Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29265 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29265 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2024
Oggetto: Tributi
RAGIONE_SOCIALE, Irap Iva Irpef 2005-2008
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
Sul ricorso iscritto al numero n. 2561 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, e NOME COGNOME, rappresentati e difesi, in forza di procure speciali in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima, in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del FriuliVenezia NOME, n. 158/01/2021, depositata in data 15 novembre 2021, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024 dal Relatore Cons. AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
1.Sulla base RAGIONE_SOCIALE risultanze RAGIONE_SOCIALE attività di verifica della G.d.F. di Trieste nell’ambito di procedimenti penali instaurati presso la Procura della Repubblica di Bergamo e di Trieste, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE notificava a RAGIONE_SOCIALE, esercente attività di commercio di materie plastiche, avvisi di accertamento con i quali riprendeva a tassazione, per gli anni 2005-2008, costi indebitamente dedotti, ai fini RAGIONE_SOCIALE e Irap, e detratti, ai fini Iva – oltre interessi e sanzioni relativamente a fatture di acquisto afferenti ad operazioni ritenute soggettivamente e oggettivamente inesistenti, contestando anche il conseguente indebito utilizzo del plafond IVA; in particolare, era emersa una frode c.d. carosello, realizzata attraverso la creazione di un doppio livello di società, fittiziamente esistenti in ambito comunitario ed extracomunitario, finalizzato a consentire ad altre società con sede in Italia di ottenere indebiti vantaggi; con queste ultime società cartiere – riferibili nei fatti ad un gruppo di tre persone (COGNOME, COGNOME e COGNOME) ideatrici della frode –RAGIONE_SOCIALE interagiva nella catena degli acquisti di materie plastiche utilizzando fatture relative ad operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti; l’Ufficio notificava, altresì, a NOME COGNOME – legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE e detentore di una quota di partecipazione del 99,83% al capitale sociale di
quest’ultima – altri avvisi di accertamento con i quali rettificava il reddito imponibile di quest’ultimo, ai fini Irpef e relative addizionali, sulla base della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili accertati nei confronti della detta società a ristretta base societaria.
2.Avverso i suddetti avvisi, la società e NOME COGNOME proponevano ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Trieste che, previa riunione, con sentenza n. 192/02/12, li accoglieva.
3.La sentenza di primo grado, appellata dall’RAGIONE_SOCIALE, veniva confermata dalla Commissione tributaria regionale del Friuli- Venezia NOME con sentenza n. 182/10/2014, nella quale veniva osservato che l’Ufficio non aveva offerto prova del consapevole coinvolgimento dei contribuenti nella contestata frode fiscale.
4.Avverso detta sentenza, l’RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
5.Con ordinanza n. 429 del 2020, la Corte di cassazione accoglieva il primo motivo di ricorso, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Commissione tributaria regionale del FriuliVenezia NOME in diversa composizione (come corretto con ordinanza n. 18335/2020, essendo stata, per errore materiale, indicata inizialmente la CTR della Lombardia, sezione staccata di Brescia).
6.Nella suddetta ordinanza la Corte di cassazione ha osservato che il giudice di appello -pur avendo riconosciuto, sia pure in via implicita, quanto allegato dall’Ufficio in ordine all’esistenza di un meccanismo fraudolento in cui le operazioni contestate si inserivano e dato atto dei rapporti di amicizia e di affari, risalenti nel tempo, che legavano il sig. COGNOME con i sigg. COGNOME, COGNOME ed COGNOME, ideatori di tale meccanismo fraudolento e amministratori di fatto RAGIONE_SOCIALE cartiere mediante le quali la frode si realizzava – aveva escluso che tali indizi fossero idonei a dimostrare il coinvolgimento dei contribuenti nella perpetrazione della frode fiscale o, comunque, l’assenza di buona fede; con ciò non facendo corretta applicazione dei principi di diritto in materia di operazioni
soggettivamente inesistenti incluse o meno in una frode carosello, atteso che aveva riconosciuto la buona fede della contribuente e la sua incolpevole ignoranza di partecipare ad una frode fiscale, pur in presenza di circostanze di fatto sintomatiche della conoscibilità del meccanismo fraudolento in cui le operazioni poste in essere si inserivano e senza alcuna valutazione in ordine al rispetto del grado di diligenza esigibile.
6.Riassunto il giudizio a cura della società e di NOME COGNOME, la CTR del FriuliVenezia NOME, con la sentenza n. 158/01/2021, ha accolto l’appello dell’Ufficio confermando gli avvisi di accertamento.
7.Avverso la suddetta sentenza, la società e NOME COGNOME propongono ricorso per cassazione affidato a nove motivi.
8 . Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
9 . In data 17 aprile 2024 l’RAGIONE_SOCIALE ha depositato istanza di sollecita fissazione dell’udienza di discussione.
10 . Sia i ricorrenti che l’RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memori e ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c.
CONSIDERATO CHE
i ricorrenti, nella memoria depositata ex art. 380bis1 c.p.c., hanno dedotto diverse questioni giuridiche alla luce dello ius superveniens , tra cui quella relativa all’applicabilità retroattiva RAGIONE_SOCIALE riduzioni sanzionatorie operate dal d.lgs. n. 87 del 2024 prospettando, con riguardo alla stessa, anche questione di legittimità costituzionale;
-sulla questione del rapporto tra l’art. 5 d.lgs. n. 87/2024 e l’art. 3, comma 3, d.lgs. n. 472/1997, e, più in generale, sulla rilevanza dello ius superveniens , con ordinanza n. 21150 del 2024, questa Corte ha assegnato, ai sensi dell’art. 384, comma 3, c.p.c., al Pubblico Ministero ed alle parti il termine di gg. 60 dalla comunicazione della presente ordinanza, per il deposito in cancelleria di osservazioni, riservando all’esito la decisione ;
appare opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo;
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma il 22 ottobre 2024