Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21756 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21756 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/07/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. RG. 3609-2024 proposto da:
NOME COGNOME rappresentato e difes o dall’Avvocato NOME COGNOME giusta procura speciale allegata al ricorso
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimata-
avverso la sentenza n. 4669/2023 della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO del LAZIO, depositata l’1 /8/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non /7/2025 dal Consigliere Relatore Dott.ssa NOME
partecipata del l’11 DELL’ORFANO
RILEVATO CHE
NOME COGNOME propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio aveva respinto l’appello principale del contribuente, relativo alla liquidazione delle spese di lite, ed accolto l’appello incidentale della Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura di Roma avverso la sentenza n.
con cui era stato accolto il ricorso avverso estratti di ruolo e relative cartelle esattoriali;
la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Roma è rimasta intimata
CONSIDERATO CHE
1.1. con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art. 4 decreto ministeriale 5 aprile 2014 n. 55 del Ministero della Giustizia come modificato dal dm 37/2018 -dm 147/2022 e delle tabelle 1-2 dei parametri ad esso allegate, per avere i Giudici d’appello «operato una liquidazione delle spese legali omnicomprensiva dei compensi del singolo grado di giudizio, e non … distinta per fasi» ed «operato, comunque, una liquidazione, nel suo importo complessivo, in misura … inferiore ai parametri medi, ed anche minimi … previsti nella tabella 1-2 allegata al DM 55/2014 senza … motivare le ragioni di tale riduzione»;
1.2. con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c. con riferimento alla pronuncia di riforma della sentenza di primo grado in assenza di domanda proposta in tal senso da parte della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Roma;
1.3. n ell’odierna fattispecie si versa in ipotesi in cui la sentenza di accoglimento dell’impugnazione di cartelle esattoriali, invalidamente notificate e conosciute dall’opponente solo attraverso un estratto di ruolo, è stata impugnata in appello soltanto per la statuizione sulle spese;
1.4 . si pone dunque la questione circa l’applicabilità dello ius superveniens di cui all’art. 12, comma 4bis , del d.P.R. n. 602 del 1973 -in forza del quale l’azione e l’impugnazione sarebbero state inammissibili -laddove le parti abbiano prestato acquiescenza alla decisione sul merito delle pretese creditorie e la controversia prosegua soltanto per le spese;
1.5. questa Sezione, con ordinanze interlocutorie nn. 6270 e 6275 del 2025, in relazione alla medesima questione, ha già disposto il rinvio a nuovo ruolo ponendo in rilievo che, con ordinanza interlocutoria n. 17925 del 2024, è stata rimessa alle S.U. la questione relativa alla sussistenza del giudicato interno in relazione al mancato esame di questione pregiudiziale di rito non rilevata nel precedente grado di giudizio nonché in merito alla sua rilevabilità d’ufficio nel successivo grado di giudizio;
1.6. il Collegio reputa, dunque, parimenti opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, della Corte di