Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 33076 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 33076 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/12/2024
Oggetto: IVA forfetizzata
imposta intrattenimenti –
cartella –
contraddittorio –
principio di diritto
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2381/2018 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME (PEC: EMAIL, dall’Avv. NOME COGNOME (PEC: EMAIL, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio del primo difensore in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, INDIRIZZO
nonché
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore,
-intimata – avverso la sentenza n.15/28/17 della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sez. staccata di Taranto, depositata il 9.1.2017, non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 9 ottobre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sez. staccata di Taranto, veniva accolto l’appello d ell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Taranto n. 559/2/11 con la quale il giudice aveva accolto il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso la cartella di pagamento relativa al periodo d’imposta 2006, recante la richiesta di pagamento di euro 103.410,95 per IVA, oltre interessi e sanzioni .
Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso introduttivo sul rilievo che non sarebbe stato notificato alla società il titolo fondante la pretesa tributaria, né la comunicazione che precede l’iscrizione prevista dall’art.2 del d.lgs. n. 462/97, con l’ulteriore motivo di illegittimità consistente nella mancata instaurazione del contraddittorio con la società e nella mancata contestazione delle presunte violazioni.
Il giudice d’appello escludeva in via preliminare che fossero stati violati i principi in materia di contraddittorio procedimentale, ed accoglieva la prospettazione dell’Amministrazione finanziaria ritenendo legittima la notifica della comunicazione di irregolarità anteriormente
alla notifica della cartella di pagamento, con conseguente riforma della decisione di primo grado e conferma delle riprese.
Avverso tale sentenza la contribuente ha proposto ricorso per Cassazione, articolato in quattro censure, al quale l’Agenzia delle Entrate ha replicato con controricorso. L’agente della riscossione è rimasto intimato.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., viene dedotta la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 36 del d.lgs. 546/92 e 132 cod. proc. civ., per motivazione in parte apparente quanto alla statuizione circa l’idoneità della notifica della comunicazione di irregolarità anteriore alla notifica della cartella impugnata e, in parte, obiettivamente incomprensibile quanto alla statuizione sul contraddittorio endoprocedimentale, facendo riferimento a principi di diritto non conferenti.
La censura non può trovare ingresso. Si deve ribadire che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016). Inoltre, la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, dev ‘ essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della
motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).
Nel caso di specie la motivazione all’evidenza non è apparente nella parte in cui condivide la prospettazione dell’Amministrazione finanziaria perché accerta la legittimità della notifica della comunicazione di irregolarità anteriormente alla notifica della cartella di pagamento e del procedimento che, attraverso l’iscrizione a ruolo ed emissione della cartella di pagamento, nel caso di specie ha disposto il recupero dell’imposta armonizzata. Inoltre, la motivazione non è contraddittoria nella parte in cui ha escluso la violazione del contraddittorio richiamando a supporto la giurisprudenza della Corte di cassazione e, complessivamente, rispetta il minimo costituzionale.
Con il secondo motivo la ricorrente, ai fini dell’art.360, primo comma, n.4, cod. proc. civ., prospetta l’o messa pronuncia sulla eccepita erroneità dell’iter seguito per la rettifica del metodo di liquidazione dell’IVA, attraverso il quale l’Amministrazione finanziaria ha operato una liquidazione automatica ex art. 14 ter, quater e quinquies d.P.R. 604/72, revocando il regime della liquidazione dell’I VA nei modi ordinari, di cui all’art. 74, comma 5, d.P.R. 633/72, e applicando quello forfettario previsto dall’art. 74, comma 6, d.P.R. 633/72.
Il terzo motivo della società, ex art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 del d. lgs. 462/97, 6 della L. 212/2000, 54 bis del d.P.R. 600/72, 14 bis, ter e quater d.P.R. 640/72, 74 d.P.R. 633/92, avendo la sentenza impugnata errato a ritenere che fosse corretto e rispettoso della nor-
mativa vigente e, in particolare, del principio del contraddittorio endoprocedimentale, l’aver notificato, all’esito di un controllo automatizzato effettuato sulla dichiarazione presentata dalla contribuente nell’anno di imposta 2006, una cartella di pagamento – preceduta da due avvisi bonari – con la quale ha inteso revocare il regime della liquidazione dell’IVA nei modi ordinari, opzionato dal contribuente (ex art. 74, comma 5, d.P.R. 633/72 nella versione ratione temporis applicabile), per applicare quello forfettario.
Il quarto motivo, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., prospetta nuovamente lesione del principio del contraddittorio endoprocedimentale, anche per la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 12 L. 212/2000, 24 della L. 4/1929, 1 L. 241/90, 24 e 97 Cost..
I tre motivi in disamina, connessi, possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.
6.1. La società osserva che , con la cartella di pagamento impugnata, l’Agenzia delle Entrate non ha contestato omessi carenti o intempestivi versamenti dovuti, ma ha inteso revocare il regime della liquidazione dell’IVA nei modi ordinari, di cui all’art. 74 comma 5, d.P.R. 633/72, per applicare quello forfettario previsto dall’art. 74 comma 6, d.P.R. 633/72. Secondo la società una simile operazione non potrebbe essere condotta da parte dell’Amministrazione finanziaria attraverso l’emissione di una cartella di pagamento non preceduta da comunicazione di irregolarità.
In questa prospettazione l’Ufficio, volendo modificare il metodo di liquidazione adottato dal contribuente, avrebbe dovuto procedere con la redazione di un p.v.c., previsto dall’art. 24 della L. 4/1929, richiamato dall’art. 37, comma 2, del d.P.R. 640/1972 e dall’art. 75, comma 1, del d.P.R. 633/1972, instaurando un procedimento accertativo con pieno dispiegamento del contraddittorio procedimentale. Per l’effetto, l’iscrizione della maggiore imposta conseguente alla immutazione del regime IVA doveva avvenire previa emissione di un motivato avviso di rettifica.
7. La tesi non è condivisibile. Sul piano normativo il Collegio osserva che l’art. 74, sesto comma, d.P.R. n. 633 del 1972 prevede che «per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attivit à̀ » di cui alla tariffa allegata al d.P.R. n. 640 del 1972 «l’imposta si applica sulla stessa base imponibile» dell’imposta sugli intrattenimenti. L’imposta , inoltre, « è riscossa con le stesse modalit à̀ stabilite per quest’ultima» e «per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l’imposta sugli intrattenimenti». È anche previsto che «le singole imprese hanno la facolt à̀ di optare per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari dandone comunicazione al concessionario».
L’interpretazione giurisprudenziale della Corte (cfr. Cass. n. 1166 del 17/01/2019) è nel senso che in tema di imposte sugli intrattenimenti l’IVA dev ‘ essere determinata forfettariamente, ai sensi dell’art. 74, comma 6, del d.P.R. n. 633 del 1972, sicch é essa non è assoggettata all’obbligo di dichiarazione annuale, con l’ulteriore conseguenza che l’accertamento delle eventuali violazioni deve avvenire, a pena di decadenza, ex art. 40 del d.P.R. n. 640 del 1972, nel termine di cinque anni dal giorno di commissione delle stesse, non trovando applicazione l’art. 57, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, che fa decorrere la prescrizione della pretesa impositiva dal 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
8. Il principio è stato ulteriormente dettagliato (v. Cass. Sez. 5, ordinanza n. 29180 del 20/10/2021) nel senso che, ai fini della ripresa della maggiore IVA, determinata in via forfetizzata, connessa all’imposta sugli intrattenimenti (ISI), si applica la procedura disciplinata dagli artt. 14 ter e 14 quater d.P.R. n. 640 del 1972, sicché l’attività tipica è connotata dalla iscrizione a ruolo e dalla successiva emissione della cartella, la cui adozione deve avvenire entro i termini decadenziali ivi previsti (rispettivamente di tre e quattro anni), senza che rilevi l’emissione di un avviso di accertamento, non previsto e non necessario.
La decisione da ultimo citata precisa in parte motiva, in termini condivisi dal Collegio, che per la riscossione dell’IVA connessa all’ISI
determinata in via forfetizzata, vanno seguite le medesime modalit à previste per la riscossione dell’ISI. Dunque, in caso di accertamento a seguito di controllo automatizzato (art. 14 ter), si applica l’art. 14 quater, primo comma, il quale dispone: «le somme (…) sono iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo nel termine di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento delle imposte»). Trova inoltre applicazione il secondo comma dell’articolo da ultimo menzionato, secondo cui «Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 1 devono essere notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di scadenza del termine», del d.P.R. n. 640 del 1972.
9. Del resto, l’indicazione prevista dall’art. 14 quinquies d.P.R. n. 640 del 1972 non modifica ma, anzi, rafforza tale conclusione.
La norma prevede: «Le disposizioni di cui agli articoli 14-ter e 14quater possono essere applicate anche dagli uffici dell’Agenzia delle entrate per il recupero dell’IVA connessa con l’imposta sugli intrattenimenti. A tal fine, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato comunica all’Agenzia delle entrate le violazioni constatate in sede di controllo dell’imposta sugli intrattenimenti. Per quanto non previsto dagli articoli 14-ter e 14-quater si applicano le disposizioni in materia di IVA».
La disposizione ha un evidente carattere di chiusura: l’Agenzia delle entrate, in caso di evasione dell’imposta sugli intrattenimenti emersa in sede di controllo automatico, procede, come l’Agenzia delle dogane, alla riscossione della maggiore imposta secondo le modalit à̀ regolate dalle citate norme.
A tal fine è specificamente previsto che debba essere inviata apposita segnalazione dall’una all’altra Agenzia.
La locuzione «possono essere applicate» non sta, allora, ad indicare una qualche facoltativit à̀ degli strumenti in questione, ma solamente che le norme, pur previste in relazione al controllo automatizzato operato dall’Agenzia delle dogane, sono applicate, per l’identit à̀ della
situazione e il gi à̀ avvenuto unitario riscontro, anche per la riscossione dell’IVA forfetizzata da parte dell’Agenzia delle entrate.
10. L’ultimo periodo della norma conclude questo percorso argomentativo perch é́ afferma che «per quanto non previsto» dagli artt. 14 ter e 14 quater «si applicano le disposizioni in materia di IVA».
La norma limita il ricorso all’ordinaria disciplina IVA a «quanto non previsto» e, quindi, non in funzione sostitutiva ma solo per ipotesi, casi e condizioni che esulano dall’ambito delle citate norme.
L’evenienza pi ù̀ semplice è quella in cui il contribuente abbia esercitato (ritualmente) l’opzione per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari, che si discosta dai parametri rilevanti di accertamento automatico e, invece, confluisce nell’ambito dell’ordinaria attivit à̀ , sicch é è suscettibile di accertamento secondo le modalit à̀ usuali, sino a concludersi con l’emissione di un avviso di accertamento ex art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972.
Questa interpretazione, del resto, continua in termini condivisi dal Collegio la sentenza Cass. n. 29180/2021 in parte motiva, trova riscontro nell’art. 74, sesto comma, d.P.R. n. 633 del 1972, secondo il quale, come su riportato, ove sia stata esercitata la facolt à̀ di optare per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari il contribuente è tenuto a darne comunicazione all’esattore: si tratta di informativa che assolve all’evidente scopo di rendere la sua posizione estranea al meccanismo esattivo proprio dell’ISI.
11. Gli orientamenti da ultimo richiamati, vanno ulteriormente specificati nel senso che l’adozione di un accertamento concluso con p.v.c., contraddittorio procedimentale e adozione dell’avviso di accertamento in luogo della preventiva iscrizione a ruolo e della successiva cartella per la ripresa delle somme dovute, non è una necessità. È una mera ordinaria modalit à̀ alternativa, rimessa alla discrezionalit à̀ dell’Amministrazione finanziaria non essendo ciò imposto dagli artt. 14 ter, 14 quater e 14 quinquies, d.P.R. n. 640 del 1972. Va così affermato il seguente principio di diritto:
«In tema di IVA determinata in via forfetizzata, connessa all’imposta sugli intrattenimenti, gli artt. 14 ter, 14 quater e 14 quinquies d.P.R. n. 640 del 1972 nel testo vigente ratione temporis devono essere interpretati nel senso che di per sé non impongono che l’accertamento sia preceduto dal contraddittorio con il contribuente e concluso da p.v.c. e consentono al l’Amministrazion e di procedere, in alternativa, attraverso iscrizione a ruolo e notifica della cartella di pagamento.».
In applicazione del principio le tre doglianze in disamina non possono essere accolte, perché la decisione impugnata è in linea con quanto precede.
12. Il ricorso è conclusivamente rigettato. Le spese di lite sono regolate come da dispositivo e seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 5.800,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito.
Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9.10.2024