Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 14097 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 14097 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/05/2024
Oggetto:
Tributi – IVA –
Riduzione al 10% per
edifici scolastici
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 24285/2016 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, giusta procura speciale a margine del controricorso;
-controricorrente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Lombardia n. 1665/38/2016, depositata il 22.03.2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2023 dal consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La CTP di RAGIONE_SOCIALE accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE, esercente attività di installazione di
impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento RAGIONE_SOCIALE‘aria, avverso l’avviso di accertamento, per imposte dirette e IVA, in relazione all’anno 2008, con il quale era stata recuperata a tassazione la somma complessiva di € 102.773,00, per costi ritenuti non documentati e non di competenza, nonchè per errata applicazione RAGIONE_SOCIALE‘aliquota IVA, escludendo dal recupero l’importo di € 42.837,76 , riguardante i costi sostenuti dalla contribuente per le prestazioni ricevute dalla RAGIONE_SOCIALE;
con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Lombardia accoglieva parzialmente l’appello proposto dalla contribuente, con riferimento all’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘aliquota IVA dovuta nella misura agevolata, e rigettava l’appello incidentale proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, rilevando, per quanto ancora qui interessa, che:
-i rilievi RAGIONE_SOCIALEa contribuente, relativamente all’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘aliquota IVA agevolata al 10%, erano fondati;
dalla documentazione prodotta dalla società e, in particolare, dal contratto servizio energia e dal contratto energia plus, stipulati con la RAGIONE_SOCIALE, si evinceva che sussistevano tutti i requisiti richiesti dall’art. 11 del d.P.R. n. 412 del 1993 e che la RAGIONE_SOCIALE aveva assunto, mediante formali atti scritti, la qualità di terzo responsabile in sostituzione del proprietario;
a tale proposito era irrilevante la circostanza che la contribuente avesse poi subappaltato alla RAGIONE_SOCIALE parte RAGIONE_SOCIALE opere, non avendo ciò comportato il trasferimento di alcuna responsabilità, in quanto la RAGIONE_SOCIALE non aveva assunto, con atto formale scritto, la qualità di terzo responsabile;
anche per il contratto servizio energia plus, disciplinato dal d.l. n. 115 del 2008, era stata correttamente applicata l ‘aliquota IVA ridotta del 10%;
-del pari fondato era il motivo di appello sull’assoggettabilità ad aliquota ridotta al 10% RAGIONE_SOCIALE forniture di energia per gli asili nido, le scuole elementari e medie, in quanto dall’esame RAGIONE_SOCIALE circolari ministeriali si evince che dette strutture sono assimilate a quelle residenziali;
-la censura sull’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘aliquota IVA agevolata al 10%, ai sensi del n. 122 RAGIONE_SOCIALEa Tabella A parte terza, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, alle opere di realizzazione RAGIONE_SOCIALEa rete di comunicazione RAGIONE_SOCIALE era pure fondata, in quanto si trattava di intervento propedeutico alla migliore gestione RAGIONE_SOCIALE‘impianto di riscaldamento con relativo risparmio energetico;
l ‘RAGIONE_SOCIALE impugnava la sentenza RAGIONE_SOCIALEa CTR con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi;
la contribuente resisteva con controricorso.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, l ‘RAGIONE_SOCIALE ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 132, comma 2, n. 4 e 112 cod. proc. civ., 36, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione a ll’art. 360 , comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per omessa o apparente motivazione in ordine al rilievo IVA n. 2, in quanto la CTR non ha esaminato le altre ragioni poste dall’Ufficio alla base del disconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘aliquota agevolata IVA, con riguardo alle prestazioni relative ai contratti stipulati dalla RAGIONE_SOCIALE con il cliente RAGIONE_SOCIALE, ritenendo sufficiente la sussistenza del requisito RAGIONE_SOCIALEa qualità di terzo responsabile in capo alla contribuente, senza considerare che quest’ultima non aveva acquistato direttamente i combustibili necessari per la produzione RAGIONE_SOCIALE‘energia venduta al condominio e non aveva curato la misurazione e la contabilizzazione RAGIONE_SOCIALE‘energia termica, delegando tali adempimenti alla RAGIONE_SOCIALE, non aveva indicato nei
contratti gli interventi da effettuare sull’impianto, previsti dall’art. 1 del decreto del Ministero RAGIONE_SOCIALE‘IndustriaRAGIONE_SOCIALEartigianato del 15.02.1992, e le annotazioni obbligatorie degli interventi effettuati erano generiche e non documentate;
con il secondo motivo, lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 132, comma 2, n. 4 e 112 cod. proc. civ., 36, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per omessa o apparente motivazione in ordine al rilievo IVA n. 4, in quanto la CTR si è limitata a rilevare che con riferimento alla realizzazione RAGIONE_SOCIALEa rete di comunicazione RAGIONE_SOCIALE si applicava l’aliquota agevolata IVA, in quanto si trattava di intervento propedeutico alla migliore gestione del sistema di impianto di riscaldamento, senza considerare che l’opera non rientrava tra le opere di urbanizzazione primaria e secondaria individuate, tassativamente, dall’art. 4 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 847 del 1964, per le quali l’art. 127 -quinquies RAGIONE_SOCIALEa tabella A allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 prevede l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘aliquota IVA del 10% ;
-i predetti motivi, che vanno esaminati unitariamente per connessione, sono infondati;
-occorre premettere che l’anomalia motivazionale denunciabile in Cassazione è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione in sé, purchè il vizio risulti dal testo RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. Sez. U. 7.04.2014, n. 8053);
-deve trattarsi, dunque, di un’anomalia che si esaurisce nella mancanza assoluta di motivazione sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile;
solo in tali casi la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo” , in quanto, benchè graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, perché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. 3.11.2016, n. 22232);
nel caso in esame, invece, la CTR, a prescindere dalla correttezza o meno RAGIONE_SOCIALEa motivazione, ha esposto con argomentazione sintetica, ma sufficiente, le ragioni RAGIONE_SOCIALEa propria decisione, indicando gli elementi sulla base dei quali ha ritenuto illegittimi i rilievi in materia di IVA e corretta l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘aliquota IVA agevolata, dovendosi ritenere che il giudice tributario di appello abbia assolto sul punto il proprio obbligo motivazionale al di sopra del “minimo costituzionale” (Cass. Sez. U. n. 8053/2014 cit.);
con riferimento al secondo motivo, poi, la ricorrente prospetta una questione di diritto (se la prestazione rientri o meno nell’elenco tassativo previsto dall’art. 4 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 847 del 1964, per le quali l’art. 127 -quinquies RAGIONE_SOCIALEa tabella A allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 prevede l’applicazione RAGIONE_SOCIALE‘aliquota IVA del 10%), in ordine alla quale non è nemmeno configurabile un vizio di motivazione (Cass. Sez. U. n. 8053/2014 cit.);
con il terzo motivo, lamenta la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEa disposizione contenuta al n. 122 RAGIONE_SOCIALEa tabella A, parte terza, del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., con riferimento al rilievo IVA n. 3, per avere la CTR ritenuto erroneamente che alle forniture di energia, effettuate nei confronti di asili nido, scuole materne, elementari e medie, si applicasse l’aliquota IVA agevolata del 10%, prevista per le forniture
per uso domestico, senza considerare che con riferimento alle scuole manca il requisito RAGIONE_SOCIALEa residenzialità;
il motivo è fondato;
-fra i beni e i servizi assoggettati all’aliquota agevolata del 10% sono previste al n. 122 RAGIONE_SOCIALEa parte III RAGIONE_SOCIALEa tabella A, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, ‘le prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell’ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all’articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni; sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento…’ ;
costituisce principio pacifico in tema di IVA quello secondo cui la previsione RAGIONE_SOCIALE‘aliquota ridotta di cui alla Tabella A allegata dal d.P.R. n. 633 del 1973, costituendo norma agevolativa, è di stretta interpretazione (cfr. per prestazioni o cessioni differenti Cass. 19/11/2020, n. 26317; Cass., 20/11/2019, n. 30138) e va dunque valutata, alla stregua di quanto sostenuto dalla Corte di Giustizia, conformemente al suo senso abituale (CGUE 18/3/2010, C-3/09, RAGIONE_SOCIALE Center BVBA, punti 15 e 16); 18/1/2001, C-83/99, Commissione/Spagna, punto 19);
poiché le prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica , previste dal n. 122 RAGIONE_SOCIALEa Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633/1972, sono solo quelle ‘per uso domestico’ , la condizione per l ‘ applicabilità RAGIONE_SOCIALEa aliquota agevolata è che l’energia sia impiegata nell’ambito di un’abitazione, anche se di carattere collettivo, come caserme, case di riposo, carceri, ecc.
-il termine utilizzato (‘uso domestico’), infatti, limita l’agevolazione al requisito RAGIONE_SOCIALEa residenzialità RAGIONE_SOCIALEa struttura nei confronti RAGIONE_SOCIALEa quale è diretta la prestazione, in quanto solo in relazione a questa ricorre la tipologia di utilizzo descritta dalla richiamata previsione normativa, e si tratta di requisito sicuramente non ravvisabile per quanto riguarda le scuole;
in conclusione, va accolto il terzo motivo di ricorso, rigettati gli altri; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così d eciso in Roma, nell’adunanza camerale del 22 novembre 2023