Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32286 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32286 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/12/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 20871/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici in Roma, INDIRIZZO è domiciliata;
-ricorrente-
contro
ISTITUTO CLINICO RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’Avv. Prof. NOME COGNOME e dall’Avv. NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso lo Studio del prof. avv. COGNOME corrente in Roma, alla INDIRIZZO
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA n. 1067/2023 depositata il 20/03/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
In data 10 febbraio 2021, la Società RAGIONE_SOCIALE presentava, all’Agenzia delle Entrate istanza per ottenere il rimborso dell’IVA versata in relazione alla parte della base imponibile della somministrazione di energia elettrica costituita dagli OGSE (oneri generali afferenti al sistema elettrico), pari, per l’anno 2019, ad Euro 63.262,61. La società sosteneva l’esclusione degli oneri in questione dalla base imponibile IVA. In data 4 marzo 2021, veniva notificato alla società provvedimento di diniego, prot. n. 30073, relativo alla predetta richiesta di rimborso. La società presentava ricorso avverso il diniego, che veniva rigettato, con sentenza n. 408/02/2021, dalla Commissione Tributaria Provinciale di Varese. La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Lombardia, con la sentenza n. 1067/19/2023, depositata in data 20 marzo 2023, ha accolto, invece, l’appello della contribuente, disponendo il rimborso dell’IVA versata di Euro 63.262,61 e compensando le spese di giudizio. Il ricorso dell’Agenzia è affidato a due motivi.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo di ricorso si assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 18 comma 2 e 19 del DPR 633/1972 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., palesandosi in capo all’RAGIONE_SOCIALE la carenza di legittimazione ad agire nei confronti dell’Amministrazione finanziaria per chiedere il rimborso dell’importo versato in rivalsa pari all’IVA liquidata nelle
fatture relative agli acquisti di beni e servizi forniti dal soggetto passivo d’imposta.
Con il secondo motivo di ricorso, avanzato in via subordinata, si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 13 comma 1 del DPR 633/1972 in relazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente assunto che l’obbligo per i consumatori finali di pagare gli OGSE prescinde dal rapporto di somministrazione di energia elettrica, con la conseguenza che detti oneri avrebbero natura fiscale e come tali non potrebbero costituire base imponibile ai fini IVA.
La questione investita dalla controversia attiene alla sussistenza di un diritto della società contribuente di agire direttamente nei confronti dell’amministrazione finanziaria per chiedere il rimborso dell’IVA che la stessa ritiene di avere erroneamente versato in rivalsa alle proprie società fornitrici di energia elettrica sul presupposto che non avrebbero dovuto essere considerati, ai fini della determinazione della base imponibile, gli oneri generali afferenti al sistema elettrico (cd. ‘OGSE).
La questione si mostra di rilevante portata nomofilattica e, implicando anche la ricostruzione dell’esatta natura giuridica degli oneri de quibus e dei corollari da essa discendenti postula il rinvio a nuovo ruolo per l’eventuale trattazione della causa in pubblica udienza;
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo, per l’eventuale trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, il 08/10/2024.