Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4381 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 4381  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30969/2021 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE , domiciliata in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE ,  elettivamente  domiciliata  in  INDIRIZZO,  presso  lo  studio  dell’avvocato  COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente- avverso  SENTENZA  di  COMM.TRIB.REG.    TORINO  n.  761/2021 depositata il 01/10/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
 La  Commissione  Tributaria  Provinciale  (CTP)  di  Novara  ha accolto parzialmente il ricorso della contribuente RAGIONE_SOCIALE
contro  l’avviso  di  accertamento  con  il  quale  era  stata  contestata l’applicazione  dell’aliquota  agevolata  IVA  al  10%  sulla  fornitura  di energia termica per uso domestico con l’utilizzo di metano e quindi non  con  fonti  rinnovabili,  annullando l’atto soltanto  con  riguardo alle sanzioni.
La Commissione Tributaria Regionale (CTR) della Piemonte, con la sentenza in epigrafe, ha accolto l’appello della contribuente interpretando il punto 122 della tabella A allegata al d.P.R. n. 633/1972 così come modificato dall’art. 1 comma 384 l. n. 296/2006, nel senso che la disposizione di cui alla prima parte ha rilievo autonomo e consente l’aliquota agevolata per le forniture domestiche nell’ambito di contratti di servizio energia anche se non provenienti da fonte rinnovabile; in particolare, ha rilevato che la locuzione « sono incluse » riferita alle fonti rinnovabili, di cui alla seconda parte della disposizione, non consente di dare rilievo « assorbente e preminente» alle forniture con fonti rinnovabili o derivanti da impianti di cogenerazione.
Contro questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, che si è affidata ad un motivo.
Ha resistito con controricorso la società.
RITENUTO CHE
 Con  l’unico  motivo  si  deduce, in  relazione  all ‘ art.  360, comma 1, n.3, c.p.c.; violazione e/o falsa applicazione del disposto di cui al n. 122 della Tabella A, parte III, del d.P.R. n. 633/1972 in quanto  l’agevolazione  riguarda  solo  i  casi  in  cui  l’energia  sia prodotta da fonti rinnovabili.
Il motivo è fondato.
2.1. L’articolo 1, comma 384 della legge 27 dicembre 2006, n. 296,  ha  modificato  il  punto  122)  della  Tabella  A,  parte  terza, allegata  al  D.P.R.  n.  633/1972  –  che  nella  precedente  versione prevedeva l’applicazione dell’IVA agevolata in generale alle « prestazioni  di  servizi relativi alla  fornitura  e  distribuzione  di
calore-energia per uso domestico » -come segue: « 122) prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell’ambito del contratto servizio energia come definito nel decreto interministeriale di cui all’art. 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni ed integrazioni; sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l’aliquota ordinaria ».
2.2. La CTR fonda la sua interpretazione su un argomento desunto dalla lettera della disposizione ma trascura la discrepanza risultante dal tenore letterale della terza parte: in particolare, quest’ultima prevede che l’aliquota ordinaria si applichi alle forniture di energia prodotta da fonti diverse da quelle rinnovabili di cui alla seconda parte rese « in qualsiasi forma » – non in qualsiasi ‘ altra ‘ forma diversa dalla « fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell’ambito del contratto servizio energia» -escludendo dall’agevolazione anche le forniture di energia provenienti da fonti non rinnovabili rese nelle forme di cui alla prima parte della disposizione.
2.3. Non può essere condivisa neppure l’interpretazione storico -teleologica sostenuta dalla controricorrente, secondo cui la modifica legislativa avrebbe inteso essenzialmente agevolare tutti i contratti di servizio-energia, che consentono, attraverso l’eventuale riqualificazione degli impianti termici, un risparmio energetico, a prescindere, quindi, dalla fonte utilizzata; così ragionando la seconda e terza parte della disposizione risultano prive di contenuto precettivo, atteso che già dalla generale previsione della
prima  parte,  che  non  distingue  con  riguardo  alle  fonti,  si  può ricavare quella interpretazione.
2.4. Le tre parti non possono che interpretarsi unitariamente, come del resto suggerisce lo stesso tenore letterale della disposizione (« sono incluse », « altre fonti »), contribuendo ciascuna alla definizione della fattispecie normativa: la prima fa riferimento a determinate cessioni di beni e prestazioni di servizi e le due successive specificano meglio l’ambito di applicazione dell’aliquota agevolata in relazione alle operazioni indicate nella prima parte; così, l’aliquota in questione sarà applicabile alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, di cui alla prima parte della norma, relative all’energia termica prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; le stesse cessioni di beni e prestazioni di servizi saranno invece escluse dall’applicazione dell’aliquota agevolata qualora si pongano in relazione con la produzione di energia termica da fonti non rinnovabili.
2.5 . Come ritenuto anche dalla Risoluzione dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 94/E/2007 del 10.5.2007, si è voluto precisare l’ambito applicativo della disposizione, da un lato chiarendo che l’aliquota agevolata è applicabile oltre che alle prestazioni di servizi anche alle forniture di apparecchiature e materiali utilizzati per la fornitura di energia termica per uso domestico, dall’altro restringendo il campo di applicazione dell’aliquota agevolata all’energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento. Così, più che il risparmio energetico la modifica legislativa persegue « la finalità di incentivare l’utilizzo di fonti energetiche alternative, importante obiettivo che le istituzioni nazionali e sovranazionali intendono perseguire ai fini di tutela ambientale » (Risoluzione n. 94/2007).
Deve pertanto formularsi il seguente principio di diritto: In tema di IVA, l’aliquota  agevolata di  cui  al punto 122 della tabella  A,  parte  terza,  allegata  al  d.P.R.  n.  633/1972,  così
come modificato dall’art. 1 comma 384 l. n. 296/2006, relativa alle prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell’ambito del contratto servizio energia come definito nel decreto interministeriale di cui all’art. 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica solo nel caso di energia termica prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento.
 Conseguentemente,  il  ricorso  deve  essere  accolto  con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa al giudice del merito.
p.q.m.
accoglie il ricorso, cassa di conseguenza la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di  secondo  grado  del Piemonte  che,  in  diversa  composizione,  provvederà  anche  alle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 05/11/2024.