Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27552 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27552 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/10/2024
Istanza di rimborso – tardività – decadenza – rilevabilità d’ufficio
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18031/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , con sede in Roma, INDIRIZZO, elettivamente domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato dalla quale è rappresentata e difesa ope legis ;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato ed allegato al controricorso, dall’AVV_NOTAIO;
-controricorrente – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Commissione tributaria regionale RAGIONE_SOCIALEa Lombardia, n. 1057/17/2023, depositata in data 17 marzo 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1° ottobre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
In data 15 giugno 2016 la società RAGIONE_SOCIALE presentava istanza di rimborso ex art. 38bis del d.P.R. n. 602/1973, di imposte indebitamente versate, ovvero € 196.790,00 a titolo di IRES, pari al 20% RAGIONE_SOCIALEa quota RAGIONE_SOCIALEa componente ambientale, € 715.599,41, pari a sua volta al 20% del costo complessivo RAGIONE_SOCIALE‘investimento.
L’istanza veniva accolta e l’importo accreditato sul conto corrente RAGIONE_SOCIALEa società.
Il 5 luglio 2019 la società presentava altra istanza di rimborso, ritenendo di aver pagato a titolo di IRES un importo maggiore (circa € 400.000,00) di quello già rimborsato. Nello specifico, per l’anno 2013, l’eccedenza di imposta ammontava ad € 34.167,50, di competenza RAGIONE_SOCIALEa Direzione RAGIONE_SOCIALE.
A seguito del silenzio serbato dall’Ufficio sull’istanza la contribuente presentava ricorso alla CTP di RAGIONE_SOCIALE. Il giudice di prime cure accoglieva l’impugnazione ritenendo che la società aveva rispettato i parametri dimensionali di PMI e che l’impianto era stato realizzato prima RAGIONE_SOCIALE‘abrogazione RAGIONE_SOCIALEa norma per cui la richiesta non poteva ritenersi tardiva. Infine, la parte aveva stipulato la convenzione del ‘secondo conto energia’, pertanto la tariffa incentivante, riconosciuta dal D.M. 19 febbraio 2007, era cumulabile con l’agevolazione di cui alla ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
L ‘Ufficio interponeva gravame innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado RAGIONE_SOCIALEa Lombardia.
La CGT rigetta va l’appello rilevando, preliminarmente, la piena legittimità RAGIONE_SOCIALEa richiesta di rimborso ‘integrativa’ ; sul punto affermava che la parte contribuente può legittimamente recuperare l’agevolazione ‘RAGIONE_SOCIALE ambiente’, di cui non si sia tempestivamente avvalsa, attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa o di un’istanza di rimborso ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 38 d.P.R. n. 602/1973. Riteneva, poi, sussistenti i presupposti di natura soggettiva, poiché l’istante, all’epoca RAGIONE_SOCIALEa realizzazi one
RAGIONE_SOCIALE‘investimento, rispettava i parametri RAGIONE_SOCIALEa piccola e media impresa; quanto ai requisiti oggettivi, evidenziava che la società aveva completato l’impianto fotovoltaico prima RAGIONE_SOCIALEa pubblicazione del d.l. 83/2012 di abrogazione RAGIONE_SOCIALEa normativa (art. 6., commi da 13 a 19, l. 388/2000). Concordava, infine, con la CTP in ordine alla compatibilità tra il cd. diritto alla detassazione e la fruizione RAGIONE_SOCIALEe cd. tariffe incentivanti del secondo conto energia per gli impianti fotovoltaici realizzati nel 2011, con il limite del 20%, non superato nella fattispecie.
Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l ‘Ufficio , affidandosi a due motivi. La contribuente ha resistito con controricorso.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 1° ottobre 2024.
Considerato che:
Va, preliminarmente, disattesa l’istanza del controricorrente di declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere, per effetto del pagamento, da parte RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio rimborsi RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEa somma oggetto di lite (Euro 35.875,35 complessivi) in data 10 luglio 2023.
Trattasi, all’evidenza, del pagamento eseguito, spontaneamente, in esecuzione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, provvisoriamente esecutiva ex lege .
Con il primo strumento di impugnazione l ‘Ufficio deduce la «violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 21 del d. lgs. 645 del 1992, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.». Precisamente, la CTR avrebbe rimesso in termini la società contribuente per impugnare la quantificazione del rimborso eseguita dall’Ufficio a fronte RAGIONE_SOCIALEa prima richiesta di rimborso, quantificazione che costituisce un diniego tacito di somme ulteriori; di qui, la decadenza RAGIONE_SOCIALEa società istante dalla possibilità di richiedere somme ulteriori. A sostegno de l proprio assunto l’Ufficio cita la pronuncia n. 26907/2022 RAGIONE_SOCIALEa Suprema Corte, secondo cui a fronte
RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento solo parziale di una prima istanza di rimborso, la parte non potrebbe chiedere con una successiva istanza il quantum non accolto, dovendo invece impugnare il provvedimento di rimborso parziale, che ha valore di rigetto, sia pure implicito, per l’importo non rimborsato.
Il motivo è infondato.
Invero, esso muove da un presupposto di fatto erroneo, ovvero l’esistenza di un provvedimento di rimborso parziale.
Nella specie, a ben vedere, a differenza RAGIONE_SOCIALE‘ipotesi decisa da questa Corte con l’ordinanza n. 26907/2022 (in cui il contribuente aveva chiesto il rimborso di un determinato importo ed ottenuto una somma inferiore), il contribuente aveva chiesto il rimborso di una determinata somma e l’Ufficio aveva integralmente accolto l’istanza; successivamente la società aveva chiesto il rimborso di un’altra somma, mai chiesta in precedenza. Pertanto, nessun provvedimento di diniego (implicito) di questa ulteriore somma poteva formarsi per effetto RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento RAGIONE_SOCIALEa prima istanza di rimborso, proprio perché non richiesta in prima battuta.
Nella specie, a ben vedere, nemmeno è ipotizzabile che la contribuente avrebbe dovuto impugnare il primo provvedimento di accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘istanza di rimborso, atteso che quest’ultima era stata accolta nella sua interezza e, in definitiva, difettava l’int eresse alla relativa impugnativa.
3 . Con il secondo strumento l’Ufficio lamenta la « violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 38 del d.p.r. 602 del 1973, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. ». Eccepisce, per la prima volta, la tardività RAGIONE_SOCIALEa seconda istanza di rimborso, in quanto presentata dopo il termine previsto dalla legge (48 mesi), precisamente a distanza di sei anni dalla presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione.
Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.
È noto che la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso per non aver presentato la relativa istanza entro il termine previsto dall’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973 (48 mesi secondo la formulazione
RAGIONE_SOCIALEa norma applicabile ratione temporis ) dal versamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta indebitamente corrisposta è rilevabile d’ufficio purché dalla sentenza risultino sia la data del versamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta sia la data RAGIONE_SOCIALE‘inoltro RAGIONE_SOCIALE‘istanza di rimborso (così ex multis Cass. 13/01/2006, n. 646). Nella specie, nella sentenza gravata non è fatta menzione alcuna RAGIONE_SOCIALEa data del versamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta, ma unicamente RAGIONE_SOCIALEa data del deposito RAGIONE_SOCIALEa (seconda) istanza di rimborso. Il motivo è, perciò, inammissibile.
La doglianza è, in ogni caso, infondata deducendo l’Ufficio la tardività RAGIONE_SOCIALE‘istanza di rimborso rispetto alla data di presentazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione, avvenuta nell’anno 2014, mentre, secondo la pacifica interpretazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 38 cit., il dies a quo del termine coincide con la data del versamento RAGIONE_SOCIALE‘imposta (in ogni caso, nemmeno indicata nel ricorso per cassazione).
Per tutto quanto esposto il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente l’RAGIONE_SOCIALE, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, non si applica l’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa l. 228 del 2012 (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna l’ RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa controricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese processuali che si liquidano in euro 4.100,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre IVA e CPA, se dovute, oltre rimb. forf. nella misura del 15% dei compensi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1° ottobre 2024.