Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13633 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13633 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/05/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 6232/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, INDIRIZZO presso l’Avvocatura generale dello Stato.
-ricorrente principale –
Contro
COGNOME NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’Avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso lo studio RAGIONE_SOCIALE sito in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente e ricorrente incidentale –
Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PIEMONTE n. 835/02/2019, depositata in data 4 luglio 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 marzo 2025 dal Consigliere dott.ssa NOME COGNOME
Rilevato che:
In data 24 marzo 2016 l’Agente della riscossione notificava ad NOME Angelo COGNOME la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. NUMERO_CARTA (fascicolo n. NUMERO_DOCUMENTO),
Avv. Iscr. Ipot. IRPEF, IVA, IRAP 2001/2010
ex art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, intimante – a pena della preavvisata iscrizione -il pagamento di 24 cartelle di pagamento.
Avverso il detto atto il contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Torino; si costituiva anche l’Agente, che chiedeva la conferma del proprio operato.
La C.t.p. di Torino, con sentenza n. 1055/01/2017, accoglieva il ricorso del contribuente, dichiarando l’illegittimità dell’ipoteca.
Contro tale sentenza proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi la C.t.r. del Piemonte; si costituiva anche il contribuente, chiedendo la conferma della sentenza emessa in primo grado.
Con sentenza n. 835/02/2019, depositata in data 4 luglio 2019, la C.t.r. adita dichiarava inammissibile il gravame dell’Agente, per difetto dello ius postulandi del legale dello stesso.
Avverso la sentenza della C.t.r . del Piemonte, l’Agente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il contribuente resiste con controricorso e propone, altresì, ricorso incidentale affidato a tre motivi.
La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 5 marzo 2025.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso principale, cosi rubricato: «Violazione degli articoli 11, comma secondo, 12, comma primo, e 15, comma 2sexies , del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 1, comma ottavo, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, nonché dell’art. 4novies del D.L. 12 marzo 2012, n. 34 (recante “misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”) convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (recante “Norma di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell’Agenzia delle entrate-Riscossione”), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» l’Agente lamenta l’ error in
procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la CRAGIONE_SOCIALE non ha ritenuto valida la costituzione di NOME per mezzo di avvocati del libero foro, così come previsto dalla normativa di interpretazione autentica in rubrica e dalle Sezioni Unite di questa Corte n. 30008/2019.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso principale, cosi rubricato: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4 e 182 cod. proc. civ., nonché art. 36 D.Lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.» l’Agente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha motivato in maniera apparente la sua decisione di inammissibilità con riferimento all’invalidità della costituzione di NOME non permettendo di comprendere l’ iter logico giuridico da essa seguito.
Con il primo motivo di ricorso incidentale, così rubricato: «Violazione o falsa applicazione dell’art. 327 cod. proc. civ. Appello portato alla notifica oltre i sei mesi previsti dalla norma in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Inammissibilità» il contribuente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha pronunciato con riguardo all’eccezione formulata in merito alla tardiva presentazione dell’appello, da parte dell’Agente, essendo trascorsi più di sei mesi dal deposito della sentenza della C.t.p.
2.1. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, così rubricato: «Inesistenza della notifica per utilizzo di società private di recapiti espressi (RAGIONE_SOCIALE. Violazione art. 43 D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 -falsa applicazione legge 20 novembre 1982, n. 890 – falsa applicazione art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha riconosciuto l’inesistenza della notifica in quanto effettuata per mezzo di società privata vincitrice
di appalto e non per mezzo di soggetto in rapporto di lavoro subordinato con l’Agente.
2.2. Con il terzo motivo di ricorso incidentale, così rubricato: «Violazione o falsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ., art. 2233, secondo comma, cod. civ., nonché dei DD.MM. n. 35/2014, n. 37/2018 e n. 55/2014» il contribuente lamenta l’ error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha proceduto a compensare le spese di lite, senza motivare tale soluzione.
Preliminarmente, il Collegio ritiene opportuno acquisire i fascicoli dei gradi di merito.
P.Q.M.
La Corte dispone acquisire i fascicoli di merito e rinvia il giudizio a nuovo ruolo.
Così decisa in Roma il 5 marzo 2025.
La Presidente NOME COGNOME