Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34402 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34402 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 28/12/2025
Ricorso tributario-Istanza autotutela-Sospensione termini art.6 d.lgs. 218 del 1997Inidoneità-Qualificazione dell’istanza
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22247/2018 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO , in forza di procura a margine del ricorso, elettivamente domiciliato in Roma alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 723/2018 pubblicata in data 8/02/2018;
udita la relazione tenuta nell’adunanza camerale del 21 novembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto da NOME COGNOME contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma che ne aveva dichiarato inammissibile, poiché tardivo, il ricorso proposto contro un avviso di accertamento emesso per l’anno di imposta 2008, relativo a Irpef, Irap e Iva.
In particolare, i giudici d’appello confermavano la decisione di primo grado in punto di qualificazione dell’istanza proposta dalla parte come richiesta di autotutela e non di accertamento con adesione, qualificazione da cui i primi giudici avevano tratto la conseguenza che il termine di proposizione del ricorso fosse quello di sessanta giorni dalla notifica dell’atto impositivo.
NOME COGNOME propone ricorso contro tale decisione, sulla base di due motivi.
L ‘RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 21 novembre 2025, per la quale il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., il ricorrente deduce la nullità della sentenza per motivazione omessa, o comunque insufficiente sull’istanza avanzata dal contribuente.
1.1. Il motivo è infondato.
La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132 n. 4, cod. proc. civ. (e nel caso di specie dell’art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. 546/1992) e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, si configura quando la motivazione manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione –
ovvero… essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum . Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione, sempre che il vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata (Cass., Sez. U., n. 8053/2014; successivamente tra le tante Cass. n. 22598/2018; Cass. n. 6626/2022).
In particolare si è in presenza di una motivazione apparente allorché la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’ iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.
La motivazione della sentenza impugnata, sebbene succinta, lascia agevolmente comprendere le ragioni della decisione, e cioè la tardività del ricorso, non esclusa dalla circostanza che la parte avesse presentato una istanza all’amministrazione, da qualificarsi come richiesta di autotutela e non come di accertamento con adesione.
La sentenza peraltro contiene anche una chiara relatio alla motivazione della sentenza di primo grado e sotto tale profilo il ricorso risulta del tutto privo di alcuna (valida) censura.
Occorre appena rammentare che «quando si impugna una motivazione per relationem enunciata dal giudice d’appello con l’indicazione della condivisione dell’affermazione del primo giudice che si è fatta propria, spetta al ricorrente in cassazione, come logica conseguenza dell’onere di specificazione del motivo e di adempimento dell’onere di cui all’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., non solo identificare il tenore della motivazione del primo giudice che ha giustificato l’affermazione condivisa dal giudice d’appello, ma anche indicare quali critiche erano state rivolte ad essa con l’atto di appello. E’ palese che la ritualità della motivazione per relationem non si può apprezzare senza conoscere quel tenore e quelle critiche. Né si può ritenere che esse dovrebbero risultare dalla sentenza impugnata e ciò per la ragione che in tal caso non si sarebbe in presenza di motivazione per relationem , bensì di una motivazione che o si è fatta carico RAGIONE_SOCIALE critiche e, dunque, nel rigettarle non risulta più relazionata, o non se ne è fatta carico ed allora risulta omissiva della considerazione del motivo di appello, così concretando violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.» (Cass. Sez. U. n. 7074/2017; seguita da questa sezione in Cass. n. 6063/2022; Cass. n. 6998/2021; Cass. n. 21099/2020).
Inerisce quindi allo svolgimento dell’attività di censura della motivazione per relationem enunciata dal giudice d’appello una necessaria puntuale indicazione della motivazione della sentenza di primo grado, che ha portato a quell’affermazione e, nel contempo, della critica che le era stata rivolta con i motivi di appello, che è necessario individuare per evidenziare che con la motivazione il giudice d’appello ha, in realtà, eluso i suoi doveri motivazionali.
Nel caso di specie, il ricorrente, anche volendo dar rilievo alla trascrizione della sentenza contenuta nella esposizione del secondo motivo, non trascrive né riassume il contenuto RAGIONE_SOCIALE censure mosse in appello.
Col secondo motivo, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 6 d.lgs. n. 218 del 1997, 21quater della l. n. 241 del 1990, 2quater del d.l. n. 564 del 1994 e dell’art. 1362 cod. civ.; deduce infatti che « l’istanza in esame pur rubricata e protocollata come autotutela costituiva in sostanza una istanza di accertamento con adesione, idonea a sospendere per novanta giorni il termine di presentazione del ricorso. Il ricorrente non si era limitato a chiedere l’annullamento in autotutela dell’atto ma contemplava la possibilità di una sua parziale conferma, manifestando quindi la volontà di collaborare al fine di evitare il contenzioso; dovendo procedere ad una interpretazione sostanzialistica RAGIONE_SOCIALE istanze rivolta alla p.a.».
2.1. Il motivo è inammissibile.
Premesso che appare pacifico in fatto che il ricorso originario sia stato presentato oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’atto impositivo, e che la invocata disciplina della sospensione di cui agli art. 6 e 12 d. lgs. n. 218 del 1997 opera solo in presenza di una istanza di accertamento con adesione, la CTR ha ritenuto che questa ipotesi non ricorresse nella specie in quanto l’istanza presentata dalla parte doveva qualificarsi come una mera richiesta di autotutela.
Trattasi di un accertamento in fatto di competenza del giudice del merito e che la parte censura in maniera del tutto aspecifica.
Infatti , pur evidenziando essa stessa che l’istanza era stata rubricata e protocollata come richiesta di autotutela, svolge dei rilievi generici sulla qualificazione della istanza, che peraltro omette di trascrivere, riassumere o anche solo di localizzare tra gli atti del processo; evoca astrattamente al contempo la necessità di una interpretazione sostanzialistica e la violazione dell’art. 1362 c.c., non solo senza indicare alcun elemento concreto della richiesta che possa deporre nell’uno o nell’altro sen so ma anche senza in alcun modo
evidenziare che tali questioni fossero state fatte oggetto di specifico motivo di appello (che, come visto nell’esame del precedente motivo, è riassunto in termini assolutamente generici). L’unico elemento fattuale descritto è dato dal fatto che l’istanza «contemplava la possibilità di una sua parziale conferma», elemento però evidentemente non univoco in quanto perfettamente compatibile con una istanza di autotutela parziale.
Il ricorso va quindi complessivamente respinto.
Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, spese che liquida in euro 7.800,00 oltre spese prenotate a debito.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma in data 21 novembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME