Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 668 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 668 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 12/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5529/2021 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’Avvocatura dello Stato , che la rappresenta e difende per legge
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione
-intimata – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, n. 504/06/2020 depositata in data 17.7.2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 9.11.2022 dal Consigliere Relatore NOME COGNOME;
Rilevato che:
N. 5529/21 R.G.
con la sentenza in epigrafe, la RAGIONE_SOCIALE.T.R. della Toscana rigettò l’appello dell’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 66/2019 della C.T.P. di Arezzo, che aveva in parte accolto il ricorso proposto dalla RAGIONE_SOCIALE in liq., correlativamente annullando l’avviso di accertamento notificat ole il 4.10.2017, per l’anno 2013 -afferente a ripresa ai fini IRES, IRAP e IVA -limitatamente a quest’ultima imposta; contestualmente, la C.T.R. disattese anche l’appello incidentale proposto dalla società contribuente, in relazione ai motivi non accolti;
nel confermare la sentenza di pri mo grado, il giudice d’appello osservò -per quanto qui ancora interessa -che a fini dell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata sulla cessione di componenti di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili (10%), prevista dal n. 127sexies della Tabella A allegata al d.P.R. n. 633/1972, occorre prescindere dalla qualità soggettiva del cessionario (ossia, se questi debba direttamente impiegare dette componenti quale beneficiario dell’impianto fotovoltaico , ovvero quale esercente l’atti vità di realizzazione o istallazione dello stesso), solo necessitando che i beni ceduti abbiano una oggettiva destinazione a comporre il ridetto impianto in termini funzionali;
avverso detta sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; la società contribuente è rimasta intimata;
considerato che:
1.1 -con l’unico motivo si denuncia la violazione del combinato disposto dell’art. 16, comma 2, d.P.R. n. 633/1972 e del n. 127sexies della Tabella A allegata allo stesso d.P.R.; si contesta la decisione nella parte in cui la C.T.R. ha ritenuto
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di poter ancorare la cessione – ad aliquota IVA agevolata – dei beni in questione, per come operata nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, al solo dato oggettivo (inerente, cioè, all’idoneità a comporre un impianto fotov oltaico) anziché alla qualità soggettiva del cessionario, detta agevolazione non potendo riconoscersi ove l’operazione sia effettuata verso soggetti che svolgano unicamente attività di commercializzazione e rivendita dei beni stessi;
2.1 -il ricorso è fondato, nei termini di cui appresso;
nella giurisprudenza di questa Corte, è ampiamente ricevuto l’insegnamento secondo c ui ‘ In tema di IVA, l’agevolazione di cui all’art. 16 del d.P.R. n. 633 del 1972 non si applica alle cessioni di pannelli solari in quanto gli stessi, singolarmente considerati, pur essendone una componente necessaria, non costituiscono di per sé un impianto fotovoltaico, ai sensi del n. 127 quinquies della Tabella A, allegata al citato decreto, che, nell’utilizzare il termine “impianto”, fa riferimento ad un insieme di componenti predisposti per la produzione di beni, senza che sia possibile un’interpretazione estensiva di una norma che contempla un’agevolazione: ne consegue che, in detta ipotesi, può solo trovare applicazione, in presenza RAGIONE_SOCIALE condizioni ivi stabilite, il regime agevolativo previsto dal n. 127 sexies della medesima Tabella ‘ (Cass. n. 7788/2019; conf., Cass. n. 25080/2019); e ancora, quello secondo cui ‘ In tema di Iva, la cessione di pannelli fotovoltaici è soggetta al regime agevolativo di cui al n. 127 sexies della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, riguardante “beni finiti effettivamente utilizzati per la costruzione dell’impianto di cui al predetto n. 127-quinquies”, purché questi siano concretamente adoperati per la realizzazione dell’impianto, dell’opera o dell’edificio, senza che
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rilevi il soggetto che imprime agli stessi tale destinazione, non essendo presupposte specifiche caratteristiche soggettive del beneficiario, né essendo richiamato alcun collegamento di natura finalistica tra il soggetto e il bene, in sintonia con il profilo di salvaguardia dell’ambiente tutelato dagli artt. 9 e 32 Cost. e della minore onerosità RAGIONE_SOCIALE fonti di produzione di energia rinnovabile ‘ (Cass. n. 30138/2019; conf. Cass. n. 11190/2021);
ora la C.T.R., pur richiamando il primo principio supra riportato che anche questo Collegio condivide e così ritenendo applicabile il n. 127sexies della citata Tabella A, ha tuttavia omesso di adeguatamente accertare se i beni oggetto RAGIONE_SOCIALE fatture contestate costituissero di per s é un ‘impianto’ in senso pro prio, oppure se essi fossero stati comunque poi adoperati per la realizzazione di un impianto, ciò costituendo il discrimine tra le fattispecie agevolative di cui ai nn. 127quinquies e 127sexies della Tabella stessa, ferma l’irrilevanza della qualità soggettiva del cessionario, come da giurisprudenza da ultimo citata; con la conseguenza che, nel caso in cui fosse rimasta confermata l’inapplicabilità del citato n. 127quinquies , l’assenza di prova del concreto utilizzo dei beni a fini realizzativi dell’impianto avrebbe tuttavia escluso la riconoscibilità dell’agevolazione in discorso, giacché l’operazione sarebbe così rimasta assoggettata all’aliquota ordinaria;
si impone, dunque, la cassazione della sentenza impugnata, affinché il giudice del rinvio effettui, sulla base RAGIONE_SOCIALE risultanze di causa, l’accertamento occorrente; 3.1 in definitiva, il ricorso è accolto; la sentenza è dunque cassata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa
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composizione, che si atterrà ai superiori principi, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del giorno 9.11.2022.