Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 5685 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 5685 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/03/2026
sul ricorso 18996/2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del RAGIONE_SOCIALE rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, p.e.c.: EMAIL e dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, p.e.c.: EMAIL, elettivamente domiciliata presso lo RAGIONE_SOCIALE in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO; (n.b. ricorso per cassazione notificato solo
– controricorrente –
proposto avverso la sentenza n.176/21/2022 della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA, depositata il 24/1/2022; Udita la relazione della causa svolta in data 10/12/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 176/21/2022 depositata il 24/1/2022 accoglieva l’ appello proposto dall ‘RAGIONE_SOCIALE nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 524/1/2020 di accoglimento del ricorso introduttivo proposto dalla società avente ad oggetto l’ avviso di accertamento per IVA e sanzioni relativamente al periodo di imposta 2013.
L’atto impositivo veniva emesso, sulla base di due segnalazioni dell’Ufficio controlli fiscali della RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_SOCIALEVenezia Giulia, per l’omessa regolarizzazione di fatture per operazioni imponibili scaturenti da rapporti di coassicurazione, in violazione degli artt.21 e 24 d.P.R. n.633/72, sul presupposto del disconoscimento della qualificazione di operazioni esenti IVA ai sensi dell’art.10 d.P.R. n.633/1972 perché non rientranti tra le operazioni assicurative.
Nel periodo di imposta, la contribuente aveva intrattenuto con le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE rapporti di coassicurazione,
nell’ambito dei quali le era stato delegato , in virtù di ‘clausole di delega’ da qualificarsi come mandato con rappresentanza, la gestione di rapporti assicurativi a favore RAGIONE_SOCIALE due deleganti, oggetto di verifica fiscale. La controprestazione, fatturata dalla RAGIONE_SOCIALE, era un corrispettivo forfetario quale ‘commissione di delega’, ritenuto dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE corrispettivo per la prestazione di servizi imponibile IVA, mentre era stato contabilizzato dalla contribuente in regime di esenzione dall’imposta armonizzata .
Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso introduttivo per difetto di motivazione dell’avviso, per non aver l’RAGIONE_SOCIALE allegato all’avviso di accertamento le segnalazioni cui l’atto faceva riferimento.
L’RAGIONE_SOCIALE proponeva appello limitatamente alla debenza dell’imposta, espressamente rinunziando ad impugnare la sentenza di prime cure per la parte in cui il giudice aveva annullato le sanzioni amministrative irrogate con l’avviso di accertamento impugnato, affermando che potevano ritenersi sussistenti profili di obbiettiva incertezza sulla portata e sull’ambito della norma tributaria in relazione all’esenzione IVA per le operazioni di coassicurazione in delega.
Il giudice di secondo grado riteneva superabili le questioni preliminari e, nel merito, confermava le riprese quanto al tributo, fermo restando il giudicato interno, per espressa rinuncia all’impugnazione, con riferimento alle sanzioni.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la contribuente, affidato a due motivi, cui replica l ‘RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la società, in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 56, comma 5, del d.P.R. n. 633/1972, 7, comma 1, della L. n. 212/2000, 3 della L. n. 241/1990, e 2697 cod. civ. per aver il giudice ritenuto che la pretesa tributaria potesse essere motivata per relationem a due segnalazioni poste a carico di terzi -quali fonti
di innesco dell’azione di verifica e controllo che in quanto atti non conosciuti né conoscibili avrebbero dovuto essere allegate, a pena di nullità, all’avviso di accertamento impugnato . Ciò avrebbe consentito al contribuente, con pienezza ed immediatezza di difesa, di spiegare compiute eccezioni nel merito, mentre l’allegazione postuma di documenti, occorsa solo in sede giudiziale, avrebbe dovuto ritenersi irrimediabilmente preclusa. Del pari, la mancata allegazione dei processi verbali di verifica ovvero dei processi verbali di constatazione posti a base di quelle segnalazioni -da cui eventualmente attingere e verificare la fondatezza della contestazione -avrebbero dovuto essere allegate all’atto impositivo . Ne conseguirebbe la nullità radicale ed insanabile per vizio di doppia motivazione per relationem ovvero per difetto assoluto di prova in ordine alle fonti del rilievo da cui ha avuto causa l’avviso di accertamento impugnato.
Il motivo è infondato.
2.1. In tema di avviso di accertamento, l’Amministrazione finanziaria, ai sensi dell’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973, non ha l’obbligo di allegare all’atto impositivo i documenti richiamati, potendo limitarsi a riprodurne il contenuto essenziale (cfr. Cass. n.34906 del 2024), in quanto l’atto è legittimamente motivato se, ai fini dell’esercizio del diritto di difesa, riporta nei tratti essenziali il contenuto RAGIONE_SOCIALE informazioni rilevanti (v. Cass. n.23686 del 2022 e giurisprudenza ivi citata).
2.2. Orbene, il giudice d’appello ha ampiamente e logicamente argomentato sulla questione, tra l’altro affermando a pag.5 della sentenza che: «A fronte della stipula di un contratto di coassicurazione ai sensi dell’articolo 1911 del codice civile fra le tre società queste avevano previsto – all’interno del contratto -una convenzione o clausola di delega che vedeva le imprese coassicuratrici delegare la RAGIONE_SOCIALE a concludere il contratto con l’assicurato e a gestirne l’esecuzione.
Nell’avviso l’ufficio poi spiega dettagliatamente la differenza tra il contratto di coassicurazione (che vede quali contraenti le società stesse e
l’assicurato) rispetto alla convenzione o clausola di delega (che invece va qualificato come un vero e proprio mandato che le coassicuratrici affidano ad una di esse per la formalizzazione del contratto con l’assicurato e la gestione RAGIONE_SOCIALE stesso). L’Ufficio ha tenuto distinti gli importi fatturati dalle società per le somme ricevute dal contraente assicurato ed oggetto del contratto di assicurazione (che sono certamente esenti dal versamento dell’IVA per una specifica volontà legislativa) dagli importi versati dalle società di assicurazione ad RAGIONE_SOCIALE in esecuzione di un vero e proprio mandato con rappresentanza per i quali è invece previsto il versamento dell’IVA. Da quanto fin qui detto pertanto si può pervenire alla conclusione che alla società contribuente erano stati forniti tutti i dati necessari».
Il giudice ha consequenzialmente concluso, nel rispetto dei canoni giurisprudenziali sopra richiamati, che «è sufficiente esaminare l’avviso notificato e confrontarlo con le segnalazioni provenienti dall’RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE Venezia Giulia in data 09/11/2018 numero 512 per giungere alla conclusione che in quella segnalazione nulla vi è di ulteriore rispetto al contenuto dell’avviso impugnato» ( ibidem ).
2.3. A fronte di tale puntuale argomentazione la ricorrente, pur dando conto nella parte introduttiva del ricorso dell’ampia e articolata motivazione espressa dal giudice d’appello sulla questione, nel corpo della censura sostanzialmente non si confronta con la ratio decidendi e gli accertamenti fattuali che la supportano, se non in un brevissimo passaggio a pag.13 del ricorso in cui riconosce che, secondo la CTR, l’Ufficio ha riprodotto nell’avviso il contenuto essenziale degli atti richiamati. Per il resto, il mezzo di impugnazione si limita a riproporre le difese di merito già vagliate dal giudice e da questi disattese con un argomentazione che si colloca nel pieno rispetto della giurisprudenza della Sezione.
Con il secondo motivo la ricorrente, in relazione all’art.360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., deduce la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ.; i giudici dell’appello, travisando le prove offerte al loro convincimento avrebbero erroneamente confermato la pretesa avanzata in danno dell’odierna ricorrente sebbene sulla scorta RAGIONE_SOCIALE segnalazioni n. 512/2018 e n. 490/2018, poste a fondamento della pretesa, non sia possibile evincere la riferibilità della pretesa alla RAGIONE_SOCIALE, in quanto in nessuna parte del testo e dei contenuti ivi enucleati viene indicato il nome della società né i relativi importi posti a suo carico, elementi che avrebbero dovuto costituire il nucleo del ‘contenuto essenziale’ da riportarsi, per relationem , nell’atto impositivo.
Il motivo è inammissibile.
4.1. La censura è relativa al preteso travisamento della prova da parte del giudice, perché il contenuto dell’atto impositivo, che richiama le due segnalazioni del 2018, non avrebbe consentito alla società di identificare il contenuto essenziale RAGIONE_SOCIALE prestazioni derivanti dalle clausole di delega nei contratti di coassicurazione.
4.2. Orbene, la ricorrente non considera che il travisamento del contenuto oggettivo della prova ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio. Tale eventuale vizio trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. e non con un motivo di ricorso per cassazione, che è perciò inammissibile.
4.3. Ma anche a voler considerare che se il fatto probatorio evidenziato nel motivo abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, anche a voler ritenere che il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una RAGIONE_SOCIALE parti,
comunque il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, o n. 5, cod. proc. civ., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale (Cass. Sez . U, sentenza n. 5792 del 05/03/2024). Il fatto sotteso al motivo consiste nella riferibilità della pretesa in senso soggettivo ed oggettivo alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e perciò non può in alcun modo essere considerato un fatto processuale, con conseguente inammissibilità della doglianza anche sotto quest’ultimo profilo.
4.4. Infine, ulteriore profilo di inammissibilità è la manifesta infondatezza nel merito della questione, e si rinvia al proposito alla giurisprudenza consolidata di Sezione (cfr. Cass. 24713 del 2020, Cass. nn. 31012 e 31014 del 2025), incluso un precedente specifico reso dalla Corte tra le stesse parti in tempi recenti (Cass. n. 1685/2022).
Da quanto sopra esposto discende la reiezione del ricorso. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, liquidate in 2.400 euro per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025
Il Presidente NOME COGNOME