Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 1368 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 1368 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/01/2025
Oggetto:
IVA agevolata
energia termica – uso dome-
stico – condizioni
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12973/2017 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME (pec: EMAIL, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 5854/28/2016, depositata il 14.11.2016 e non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 17 gennaio 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 5854/28/2016, depositata il 14.11.2016 veniva parzialmente accolto, limitatamente alle sanzioni, l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 9907/36/2015, la quale aveva rigettato il ricorso avente ad oggetto l’avviso di accertamento, per quanto qui interessa, per IVA e sanzioni relativamente all’anno di imposta 2007 emesso sulla base di p.v.c..
La controversia era relativa all’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10% in luogo dell’aliquota ordinaria ad un contratto di servizi per la fornitura di energia termica ad uso privato, ai sensi dell’art. 16 d.P.R. 633/1972 – n. 122 tabella A, parte iii allegata al decreto, stipulato con il Residence Torri Lessona.
L’Amministrazione finanziaria disconosceva il beneficio ai corrispettivi delle prestazioni erogate in base al contratto e applicava l’aliquota IVA ordinaria, ritenendo che l’agevolazione fosse applicabile alle sole forniture di energia prodotte da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento e non anche di fonti energetiche tradizionali oggetto delle prestazioni nella fattispecie.
Sia il giudice di prime cure sia quello di appello ritenevano legittima la ripresa ad imposizione quanto all’imposta , avallando l’interpretazione restrittiva della norma agevolativa fornita dall’Amministrazione finanziaria. Il giudice di secondo grado accoglieva l’appello
limitatamente al trattamento sanzionatorio, in applicazione dell’art. 15 del d.lgs. 158/2015 come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il regime più favorevole al contribuente doveva applicarsi alle violazioni per le quali il provvedimento sanzionatorio non era divenuto definitivo.
Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente affidato ad un unico motivo cui replica l’Agenzia delle entrate con controricorso.
In accoglimento della richiesta del difensore della ricorrente, considerata la particolare rilevanza della questione di diritto, relativa alle condizioni di applicabilità dell’aliquota IVA agevolata per energia termica ad uso domestico di cui all’art.16 d.P.R. 633/1972 – n. 122 tabella A, parte iii,
letto l’art.375, comma 1, cod. proc. civ.,
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per trattazione alla pubblica udienza.
Così deciso il 17.1.2025