Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29304 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29304 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME DI COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/11/2024
Oggetto: Tributi
Iva 2013-2018
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
Sul ricorso iscritto al numero n. 23153 del ruolo generale dell’anno 2023, proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
-ricorrente principale-
Contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al
contro
ricorso, dall’AVV_NOTAIO elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima (RAGIONE_SOCIALE), in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente e ricorrente incidentale- per la cassazione della sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli-Venezia NOME, n. 105/01/2023, depositata in data 3 maggio 2023, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2024 dal Relatore Cons. AVV_NOTAIO NOME COGNOME NOME COGNOME di Nocera.
RILEVATO CHE
1.Sulla base RAGIONE_SOCIALE risultanze RAGIONE_SOCIALE attività di verifica della G.d.F. di Trieste nell’ambito di procedimenti penali instaurati presso la Procura della Repubblica di Trieste, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE notificava a RAGIONE_SOCIALE, esercente attività di commercio di materie plastiche, avvisi di accertamento con i quali riprendeva a tassazione, per gli anni 20132018, l’Iva indebitamente detratta – oltre interessi e sanzioni -in relazione a fatture di acquisto afferenti ad operazioni ritenute soggettivamente inesistenti; in particolare, era emersa una frode c.d. carosello, realizzata attraverso acquisti di materiali plastici provenienti da fornitori UE ‘interponendo’ nell’acquisto alcune ditte nazionali c.d. cartiere praticanti prezzi inferiori a quelli proposti per i medesimi prodotti dagli operatori comunitari, creando, in tal modo, un indebito credito Iva.
2.Avverso i suddetti avvisi, la suddetta società proponeva ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Trieste che, previa riunione, con sentenza n. 3/02/22, li respingeva.
3.La sentenza di primo grado, appellata dalla società, veniva riformata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli- Venezia NOME con sentenza n. 105/01/2023.
4.Avverso detta sentenza, l’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) resiste, con controricorso, spiegando ricorso incidentale affidato a cinque motivi.
Sia la società contribuente che l’RAGIONE_SOCIALE hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c.
CONSIDERATO CHE
la società contribuente ha dedotto, nella memoria depositata ex art. 380 bis 1 c.p.c., diverse questioni giuridiche alla luce dello ius superveniens , tra cui quella relativa all’applicabilità retroattiva RAGIONE_SOCIALE riduzioni sanzionatorie operate dal d.lgs. n. 87 del 2024, prospettando, con riguardo alla stessa, anche questione di legittimità costituzionale;
-sulla questione del rapporto tra l’art. 5 d.lgs. n. 87/2024 e l’art. 3, comma 3, d.lgs. n. 472/1997, e, più in generale, sulla rilevanza dello ius superveniens , con ordinanza n. 21150 del 2024, questa Corte ha assegnato, ai sensi dell’art. 384, comma 3, c.p.c., al Pubblico Ministero ed alle parti il termine di gg. 60 dalla comunicazione della presente ordinanza, per il deposito in cancelleria di osservazioni, riservando all’esito la decisione ;
appare opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo;
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Cosi deciso il 22 ottobre 2024
Il Presidente NOME COGNOME