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IVA importazione yacht: no esenzione per uso personale

La Corte di Cassazione ha confermato la pretesa dell’Agenzia delle Dogane per il mancato versamento dell’IVA sull’importazione di uno yacht. Sebbene l’imbarcazione fosse formalmente intestata a una società estera per attività di noleggio, i giudici hanno ritenuto tale attività simulata. L’uso effettivo del natante era prevalentemente personale e ricreativo da parte dell’imprenditore, considerato il proprietario di fatto e quindi unico soggetto tenuto al pagamento dell’imposta. Irrilevante, ai fini fiscali, la precedente assoluzione dell’imprenditore in sede penale.

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Pubblicato il 8 novembre 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

IVA importazione yacht: la Cassazione nega l’esenzione se l’uso è personale

La recente sentenza n. 8032/2024 della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti in materia di IVA sull’importazione di yacht. Il caso analizzato riguarda la pretesa del fisco nei confronti di un noto imprenditore per il mancato versamento dell’imposta su un’imbarcazione di lusso. La Corte ha stabilito che, qualora l’attività di noleggio sia solo di facciata e l’uso prevalente sia quello personale, l’esenzione fiscale non è applicabile e l’imposta è dovuta dal proprietario di fatto.

I fatti di causa

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Dogane per il mancato versamento dell’IVA relativa all’introduzione nel territorio doganale UE di un grande yacht. Formalmente, l’imbarcazione era di proprietà di una società con sede in un paradiso fiscale, la quale avrebbe dovuto gestirla per un’attività commerciale di noleggio nautico. Questo schema avrebbe permesso di beneficiare del regime di non imponibilità IVA previsto per le navi destinate ad attività commerciali.

Tuttavia, secondo l’amministrazione finanziaria, l’attività di noleggio era simulata. Le indagini avevano rivelato che il reale proprietario e utilizzatore del natante era un noto imprenditore italiano, che se ne serviva per scopi prevalentemente diportistici e personali. Il noleggio a terzi, secondo l’accusa, era solo un’attività residuale, finalizzata a coprire parte dei costi di mantenimento, e non una vera e propria attività d’impresa. Di conseguenza, l’Agenzia ha richiesto il pagamento dell’IVA evasa, individuando nell’imprenditore il soggetto passivo d’imposta.

La decisione della Corte di Cassazione e l’IVA importazione yacht

La Corte di Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale dell’imprenditore sia quello incidentale dell’Agenzia delle Dogane, confermando la decisione dei giudici di merito. I magistrati hanno sancito la correttezza dell’accertamento fiscale, basandosi su una valutazione autonoma delle prove, comprese quelle emerse nel parallelo procedimento penale.

Il punto centrale della sentenza è la distinzione tra uso commerciale effettivo e uso personale mascherato. La Corte ha concluso che non è sufficiente intestare un’imbarcazione a una società di comodo per ottenere l’esenzione IVA; è necessario dimostrare che il bene sia concretamente e prevalentemente impiegato in un’attività economica stabile e continuativa.

Le motivazioni

La decisione della Suprema Corte si fonda su diverse argomentazioni giuridiche cruciali.

L’uso personale prevale sull’attività commerciale simulata

La Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero correttamente accertato la natura simulata dell’attività di noleggio. Diversi elementi probatori, tra cui le dichiarazioni rese in sede penale, dimostravano che l’imprenditore considerava lo yacht come “cosa sua”, gestendone acquisto, arredamento e utilizzo in totale autonomia. L’imbarcazione era utilizzata quasi esclusivamente da lui e dalla sua famiglia per scopi ricreativi. Il noleggio a terzi avveniva per periodi limitati e non configurava un’attività commerciale strutturata. Pertanto, l’imbarcazione non poteva beneficiare del regime di non imponibilità previsto dall’art. 8-bis del d.P.R. n. 633/1972, in quanto non era effettivamente destinata all’esercizio di un’attività commerciale.

L’individuazione del soggetto obbligato a pagare l’IVA sull’importazione di uno yacht

Un altro punto fondamentale riguarda l’identificazione del soggetto passivo dell’imposta. Sebbene la proprietaria formale fosse la società estera, la Corte ha stabilito che l’obbligo di pagare l’IVA ricade sull’importatore di fatto, ovvero colui che introduce il bene nel territorio UE per proprio interesse e uso. Nel caso di specie, sulla base di plurimi elementi indiziari, la Corte ha identificato l’imprenditore come reale destinatario del bene e, di conseguenza, come unico soggetto obbligato al versamento dell’IVA, poiché era colui che ne aveva trattato l’acquisto e che l’aveva effettivamente utilizzato e gestito.

L’irrilevanza della sentenza penale di assoluzione

L’imprenditore aveva sostenuto che la sua assoluzione in sede penale dal reato di evasione fiscale dovesse valere anche nel giudizio tributario. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: la sentenza penale irrevocabile di assoluzione non ha efficacia automatica di giudicato nel processo tributario. Il giudice tributario può e deve compiere una valutazione autonoma dei fatti, basandosi su standard probatori diversi. Mentre nel processo penale è richiesta la prova “oltre ogni ragionevole dubbio”, in quello tributario possono essere sufficienti anche indizi e presunzioni semplici per fondare la pretesa fiscale.

Il principio del ‘Ne bis in idem’

Infine, la Corte ha respinto la doglianza relativa alla violazione del principio del ne bis in idem (divieto di essere processati due volte per lo stesso fatto). I giudici hanno chiarito che questo principio non si applica nel rapporto tra sanzione penale e pretesa tributaria. L’avviso di accertamento non ha natura punitiva, ma mira unicamente a recuperare l’imposta che non è stata versata, rappresentando quindi un atto di natura riparatoria e non sanzionatoria.

Le conclusioni

La sentenza n. 8032/2024 della Corte di Cassazione rappresenta un monito importante per chi utilizza strutture societarie estere per la gestione di beni di lusso come gli yacht. La decisione conferma che il Fisco ha il potere di guardare oltre lo schermo societario per accertare la sostanza economica delle operazioni. Per beneficiare delle esenzioni fiscali, non è sufficiente una costruzione formale, ma è indispensabile che l’attività commerciale dichiarata sia reale, prevalente e dimostrabile. La sentenza ribadisce inoltre la piena autonomia del giudizio tributario rispetto a quello penale, sottolineando come un’assoluzione in sede penale non metta al riparo da possibili accertamenti fiscali.

L’assoluzione in sede penale per evasione fiscale impedisce all’Agenzia delle Dogane di richiedere il pagamento dell’imposta?
No. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, anche con formula piena, non ha efficacia automatica nel processo tributario. Il giudice fiscale può condurre una propria autonoma valutazione dei fatti e ritenere un soggetto fiscalmente responsabile sulla base di indizi e presunzioni che non sarebbero sufficienti per una condanna penale.

Chi è il soggetto obbligato a pagare l’IVA sull’importazione di uno yacht formalmente intestato a una società estera?
L’obbligo di pagamento dell’IVA ricade sull’importatore, che viene identificato nel reale destinatario e utilizzatore della merce. Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che il soggetto obbligato non fosse la società estera, formale proprietaria, ma l’imprenditore che aveva di fatto acquistato, gestito e utilizzato l’imbarcazione per scopi personali.

L’uso personale di uno yacht da parte del proprietario esclude sempre l’esenzione IVA per attività commerciale?
L’esenzione IVA è legata alla destinazione del bene all’esercizio di un’attività commerciale. Se l’uso è prevalentemente personale e ricreativo e l’attività di noleggio è solo residuale o simulata (ad esempio, per rientrare parzialmente dei costi), l’esenzione non si applica. La natura commerciale deve essere effettiva e prevalente.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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