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IVA per cassa: annotazione in fattura obbligatoria

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4112/2024, ha stabilito che per usufruire del regime dell’IVA per cassa previsto dall’art. 7 del D.L. n. 185/2008 (applicabile per le annualità 2011 e 2012), era indispensabile l’espressa annotazione sulla fattura. La Corte ha rigettato il ricorso di una società, chiarendo che il semplice comportamento concludente non era sufficiente a sostituire tale requisito formale, data la natura eccezionale e transattiva di quella specifica disciplina, a differenza del regime opzionale sistemico introdotto successivamente nel 2012.

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Pubblicato il 31 ottobre 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

IVA per Cassa: La Cassazione Sancisce l’Obbligo di Annotazione in Fattura

Il regime dell’IVA per cassa rappresenta un’importante agevolazione per le imprese, consentendo di allineare l’esborso fiscale con i flussi di cassa reali. Tuttavia, l’accesso a tale beneficio è subordinato al rispetto di precisi requisiti formali. Con la recente ordinanza n. 4112 del 14 febbraio 2024, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: per il regime transitorio previsto dall’art. 7 del D.L. n. 185/2008, l’annotazione specifica in fattura non era una mera formalità, ma un requisito sostanziale e imprescindibile.

I Fatti del Caso

Una società si è vista recapitare due avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2011 e 2012. L’Amministrazione Finanziaria contestava l’indebita applicazione del regime dell’IVA per cassa, sostenendo che l’imposta fosse stata versata con esigibilità differita in violazione della normativa allora vigente. L’azienda, dal canto suo, sosteneva di aver correttamente versato l’IVA al momento dell’effettivo incasso delle prestazioni e di aver emesso note di variazione per i corrispettivi non riscossi.
Il contenzioso, dopo un primo grado favorevole al contribuente, giungeva dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale, la quale accoglieva parzialmente le ragioni dell’Ufficio per l’annualità 2011. Il motivo? La società aveva omesso di indicare sulle fatture emesse la dicitura richiesta dalla legge che attestava l’applicazione del regime di esigibilità differita. La questione è quindi approdata in Cassazione.

La Disciplina dell’IVA per Cassa: Distinzione tra Vecchio e Nuovo Regime

Il cuore della decisione della Suprema Corte risiede nella netta distinzione tra due discipline normative che si sono succedute nel tempo:

1. Il regime transitorio (Art. 7, D.L. n. 185/2008): In vigore per gli anni in questione (2009-2011), questa norma era una misura eccezionale, introdotta per fronteggiare la crisi economica. Non istituiva un regime opzionale per l’intera attività del contribuente, ma gli consentiva di scegliere per singole operazioni se avvalersi o meno dell’esigibilità differita. Data questa facoltà discrezionale e transattiva, il legislatore aveva imposto un requisito fondamentale: la fattura doveva recare l’espressa annotazione dell’applicazione del regime speciale, con l’indicazione della norma di riferimento. Questo adempimento era cruciale per informare la controparte e per consentire all’amministrazione di verificare quali operazioni fossero soggette al regime ordinario e quali a quello differito.

2. Il regime opzionale a regime (Art. 32-bis, D.L. n. 83/2012): A partire dal 1° dicembre 2012, è stato introdotto un vero e proprio “regime opzionale” per le piccole e medie imprese. Con questa nuova disciplina, il contribuente sceglie di applicare l’IVA per cassa a tutte le sue operazioni attive. L’opzione si esercita tramite “comportamento concludente” (ad esempio, liquidando l’IVA secondo le regole del cash accounting) e viene comunicata nella prima dichiarazione IVA annuale. In questo contesto, l’annotazione in fattura, seppur prevista, assume una funzione diversa e la sua eventuale omissione non inficia l’applicazione del regime.

Le Motivazioni della Corte di Cassazione

La Cassazione ha rigettato il ricorso della società, chiarendo che non esiste continuità normativa tra le due discipline. Per il periodo d’imposta 2011, si applicava esclusivamente l’art. 7 del D.L. n. 185/2008. Secondo i giudici, poiché quel regime consentiva una scelta operazione per operazione, l’annotazione in fattura diventava un “requisito normativo” essenziale. Senza di essa, sarebbe stato impossibile stabilire a posteriori quali operazioni il contribuente avesse inteso sottoporre al regime agevolato.

Il “comportamento concludente”, valido per il regime successivo, non poteva surrogare la mancanza dell’annotazione richiesta dalla vecchia normativa. La Corte ha quindi enunciato il seguente principio di diritto: «L’art. 7 d.l. n. 185/2008 consente ai contribuenti […] di avvalersi del regime di IVA differita […] a condizione che le relative fatture rechino espressamente l’annotazione che si tratta di operazioni con imposta a esigibilità differita e che rechino l’indicazione della relativa norma».

Le Conclusioni

Questa pronuncia sottolinea l’importanza del principio tempus regit actum nel diritto tributario: le norme applicabili sono quelle in vigore al momento in cui si verifica il presupposto d’imposta. Inoltre, evidenzia come, in materia fiscale, i requisiti formali possano assumere una valenza sostanziale, soprattutto quando sono posti a presidio della trasparenza e della certezza dei rapporti tra contribuente e Fisco. Per le imprese, la lezione è chiara: la massima attenzione agli adempimenti formali previsti dalla legge è fondamentale per poter beneficiare legittimamente dei regimi agevolativi, evitando così contestazioni e pesanti sanzioni.

Era possibile applicare il regime dell’IVA per cassa secondo il D.L. 185/2008 senza indicare l’apposita annotazione in fattura?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che, per la disciplina transitoria valida per gli anni 2009-2011, l’annotazione in fattura che si trattava di un’operazione con imposta a esigibilità differita, con indicazione della norma, era un requisito obbligatorio e sostanziale.

Il ‘comportamento concludente’ del contribuente era sufficiente per applicare il regime dell’IVA per cassa previsto dalla legge del 2008?
No. A differenza del regime introdotto nel 2012, la normativa del 2008 non permetteva che l’opzione fosse desunta dal comportamento concludente. Essendo una scelta applicabile a singole operazioni, l’annotazione esplicita era l’unico modo per manifestare tale volontà in modo valido.

Qual è la differenza fondamentale tra il regime IVA per cassa del 2008 e quello introdotto nel 2012?
Il regime del 2008 era una facoltà eccezionale che permetteva al contribuente di scegliere per quali singole operazioni applicare l’esigibilità differita. Il regime del 2012, invece, ha introdotto un vero e proprio ‘regime opzionale’ sistemico: una volta scelto, si applica a tutte le operazioni del contribuente e l’opzione si manifesta tramite comportamento concludente.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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