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IVA agevolata pannelli fotovoltaici: la Cassazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32293/2024, ha risolto una controversia tra l’Agenzia delle Dogane e due società energetiche riguardo l’applicazione dell’IVA agevolata al 10% sull’importazione di pannelli fotovoltaici. La Corte ha stabilito che l’agevolazione spetta in base alla destinazione oggettiva del bene, ovvero la costruzione di impianti fotovoltaici, indipendentemente dal fatto che l’acquirente sia un installatore, un rivenditore o l’utilizzatore finale. È stata così confermata la decisione dei giudici di merito, respingendo il ricorso dell’Agenzia e chiarendo che la natura del bene e il suo impiego tipico sono sufficienti per giustificare l’aliquota ridotta.

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Pubblicato il 9 ottobre 2025 in Diritto Tributario, Giurisprudenza Tributaria

IVA agevolata pannelli fotovoltaici: la Cassazione conferma l’aliquota al 10%

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 32293/2024) ha messo un punto fermo su una questione di grande rilevanza per il settore delle energie rinnovabili: l’applicazione dell’IVA agevolata pannelli fotovoltaici. La Corte ha stabilito che l’aliquota ridotta al 10% si applica in base alla destinazione d’uso oggettiva dei beni, a prescindere da chi sia l’acquirente finale. Questa decisione consolida un orientamento favorevole agli operatori del settore, semplificando le procedure fiscali e promuovendo la diffusione delle tecnologie green.

I Fatti di Causa

Il caso trae origine da un avviso di rettifica emesso dall’Agenzia delle Dogane nei confronti di due importanti società del settore energetico. L’Agenzia contestava l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 10% su diverse importazioni di moduli fotovoltaici avvenute tra il 2010 e il 2012, sostenendo che dovesse essere applicata l’aliquota ordinaria.

Le società contribuenti avevano impugnato gli atti impositivi, ottenendo ragione sia in primo grado, presso la Commissione Tributaria Provinciale, sia in appello, presso la Commissione Tributaria Regionale. Secondo i giudici di merito, i pannelli rientravano in due diverse previsioni normative che giustificavano l’agevolazione: in quanto capaci di produrre energia immediatamente fruibile e in quanto beni finiti destinati alla costruzione di impianti fotovoltaici.

L’Agenzia delle Dogane, non soddisfatta, ha presentato ricorso per cassazione, basandolo su quattro motivi principali, tra cui l’errata interpretazione delle norme sull’agevolazione IVA.

La Decisione della Corte e l’IVA agevolata pannelli fotovoltaici

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Dogane e dichiarato inammissibili i ricorsi incidentali proposti dalle società. La decisione della Corte si fonda su un’analisi approfondita della normativa IVA, in particolare della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. 633/1972.

Il punto centrale della pronuncia è che la sentenza della Commissione Tributaria Regionale si basava su una doppia motivazione (c.d. “doppia ratio decidendi”), ciascuna delle quali era di per sé sufficiente a sostenere la decisione. La Cassazione ha ritenuto infondato il motivo di ricorso dell’Agenzia relativo alla norma sul n. 127 sexies, rendendo superfluo l’esame degli altri motivi.

Le Motivazioni della Sentenza

La Corte ha sviluppato un ragionamento chiaro e lineare per giungere alla sua conclusione.

Il Principio della Destinazione Oggettiva del Bene

Il cuore della motivazione risiede nell’interpretazione del n. 127 sexies della Tabella A, che prevede l’IVA agevolata per i “beni finiti… effettivamente utilizzati per la costruzione” di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Secondo la Cassazione, la norma richiede unicamente che i componenti siano concretamente adoperati per la realizzazione dell’impianto, senza imporre requisiti soggettivi sull’acquirente.

Questo significa che non rileva se l’acquirente sia l’utilizzatore finale, un installatore o un semplice rivenditore. Ciò che conta è la destinazione oggettiva e la funzione tipica del bene. I pannelli fotovoltaici, per loro natura, sono destinati alla costruzione di impianti per la produzione di energia. Questa loro caratteristica intrinseca è sufficiente a giustificare l’applicazione dell’IVA agevolata pannelli fotovoltaici.

L’Onere della Prova e il Principio di Non Contestazione

Sebbene l’onere di provare i presupposti per un’agevolazione gravi sul contribuente, la Corte ha sottolineato che valgono le regole generali in materia di prova. In questo caso, l’Agenzia non aveva mai contestato l’effettivo utilizzo dei pannelli per la realizzazione di impianti fotovoltaici, ma si era limitata a richiedere una dichiarazione in tal senso da parte del cessionario. Tale richiesta è stata giudicata irrilevante dalla Corte. Poiché la destinazione d’uso non era stata contestata, essa poteva considerarsi provata in base al principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.).

Inammissibilità degli Altri Motivi

Una volta stabilito che la motivazione basata sul n. 127 sexies era sufficiente a sorreggere la decisione dei giudici di merito, la Cassazione ha dichiarato inammissibili per difetto di interesse gli altri motivi di ricorso dell’Agenzia, che attaccavano la seconda ratio decidendi (quella basata sul n. 127 quinquies). Anche se questi motivi fossero stati accolti, infatti, la decisione finale non sarebbe cambiata, poiché la prima motivazione sarebbe rimasta valida.

Le Conclusioni

La sentenza rappresenta un importante punto di riferimento per gli operatori del settore delle energie rinnovabili. Le conclusioni che se ne possono trarre sono le seguenti:
1. Certezza del Diritto: Viene consolidato il principio secondo cui l’IVA agevolata al 10% si applica ai pannelli fotovoltaici in base alla loro oggettiva destinazione funzionale.
2. Semplificazione per la Filiera: L’intera catena di fornitura (produttori, importatori, distributori, installatori) può beneficiare del regime agevolato, senza che sia necessario dimostrare che l’acquirente diretto sia anche l’utilizzatore finale dell’impianto.
3. Tutela dell’Ambiente: La decisione è in linea con i principi costituzionali di tutela dell’ambiente (artt. 9 e 32 Cost.), in quanto riduce gli oneri fiscali legati alla produzione di energia da fonti rinnovabili, incentivandone la diffusione.

A chi spetta l’IVA agevolata al 10% sui pannelli fotovoltaici?
L’agevolazione spetta a chiunque acquisti pannelli fotovoltaici (importatori, rivenditori, installatori o utenti finali), a condizione che i beni siano oggettivamente e di fatto destinati alla costruzione di impianti per la produzione di energia elettrica, come è nella loro natura.

Come si dimostra la destinazione d’uso dei pannelli per ottenere l’aliquota ridotta?
Secondo la Corte, la destinazione tipica dei pannelli fotovoltaici alla costruzione di impianti è una forte presunzione. Spetta all’amministrazione finanziaria contestare specificamente un utilizzo diverso e concreto. In assenza di contestazione, la destinazione d’uso si considera provata.

L’avvio di una controversia amministrativa con la Dogana impedisce di fare ricorso al giudice tributario?
No. Una volta che l’accertamento doganale diventa definitivo con l’annotazione sulla bolletta doganale, il contribuente può impugnarlo davanti alla Commissione Tributaria, anche se è in corso o si è conclusa una procedura di controversia amministrativa. Il ricorso amministrativo non è una condizione necessaria per adire il giudice.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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