Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4252 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5   Num. 4252  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NONNO NOME
Data pubblicazione: 16/02/2024
Oggetto: Tributi – Revocazione di sentenza della S.C. – Sanzioni.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12631/2020 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE ,  in  persona  del  legale  rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che lo rappresenta  e  difende ,  unitamente  all’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale in calce al ricorso;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE ,  in  persona  del  Direttore pro  tempore , rappresentata e difesa dall’RAGIONE_SOCIALE, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso l’ordinanza della Corte di cassazione n. 26352 del 17 ottobre 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 giugno 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 26352 del 17/10/19 la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE (di seguito RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza n. 1934/05/15 del 17/09/2015 della Commissione tributaria regionale della Puglia, la quale aveva accolto l’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 143/15/09 della Commissione tributaria provinciale di Bari (di seguito CTP). La sentenza impugnata confermava la decisione di appello e, quindi, l’accertamento dell’Ufficio in ordine all’utilizzazione, da parte d ella società contribuente, di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.
1.1. In particolare, per quanto ancora interessa in questa sede, la menzionata sentenza della S.C. non entrava nel merito della richiesta -formulata con memoria ex art. 378 cod. proc. civ. depositata in data 0/11/2018 -di applicazione RAGIONE_SOCIALE ius superveniens costituito dall’art. 15 del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, modificativo ed integrativo degli artt. 1, 6 e 9 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 in materia di determinazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni applicabili,  disciplina  entrata  in  vigore dal 01/01/2016.
Avverso la sentenza n. 26352 del 2019 della Corte di cassazione IL proponeva ricorso per revocazione, affidato ad un unico motivo.
NOME resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso per revocazione IL denuncia l’errore di  fatto  in  cui  sarebbe  incorsa  la  sentenza  impugnata,  non  avendo valutato  lo ius  superveniens in  materia  di  sanzioni  amministrative applicabili, costituito dall’art. 15 del d.lgs. n. 158 del 2015 e sottoposto all’attenzione della Corte con la memoria ex art.  378 cod. proc. civ. tempestivamente  depositata  in  data  06/11/2018  per  l’udienza  del 13/11/2018.
1.1. Il motivo è fondato.
1.2.  L’errore  di  fatto  che  può  dar  luogo  alla  revocazione  della sentenza, anche della Corte di cassazione (cfr., ex multis , Cass. S.U. n. 5303 del 12/06/1997; Cass. S.U. n. 26022 del 30/10/2008; Cass. S.U. n. 13181 del 28/05/2013; Cass. n. 6198 del 22/03/2005; Cass n. 836 del 23/01/2012; Cass. n. 9835 del 15/06/2012; Cass. n. 4605 del 22/02/2013;  Cass.  n.  22569  del  02/10/2013;  Cass.  n.  26479  del 21/12/2016; Cass. n. 8615 del 03/04/2017):
deve consistere nell’erronea percezione degli atti di causa che si sostanzia nella supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure nella supposizione dell’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, sempre che il fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato e purché, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio, e, dall’altro, quella risultante dagli atti e documenti di causa non sia stata contestata dalle parti;
non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche;
 deve  avere  i  caratteri  dell’assoluta  evidenza  e  della  semplice rilevabilità  sulla  base  del  solo  raffronto  tra  la  sentenza  e  gli  atti  o documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche;
deve essere essenziale e decisivo;
 deve  risolversi  esclusivamente  in  un  vizio  di  assunzione  del “fatto”, che può anche consistere nel contenuto degli atti processuali oggetto di cognizione del giudice (quali la sentenza impugnata o gli atti di parte), e non può, quindi, concernere il contenuto concettuale RAGIONE_SOCIALE tesi difensive RAGIONE_SOCIALE parti.
1.2.1. In particolare, si è ritenuto che l’errore revocatorio sia configurabile in caso di omessa percezione sia dell’esistenza di un motivo di ricorso (Cass. nn. 4605 e 22569 del 2013, citt. ), sia di questioni sulle quali il giudice d’appello non si è pronunciato in quanto ritenute, anche implicitamente, assorbite (Cass. S.U. n. 23833 del 23/11/2015; Cass. n. 26479 del 2016, cit. ; Cass. n. 7988 del 30/03/2018; Cass. n. 23502 del 28/09/2018; Cass. n. 1897 del 24/01/2022).
1.2.2. Con specifico riferimento allo ius superveniens in materia di sanzioni tributarie, lo stesso « è applicabile anche in sede di revocazione di sentenza della Corte di cassazione, purché l’entrata in vigore si sia realizzata in un momento successivo alla proposizione del ricorso o del controricorso  e  l’innovazione  normativa  sia  stata  evidenziata,  nel giudizio “a quo”, con la memoria ex art. 378 c.p.c. » (Cass. n. 17479 del 31/05/2022; si veda anche Cass. n. 26479 del 2016, cit. ).
1.3. Nel caso di specie, l’art. 15 del d.lgs. n. 158 del 2015 ha inciso, a far data dal 01/01/2016, sul regime sanzionatorio previsto dagli artt. 1, 6 e 9 del d.lgs. n. 471 del 1997, prevedendo sanzioni sicuramente più favorevoli al contribuente.
1.4.  L’applicabilità  di  tali  disposizioni  è  stata  prospettata  dalla società contribuente con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ. che, essendo stata depositata tempestivamente, era anche la prima difesa utile  nella  quale  IL  avrebbe  potuto  porre  la  questione,  tenuto  conto dell’entrata in vigore della lex mitior in epoca  successiva alla notificazione del ricorso per cassazione, avvenuta il 02/12/2015.
1.5.  Orbene,  risulta  evidente  che  alla  Corte,  nel  pronunciare  la sentenza revocanda, è mancata la “percezione” della presentazione, in detta  memoria,  della  relativa  questione  di  applicabilità  RAGIONE_SOCIALE ius superveniens nella stessa formulata  e  quindi ne  è difettata la
correlativa statuizione, non essendovene traccia in alcuna parte della decisione.
Il ricorso va, dunque, accolto, con conseguente revoca in parte qua della sentenza impugnata in sede rescindente e, con riferimento alla fase rescissoria, la sentenza della CTR n. 1934/05/15 del 17/09/2015 va cassata con riferimento al solo aspetto sanzionatorio e alla determinazione RAGIONE_SOCIALE spese (dovendo confermarsi, per il resto, le statuizioni assunte con la sentenza impugnata, non oggetto di revocazione) e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio e di quello oggetto di revocazione. 
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, revoca la sentenza impugnata nei limiti di cui in motivazione, cassa in parte qua la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 1934/05/15 del 17/09/2015 e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione,  anche  per  le  spese  del  giudizio  di  cassazione  e  del giudizio di revocazione.
Così deciso in Roma il 22 giugno 2023.