Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 29788 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 29788 Anno 2025
PresidRAGIONE_SOCIALE: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/11/2025
Oggetto: rimborso trattenute a titolo di imposta -previdenza RAGIONE_SOCIALEapplicazione del regime più favorevole, art. 11 comma 6, D.lgs. n. 252/2005
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 38455/2019 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, con sede legale in Roma, INDIRIZZO, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato che ha indicato indirizzo PEC, presso i cui uffici, in Roma, INDIRIZZO, domicilia ope legis -ricorrRAGIONE_SOCIALE – contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa, come da procura speciale in atti, dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, che hanno indicato recapito PEC in virtù RAGIONE_SOCIALE‘elezione di domicilio presso il loro studio, in INDIRIZZO;
-controricorrRAGIONE_SOCIALE – avverso
la sRAGIONE_SOCIALEnza n. 2751, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 14/1/2019 e depositata l’8/5/ 2019;
ascoltata la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025 dal consigliere NOME COGNOME;
la Corte osserva:
Fatti di causa
COGNOME NOME ha impugnato il silenzio rifiuto RAGIONE_SOCIALE‘ Amministrazione Finanziaria sulla richiesta di restituzione RAGIONE_SOCIALEa maggior Irpef per le somme trattenute in eccedenza sulla pensione RAGIONE_SOCIALE alla stessa corrisposta dall’RAGIONE_SOCIALE per effetto RAGIONE_SOCIALEa mancata applicazione del regime fiscale più favorevole previsto dall’art. 11, comma 6, del D.lgs. del 5/12/2005, n. 252, con decorrenza dall’1/01/2008. Più in particolare, la contribuRAGIONE_SOCIALE ha evidenziato di essere titolare di una pensione RAGIONE_SOCIALE erogat a dall’RAGIONE_SOCIALE, suo ex datore di lavoro, con decorrenza dalla data del proprio collocamento a riposto avvenuto nel 1991, ed ha lamentato di aver subito ad opera del medesimo datore di lavoro ritenute alla fonte, funzionali al versamento RAGIONE_SOCIALE imposte dirette, in misura superiore al dovuto; inoltre, ha esposto che, a fronte RAGIONE_SOCIALE‘istanza, entrambi gli enti destinatari RAGIONE_SOCIALEa richiesta (l’RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE) avevano opposto il silenzio e che, visto l’esito negat ivo del procedimento stragiudiziale di reclamo/mediazione, aveva provveduto a depositare il proprio ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma.
La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con la sRAGIONE_SOCIALEnza n. 5398/15/2017, ha accolto le eccezioni preliminari relative al difetto di legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ed alla tardività RAGIONE_SOCIALEa domanda di rimborso presentata per le trattenute operate anteriormRAGIONE_SOCIALE al 2009, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, e d ha ritenuto fondato il ricorso RAGIONE_SOCIALEa contribuRAGIONE_SOCIALE limitatamRAGIONE_SOCIALE alle annualità successive alla individuata soglia temporale, affermando l’applicabilità del regime tributario di favore introdotto dall’art. 11 comma 6, del d.lgs. n.
252/2005, estensibile a qualsivoglia RAGIONE_SOCIALE pensionistico integrativo, ancorché erogato nei confronti di pubblici dipendenti.
La Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha rigettato l’appello RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE. In particolare, i giudici di appello hanno ritenuto che il regime fiscale dei trattamenti pensionistici integrativi novellato dal D.lgs n.252/2005 debba applicarsi alle prestazioni pensionistiche comunque erogate, e che, invece, non può invocarsi il comma 6 RAGIONE_SOCIALE‘art 23 del citato D.lgs n. 252/2005 che prevede l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa predetta normativa vigRAGIONE_SOCIALE ai dipendenti pubblici fino all’emanazione del decreto legislativ o di attuazione di cui all’art. 1, comma 2 lett. p), RAGIONE_SOCIALEa L. n. 243/2004- poiché la delega prevista entro 12 mesi non ha avuto attuazione, con conseguRAGIONE_SOCIALE necessità di interpretazione costituzionalmRAGIONE_SOCIALE orientata RAGIONE_SOCIALEa normativa al fine di evitare disparità di RAGIONE_SOCIALE tra fattispecie analoghe.
Avverso la sRAGIONE_SOCIALEnza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a tre motivi. La contribuRAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso.
Motivi RAGIONE_SOCIALEa decisione
Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi de ll’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., e de ll’art. 382, comma 3, cod. prov. civ., l’RAGIONE_SOCIALE censura la violazione del combinato disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 19, comma 1 lett. g) e comma 3, del D.lgs. del 31 dicembre 1992, n. 546, nonché degli artt. 37 e 38 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 602.
1.1. La ricorrRAGIONE_SOCIALE deduce che la Commissione Tributaria Regionale ha errato nel non rilevare l ‘inammissibilità del ricorso introduttivo di primo grado, non essendo configurabile, nel caso di specie, un’ipotesi di silenzio-significativo impugnabile: infatti, l’istanza amministrativa presentata dalla contribuRAGIONE_SOCIALE non conteneva una specifica domanda di rimborso, stante la mancanza di una precisa e circostanziata richiesta
di somme individuate nel loro quantum, trattandosi, piuttosto, di un ‘istanza di rilascio di certificazione rivolta all’RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE ed agRAGIONE_SOCIALE quale sostituto di imposta per il versamento dei tributi dovuti-, istanza propedeutica alla presentazione di un’eventuale ulteriore domanda di rimborso degli importi indebitamRAGIONE_SOCIALE corrisposti.
La rilevata carenza di un’istanza in senso tecnico fa venir meno, ad avviso di parte ricorrRAGIONE_SOCIALE, un presupposto processuale RAGIONE_SOCIALE‘azione avverso il silenzio rifiuto RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione tributaria, conoscibile dal giudice di legittimità anche in mancanza di precedRAGIONE_SOCIALE esame da parte RAGIONE_SOCIALE Commissioni tributarie di merito, con conseguRAGIONE_SOCIALE improponibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda avanzata dalla parte privata.
Con il secondo motivo di ricorso , proposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione/falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 23, comma 6, del D.lgs. del 5 dicembre 2005, n. 252.
2.1. La ricorrRAGIONE_SOCIALE deduce il vizio sostanziale RAGIONE_SOCIALEa sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata nella parte in cui non ha tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa circostanza che la contribuRAGIONE_SOCIALE fosse un’ex dipendRAGIONE_SOCIALE di un RAGIONE_SOCIALE pubblico, avallando la tesi secondo la quale il nuovo regime fiscale intr odotto dall’art. 11, comma 6, del D.lgs. n. 252/2005 troverebbe applicazione nei confronti di tutti i trattamenti previdenziali complementari a prescindere dal fatto che a beneficiarne siano ex dipendenti pubblici ovvero ex dipendenti privati; ciò in contr asto con l’art. 23, comma 6, del medesimo D.lgs ., stante la mancanza del previsto decreto legislativo di attuazione, ed in presenza di differenze sostanziali tra i trattamenti pensionistici RAGIONE_SOCIALE due categorie di lavoratori che giustificano l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa previgRAGIONE_SOCIALE normativa fiscale del D.lgs. n. 124/1993 ai dipendenti pubblici.
Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione/falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 23, commi 5 e 7, del D.lgs. del 5 dicembre 2005, n. 252, in combinato disposto con l’art. 64, comma 2, RAGIONE_SOCIALEa L. 17 maggio 1999.
3.1 La ricorrRAGIONE_SOCIALE rileva che nella sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata la Commissione non ha considerato la limitazione posta dall’art. 23, comma 5, del D.lgs. n. 252/2005 quanto all’efficacia intertemporale RAGIONE_SOCIALEa nuova disciplina dei fondi di previdenza RAGIONE_SOCIALE prevista dal medesimo decreto, ivi compreso il regime fiscale di cui all’art. 11, comma 6. Non è rilevante né il momento temporale di ammissione allo stato di quiescenza, né il momento in cui vengono ad essere erogate le rendite da sottoporre a tassazione, bensì il momento in cui siano giunti a maturazione i montanti previdenziali in relazione ai quali viene a determinarsi il RAGIONE_SOCIALE pensionistico. Nel caso di specie, per la contribuRAGIONE_SOCIALE i montanti contributivi sono maturati in una fase antecedRAGIONE_SOCIALE al primo gennaio 2007, come dalla stessa affermato nel ricorso introduttivo. La gestione RAGIONE_SOCIALE istituita presso l’RAGIONE_SOCIALE risulta soppressa dall’art. 64, comma 2, de lla L. n. 144/1999, con conseguRAGIONE_SOCIALE cessazione RAGIONE_SOCIALE corrispondenti aliquote contributive per il finanziamento dei fondi, per cui tutti i montanti previdenziali spettanti alla contribuRAGIONE_SOCIALE negli anni coperti dall’istanza di rimborso sono venuti a maturazione fino alla data ultima del 30/09/1999; di qui l’esclusione RAGIONE_SOCIALE‘applicabilità del regime tri butario introdotto dal D.lgs. n. 252.
Il primo motivo è fondato e il suo accoglimento assorbe l’esame degli ulteriori motivi proposti.
4.1 Secondo l’orientamento costante di questa Corte, le domande di rimborso prive RAGIONE_SOCIALE‘indicazione degli estremi dei versamenti eseguiti e RAGIONE_SOCIALE‘ammontare RAGIONE_SOCIALE ritenute IRPEF subite, nonché degli importi pretesi in restituzione, non possono considerarsi giuridicamRAGIONE_SOCIALE valide
e, pertanto, non risultano idonee alla formazione del silenzio rifiuto impugnabile, non consRAGIONE_SOCIALEndo la valutazione RAGIONE_SOCIALEa fondatezza o meno RAGIONE_SOCIALEa richiesta; né tale vizio può essere sanato mediante il successivo deposito di documenti volti a colmare le predette lacune, poiché in tal caso il deposito risulterebbe comunque tardivo per essere intervenuto nel corso di un procedimento che non avrebbe dovuto essere iniziato (Cass., sez. 6-5, 24/10/2019, n.27377, Cass., sez. 6-5, 21/2/2020, n. 4565, Cass., sez. 5, 5/7/2023, n. 19001, Cass., sez. 5, 31/10/2023, n. 30238, Cass., sez.5, 17/7/2025, n. 19910, Cass., sez.5, 5/6/2025, n. 15058, Cass., sez.5, 23/4/2025, n.10603).
Inoltre, è stato osservato che, pur non potendosi proporre un’azione di accertamento nell’ambito del giudizio tributario, per la sua peculiare caratteristica di giudizio impugnatorio di specifici atti, tale azione, ove introdotta, non dà luogo al difetto di giurisdizione bensì ad una pronuncia di improponibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda, rilevabile d’ufficio nel giudizio di legittimità, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., con conseguRAGIONE_SOCIALE cassazione senza rinvio RAGIONE_SOCIALEa decisione di merito che si sia pronunciata su di essa (Cass., sez. 5, 7/5/2025, n. 11997, che richiama Cass. Sez. Un., 23/12/2009, n.27209, Cass., sez. 5, 9/6/2020, n. 10960, Cass., sez. 5, 17/4/2023, n.10141).
4.2 Tanto premesso, dalla lettura del ricorso e RAGIONE_SOCIALEo stesso controricorso si evince che la ricorrRAGIONE_SOCIALE ha richiesto all’RAGIONE_SOCIALE di rilasciarle certificazione nella quale si attestasse il nuovo importo imponibile RAGIONE_SOCIALEa propria pensione RAGIONE_SOCIALE, rideterminato dopo il ricalcolo RAGIONE_SOCIALE‘aliquota fiscale del 15% ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 del D.lgs. 252/2005, al fine di poterla esibire all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, anch’essa destinataria RAGIONE_SOCIALEa nota; la parte privata, quindi, ha precisato di non aver ricevuto risposta e che pertanto, maturato il silenzio rifiuto, ha fatto ricorso alla Commissione Tributaria provinciale RAGIONE_SOCIALE.
E’ , dunque, evidRAGIONE_SOCIALE come l’istanza fosse priva di qualsiasi indicazione RAGIONE_SOCIALE‘ammontare RAGIONE_SOCIALE imposte asseritamRAGIONE_SOCIALE versate e del quantum richiesto a titolo di ripetizione d’indebito. Alla luce RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, una siffatta richiesta per la sua estrema genericità non risulta idonea a determinare la formazione di un silenzio-rifiuto impugnabile ai sensi d ell’art. 19, comma 1, lettera g), del D. Lgs. n. 546 del 1992.
4.3 Non si ritiene possano condividersi le argomentazioni svolte dalla difesa RAGIONE_SOCIALEa controricorrRAGIONE_SOCIALE che, pur riconoscendo la genericità RAGIONE_SOCIALEa istanza di rimborso con riferimento alla entità RAGIONE_SOCIALE‘eccedenza, ha osservato che tale carenza derivava dalla mancata risposta RAGIONE_SOCIALE‘Inps al ricalcolo richiesto.
L e conseguenze del mancato assolvimento RAGIONE_SOCIALE‘onere posto a carico RAGIONE_SOCIALE‘originaria ricorrRAGIONE_SOCIALE si ritiene non possano porsi a carico di un soggetto terzo, estraneo al giudizio, spettando alla parte di adoperarsi con l’ordinaria diligenza e di presentare l’istanza di rimborso completa di tutti gli elementi indispensabili ai fini RAGIONE_SOCIALE‘art. 19 comma 1 lett g del D.lgs. 546/1992. Né a tale carenza può soccorrere il TARGA_VEICOLO. TARGA_VEICOLO, richiamato nel controricorso, che sarebbe stato prodotto in un momento successivo e che avrebbe dovuto consentire il calcolo del quantum debeatur , atteso che l’importo oggetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza, precedRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE inoltrata, era sicuramRAGIONE_SOCIALE indeterminato e, proprio la genericità RAGIONE_SOCIALEa richiesta rivolta essenzialmRAGIONE_SOCIALE all’RAGIONE_SOCIALE ed avRAGIONE_SOCIALE ad oggetto proprio la quantificazione del dovuto propedeutica ad una vera e propria domanda di rimborso, non ha consentito la formazione del silenzio-rifiuto oggetto di impugnazione.
4.4 In conclusione, non essendo nemmeno contestato il fatto che l’importo oggetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza fosse indeterminato ed, anzi, essendo espressamRAGIONE_SOCIALE ammessa detta circostanza, tale mancanza, per la consolidata giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte sopra richiamata, dalla quale
non vi sono ragioni per discostarsi, preclude la formazione del silenziorifiuto oggetto di impugnazione.
Il primo motivo di ricorso va, dunque, accolto e, dichiarati assorbiti il secondo ed il terzo motivo, la sRAGIONE_SOCIALEnza va cassata senza rinvio ex art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ., perché la causa non poteva essere proposta.
In ordine alle spese processuali, vanno compensate le spese dei gradi di merito, attesa la controvertibilità RAGIONE_SOCIALE questioni trattate, mentre la controricorrRAGIONE_SOCIALE va condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo.
La Corte di cassazione,
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il secondo ed il terzo, cassa la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’originario ricorso introduttivo.
Compensa le spese di entrambi i gradi di merito e condanna COGNOME NOME al pagamento in favore RAGIONE_SOCIALEa ricorrRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità che liquida nella misura di euro 1.200,00, a titolo di compensi, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 22 ottobre 2025 Il PresidRAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME