettere l’avviso in punto di accise.
Con il secondo motivo del ricorso incidentale si denuncia sotto altro profilo, ove questa Corte dovesse ritenere implicitamente respinta la doglianza in punto di incompetenza, la nullità della sentenza per omessa motivazione sulla eccezione di incompetenza formulata ex artt. 132, n. 4 c.p.c., 36 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Con il terzo motivo del ricorso incidentale si denuncia la violazione degli artt. 57, 62 e 63 del d.lgs. n. 300 del 1999, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per aver implicitamente ritenuto legittimo l’operato dell’RAGIONE_SOCIALE che nell’avviso ha accertato, in luogo dell’agenzia RAGIONE_SOCIALE dogane, la debenza RAGIONE_SOCIALE accise pur non avendo potere in materia.
6. Il ricorso principale è infondato.
Secondo un recente principio enunciato da questa Corte (si veda sul punto quanto affermato in Cass. n. 26145 del 2019), al quale si intende dare in questa sede continuità, «ai sensi degli artt. 1 e 13, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 ed in conformità all’art. 78, par. 1, lett. a), della direttiva 2006/112/CE, nella base imponibile dell’IVA rientrano tutti i costi sostenuti dal fornitore prima della cessione del bene (o della prestazione dei servizi), purché connessi con essa, inclusi le imposte che, come le accise (il cui prelievo costituisce un elemento del costo del prodotto venduto), lo Stato esige unicamente dal fornitore, in qualità di sostituto d’imposta, dato che quest’ultimo è autonomamente responsabile del pagamento RAGIONE_SOCIALE stesse».
Come si evince, infatti, dall’art. 13, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, «la base imponibile RAGIONE_SOCIALE cessioni di beni e RAGIONE_SOCIALE prestazioni di servizi è costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato RAGIONE_SOCIALE integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti».
Si tratta di una indicazione estremamente ampia, tale, dunque, da includere anche gli oneri fiscali, quali le accise, neppure potendosi ricavare una indicazione in senso contrario dall’art. 15 del d.P.R. n. 633 del 1972 (rubricato «Esclusioni dal computo della base
imponibile»), che non menzionano né le accise, né altre imposte. 12.2.2. La disciplina interna, dunque, porta a concludere che, in linea di principio, nel corrispettivo finale su cui applicare VIVA debbano essere inclusi anche tutti i tributi di ogni genere (esclusa solo VIVA per evidenti ragioni) e, in particolare, quelli che gravano la produzione e la vendita dei beni, il cui importo – come per le accise sia posto a carico del destinatario.
Ancor più univoca è la disciplina unionale. La disciplina fondamentale dell’IVA, infatti, si rinviene nella legislazione europea: l’art. 78, § 1, lett. a), della direttiva n. 2006/112/CE dispone, in termini risolutivi, «Nella base imponibile devono essere compresi gli elementi seguenti: a) le imposte, i dazi, le tasse e i prelievi, ad eccezione della stessa IVA; (…)».
La Corte di giustizia della UE, in numerose decisioni, ha precisato che l’inclusione nella base imponibile RAGIONE_SOCIALE imposte ulteriori – in sé non costituenti un corrispettivo economico della cessione -si giustifica in quanto sussista un legame diretto tra esse e la cessione (cfr. CGUE 23 settembre 1988, in causa C-230/87; CGUE 10 giugno 2006, in causa C-98/05; CGUE 22 dicembre 2010, in causa C-433/09, punto 34; CGUE 28 luglio 2011, in causa C-106/10, punto 33), successivamente precisando che tale legame diretto è ravvisabile allorquando le tasse, i tributi e i prelievi divengono esigibili dal momento che sono forniti e solo quando sono forniti i servizi (CGUE sentenza 5 dicembre 2013, in cause C-618/11, C-637/11 e C-659/11 punto 41). Peraltro, il corrispettivo ottenuto o da ottenere per la prestazione di un servizio va inteso come il corrispettivo effettivamente ricevuto a tal fine: «la base imponibile è determinata da quello che il soggetto passivo percepisce realmente come corrispettivo» (CGUE 24 ottobre 2013, in causa C-440/12, punto 38).
Se, pertanto, in caso di obbligo di rivalsa, ben può sostenersi che il prezzo del servizio ceduto ricomprende sempre anche la tassa (cfr. Cass. n. 5362 del 07/03/2014), non altrettanto può dirsi per il prezzo dell’energia elettrica fornita dal produttore ai consumatori, tenuto conto che per le accise la rivalsa costituisce solo un diritto del fornitore e non un obbligo.
Ne deriva che solo nel caso in cui la rivalsa sia stata concretamente esercitata dal soggetto obbligato al pagamento RAGIONE_SOCIALE accise nei confronti dell’Amministrazione doganale, dette imposte vengono a costituire parte del costo dell’energia elettrica fornita e, pertanto, rientrano nella base imponibile IVA.
Se, invece, come nel caso di specie, la contribuente aveva sì ricevuto il corrispettivo relativo alle forniture di energia non comprensivo tuttavia RAGIONE_SOCIALE accise, non può ragionevolmente sostenersi che IVA debba riguardare anche le accise non traslate sul prezzo dell’energia e, dunque, non pagate dai consumatori finali.
E ciò anche in ragione del fatto che, come stabilito dalla Corte di giustizia, la base imponibile è determinata da quello che il soggetto passivo percepisce realmente come corrispettivo (CGUE 24 ottobre 2013, cit.), non potendo gravare sul fornitore un’imposta che è a carico del consumatore finale e che non è stata da questi versata.
Va in conclusione ribadito il principio di diritto, affermato da Cass. n. 26145 del 2019 le cui motivazioni sono qui condivise, secondo cui «le accise sull’energia elettrica dovute dal soggetto obbligato all’Amministrazione rientrano nella base imponibile dell’IVA a condizione che le stesse siano state effettivamente traslate sul consumatore finale ai sensi dell’art. 16, comma 3, TUA, poiché solo in questo caso entrano a fare parte del prezzo pagato da quest’ultimo e vengono, dunque, a costituire un elemento del costo del prodotto venduto».
Ne consegue il rigetto del ricorso principale.
Ne consegue altresì l’assorbimento del ricorso incidentale.
Le spese sono compensate in considerazione dell’ intervenuta evoluzione giurisprudenziale in materia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale, assorbito quello incidentale.
Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2024