Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29786 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29786 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/11/2025
Oggetto: sisma Sicilia tardività istanza rimborso anni 2002-2005 -art. 1, comma 1011, Legge 296/2006
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23997/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappre sentata e difesa dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo Stato che ha indicato indirizzo PEC, presso i cui uffici, in Roma, INDIRIZZO, domicilia ope legis ;
– ricorrente –
contro
NOME, cf CODICE_FISCALE,
-intimato –
avverso
la sentenza n. 2889/13/2022, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALEa Sicilia il 15/12/2021, e depositata il 4/4/2022;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025 dal consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
Fatti di causa
Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania AVV_NOTAIO ha impugnato il silenzio rifiuto opposto dall’RAGIONE_SOCIALE alla sua richiesta, presentata il 29/12/2010, di rimborso RAGIONE_SOCIALE imposte sui redditi relativamente agli anni 2002, 2003, 2004 e 2005 per effetto RAGIONE_SOCIALEa Legge del 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1011, che prevede la riduzione del 50 % RAGIONE_SOCIALE imposte suddette per i residenti nei comuni colpiti dal sisma e da eventi vulcanici RAGIONE_SOCIALE‘ottobre 2002, tra i quali Giarre, comune di residenza del contribuente.
La Commissione Tributaria Provinciale ha respinto il ricorso ritenendo non tempestiva l’istanza di rimborso, in quanto ha individuato il dies a quo dal quale far decorrere il termine biennale di cui all’art. 21 , comma 2, del D.lgs. n.546/1992 nell’ultimo termine previsto dall’ art.1, comma 1011, RAGIONE_SOCIALEa L. 296/2006. Il termine per la regolarizzazione RAGIONE_SOCIALEa posizione dei contribuenti, pertanto, era scaduto il 30/6/2008, con conseguente tardività RAGIONE_SOCIALE‘istanza presentata dopo il 30/6/2010.
La Commissione Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALEa Sicilia, sezione di Catania, adita in sede di gravame dal contribuente, con la sentenza n. 2889/2022 ha accolto le doglianze proposte, evidenziando che: a) lo stato di emergenza nel territorio RAGIONE_SOCIALEa provincia di Catania, inizialmente dichiarato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/7/2001 per gli eventi sismici e vulcanici verificatisi, è stato di volta in volta prorogato sino al 31 dicembre 2008, in virtù del D.P.C.M. del 25 luglio 2008; b ) in virtù RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 1011, RAGIONE_SOCIALEa L. 296/2006, entrata in vigore l’1/1/2017, ai soggetti indicati è consentita la definizione RAGIONE_SOCIALEa propria posizione entro il 30 giugno 2007 relativamente ad adempimenti e versamenti, corrispondendo
l’ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50%; c) per il ritardato versamento dei tributi e contributi si applica l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.lgs. n. 472/1997; d) nella fattispecie in esame, essendo insorto il diritto alla restituzione successivamente alla data di pagamento, deve applicarsi il termine di decadenza biennale RAGIONE_SOCIALE‘art. 21 , comma 2, del D.lgs. n. 546/1992, termine decorrente dal verificarsi del presupposto RAGIONE_SOCIALEa restituzione. La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto che detto presupposto nel caso di specie si fosse realizzato l’1/1/2007 -data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE disposizioni previste dall’art. 1, comma 1011, RAGIONE_SOCIALEa L. 296/2006, e che, pertanto, l’istanza di rimborso avrebbe dovuto essere presentata entro l’1/1/2009, ovvero entro il 31/12/2010, termine novellato dall’art. 36 bis, comma 2, del D.L. 248/2007, convertito nella L. 31/2008. Da ciò conseguiva la tempestività RAGIONE_SOCIALEa domanda proposta il 28 dicembre 2010, con allegata dichiarazione de minimis e l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello con conseguente riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza appellata e riconoscimento del diritto al rimborso del 50% RAGIONE_SOCIALE imposte pagate con esclusione RAGIONE_SOCIALE‘IVA, nel periodo 2002-2005, oltre interessi maturati e maturandi e condanna RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di secondo grado, accessori e spese generali al 15%.
L’RAGIONE_SOCIALE propone ricorso, affidato ad un unico motivo, per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello, mentre il contribuente rimane intimato.
Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione
Con l’unico motivo di ri corso, proposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ., primo comma, n. 3, l’RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e/o la falsa applicazione del D.lgs. n. 546 del 1992, art. 21, RAGIONE_SOCIALEa L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1011, (come novellato dal D.L.
31 dicembre 2007, n. 248, art. 36-bis convertito dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31) e del D.P.C.M. del 25 luglio 2008.
1.1. Si duole, in particolare, del fatto che il dies a quo del termine biennale di decadenza sia stato individuato nel 31 dicembre 2008, data sino alla quale veniva prorogato lo stato di emergenza ovvero nella data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 1011, d ella L. 296/2007 (1 gennaio 2007), dovendo piuttosto considerarsi la data RAGIONE_SOCIALE‘1 marzo 2008, allorquando è entrata in vigore la Legge n. 31 del 2008, che, convertendo il D.L. n. 248 del 2007, ha prorogato di un anno (dal 30 giugno 2007 al 30 giugno 2008) il termine concesso dalla Legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 1011, ai soggetti destinatari RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2005, interessati dalla proroga RAGIONE_SOCIALEo stato di emergenza nella provincia di Catania per «la definizione RAGIONE_SOCIALEa propria posizione entro il 30 giugno 2007, relativamente ad adempimenti e versamenti, corrispondendo l’ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50 per cento, ferme restando le vigenti modalità di rateizzazione».
Il motivo è fondato.
2.1 S econdo l’orientamento consolidato di questa Cor te, in ipotesi di rimborso di versamenti effettuati in relazione ad imposte dirette non dovute, la disciplina di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, che prevede la possibilità di presentare la relativa richiesta entro il termine di quarantotto mesi, si applica esclusivamente se tali versamenti non risultavano dovuti fin dall’origine; invece, laddove, come nel caso di specie, il diritto alla restituzione sia sorto in data posteriore a quella del pagamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta, si applica la disposizione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2. Secondo quest’ultima previsione
normativa, l’istanza di rimborso non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, da quella in cui si è verificato il presupposto per la restituzione (Cass., sez.6-5, 11/12/2019, n.32309, Cass., sez.5, 29/12/2023, n. 36482, Cass., sez. 5, 14/12/2023, n.35042).
2.2. Tanto premesso in ordine al termine applicabile, nel caso di specie biennale, con riferimento al dies a quo questa Corte ha avuto già modo di chiarire (Cass., sez. 5, 12/09/2023, n. 26380) che, per un’analoga vicenda (sisma 1990), il termine per la definizione agevolata RAGIONE_SOCIALE imposte dirette (dovute nei limiti del 10 %) è stato via via prorogato fino al 31 marzo 2008 a mezzo del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 3-quater, comma 2, e che la Legge n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, ha espressamente stabilito che coloro che avessero versato, per i predetti anni d’imposta, un importo maggiore del 10 %, avrebbero avuto diritto al rimborso da domandarsi nel termine biennale decorrente dall’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa L. 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 e cioè dal 1 marzo 2008.
La normativa poc’anzi richiamata -con riferimento al diverso beneficio-, evidenzia una diversa decorrenza del termine indicato per l’istanza di rimborso RAGIONE_SOCIALE imposte già versate (1 marzo 2008, data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa L. n. 31 del 2008), rispetto a quello fissato direttamente dalla legge per definire in via agevolata il debito fiscale non ancora adempiuto (31 marzo 2008).
Ed in effetti, emerge una differenza tra le diverse situazioni: in un caso, per coloro che abbiano già corrisposto per intero il debito tributario per ottenere il beneficio e chiedere la restituzione RAGIONE_SOCIALE‘eccedenza è previsto un ordinario termine per la presentazione RAGIONE_SOCIALE‘istanza di rimborso, invece, per coloro che non abbiano adempiuto è stato stabilito un termine entro il quale porre in essere una serie di attività volte a
regolarizzare la propria posizione fiscale, compreso il versamento RAGIONE_SOCIALE necessarie somme di denaro.
2.3 Allo stesso modo può argomentarsi per il sisma del 2002, laddove la Legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 1011, qui di interesse, ha stabilito che ‘Ai soggetti destinatari RAGIONE_SOCIALE‘ ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2005, interessati dalla proroga RAGIONE_SOCIALEo stato di emergenza nella provincia di Catania, stabilita per l’anno 2006 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2005, è consentita la definizione RAGIONE_SOCIALEa propria posizione entro il 30 giugno 2007, relativamente ad adempimenti e versamenti, corrispondendo l’ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50 per cento, ferme restando le vigenti modalità di rateizzazione. Per il ritardato versamento dei tributi e contributi di cui al presente comma si applica l’istituto del ravvedimento operoso di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13 e successive modificazioni, ancorché siano state notificate le cartelle esattoriali”.
Come evidenziato da questa Corte, sez. 5, del 29/12/2023, n. 36482 ‘anche in questo caso è stato previsto il beneficio RAGIONE_SOCIALEa definizione agevolata e sussiste la stessa ratio che giustifica il diritto al rimborso RAGIONE_SOCIALE somme già versate.
Ed anche in questo caso analoghe considerazioni giustificano, in ragione RAGIONE_SOCIALEa differente situazione già sottolineata, la divergenza circa il dies a quo del termine di decorrenza per l’istanza di rimborso (da individuarsi con la data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa norma, ovvero la L. n. 296 del 2006, entrata in vigore l’1 gennaio 2007, ai sensi RAGIONE_SOCIALEa L. n. 296 del 2007, art. 1, comma 1364), rispetto a quello previsto
specificamente per gli adempimenti riconnessi alla definizione agevolata (individuato anche qui direttamente dalla legge, nel 30 giugno 2007)’.
La Corte nella pronuncia già richiamata (Cass., sez. 5, 29/12/2023, n. 36482), ha quindi espresso il principio di diritto al quale si ritiene di dare continuità nei termini di seguito riportati: «All’istanza di rimborso RAGIONE_SOCIALE‘eccedenza d’imposta versata sui redditi relativi agli anni 2002, 2003, 2004 e 2005, formatasi per effetto RAGIONE_SOCIALEa l. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1011, che disponeva la riduzione del 50 % RAGIONE_SOCIALE imposte suddette per i residenti nei comuni RAGIONE_SOCIALEa provincia di Catania colpiti dal sisma e da eventi vulcanici RAGIONE_SOCIALE‘ottobre 2002, si applica il termine di decadenza biennale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, a decorrere dall’1 gennaio 2007, data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa l. n. 296 del 2006».
2.4 In definitiva, non incidono sul dies a quo del termine per esercitare il diritto al rimborso, sorto sin dall’1 gennaio 2007, data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa L. n. 296 del 2006, né la proroga (al 30 giugno 2008) del secondo termine, ovvero di quello per la definizione RAGIONE_SOCIALEa propria posizione, disposta dalla L. n. 31 del 2008, art. 36bis, comma 2, né la proroga (fino al 31 dicembre 2008) RAGIONE_SOCIALEo stato di emergenza disposta dal d.p.c.m. del 25 luglio 2008.
Ne deriva, quindi, che l’istanza di rimborso presentata pacificamente dal contribuente in data 29 dicembre 2010 risulta tardiva, perché successiva al decorso del biennio decorrente dall’1 gennaio 2007, data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa L. n. 296 del 2006 ; l’istanza, sarebbe in ogni caso tardiva ove pure fosse calcolato il dies a quo dal 30 giugno 2008 e cioè dalla proroga del termine per la definizione agevolata disposta dalla L. n. 31 del 2008, art. 36-bis, comma 2, e tanto più ove fosse computata dalla data di entrata in vigore (1 marzo 2008) di quest’ultima norma, che tale proroga ha disposto.
Il ricorso va, quindi, accolto.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.
Le spese devono essere compensate per i giudizi di merito, in considerazione RAGIONE_SOCIALEa complessità e controvertibilità RAGIONE_SOCIALE questioni trattate all’epoca RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALE‘istanza di rimborso, mentre, l’intimato va condannato a versare alla ricorrente RAGIONE_SOCIALE le spese del presente giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo.
La Corte,
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.
Compensa le spese di giudizio dei gradi di merito e condanna COGNOME NOME al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità in favore RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, spese che liquida in euro 2.200,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 22 ottobre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME