Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4960 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5   Num. 4960  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25738/2016 R.G. proposto da :
AGENZIA DELLE RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato
-ricorrente- contro
NOME, con gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
-controricorrente- nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso  la  sentenza  della  Commissione  Tributaria  Regionale  della Campania n. 6359/2016 depositata il 04/07/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME  ricorreva  avverso la cartella di pagamento  n.  01720140002909159,  notificatale  da  RAGIONE_SOCIALE, concernente  l’iscrizione a  ruolo  a  titolo  provvisorio  ai  sensi dell’art. 68 D.Lgs. 546/1992, lett. b), eseguita a seguito di sentenza della  Commissione  tributaria  provinciale  n.  391/2013,  che  aveva accolto  parzialmente  il  ricorso  proposto  dalla  contribuente  nei
confronti dell’avviso di accertamento n.  NUMERO_DOCUMENTO, emesso  per  l’anno  d’imposta  2006,  riducendo  il quantum della ripresa a tassazione operata dall’Ufficio .
La CTP di Benevento, con sentenza confermata in grado di appello dalla  CTR  della  Campania  con  la  qui  impugnata  sentenza  n. 6359/2016, depositata in data 4/07/2016, annullava la cartella di pagamento.
2.1. I giudici di merito condividevano la tesi della contribuente secondo cui, a seguito della sentenza di primo grado che aveva accolto parzialmente il ricorso, l’Ufficio poteva iscrivere provvisoriamente a ruolo, ai sensi dell’art. 68, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 546/1992, non l’intero importo accertato come dovuto dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, purché contenuto entro il limite dei due terzi dell’ammontare complessivo del tributo portato nell’avviso di accertamento impugnato, bensì un importo non superiore ai due terzi del decisum della CTP.
Avverso la sentenza della CTR della Campania in epigrafe ricorre l ‘RAGIONE_SOCIALE, con unico motivo.
Resiste la contribuente con controricorso.
RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso l’RAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art.  360,  comma 1,  n. 3, c.p.c.,  la  violazione  e  falsa applicazione dell’art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992 .
1.1. Osserva la ricorrente che la CTR avrebbe errato nel ritenere che, nel caso di accoglimento parziale del ricorso, l’iscrizione provvisoria a ruolo, ai sensi dell’art. 68, comma 1, lett. b), cit. invocato debba avere ad oggetto non l’intero importo accertato come dovuto dalla sentenza della commissione tributaria provinciale che abbia accolto solo parzialmente il ricorso, purché contenuto entro il limite dei due terzi dell’ammontare complessivo del tributo portato nell’avviso di
accertamento impugnato, bensì i due terzi del decisum della  CTP, che ha ridotto l’imposto oggetto di accertamento .
 Il  motivo  è,  in  primo  luogo,  ammissibile,  non  applicandosi  alla denuncia  del  vizio di  violazione  di  legge  il  limite  della  ‘doppia conforme’  come vorrebbe  la  controricorrente,  né  ravvisandosi  la fattispecie di non contestazione dalla medesima invocata.
Il motivo è, inoltre, fondato.
3.1. Invero, l’art. 68 del d.lgs. n. 546/1992, nella versione vigente ratione temporis , disponeva che «Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d’imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato: a) per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso; b) per l’ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso; c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria regionale. Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere a), b) e c) gli importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di quanto già corrisposto».
3.2.  La  lettera  b)  dell’art.  68  comma  1,  citato,  è  pertanto  chiara nell’indicare l’importo che può essere iscritto a ruolo a seguito della pronuncia della commissione provinciale che ha accolto in parte il ricorso  del  contribuente.  La  somma  da  iscrivere  a  ruolo  è  pari all’ammontare «risultante dalla sentenza della commissione tributaria  provinciale».  Poi  la  norma  precisa  incidentalmente  «e comunque non oltre i due terzi».
3.3. Se, quindi, la somma determinata dalla commissione provinciale, dopo l’accoglimento parziale del ricorso, è inferiore ai due  terzi  dell’importo  contemplato  nell’avviso  di  accertamento, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE può iscrivere a ruolo l’intero importo risultante
dalla sentenza della commissione provinciale e non solo i due terzi di esso.
3.4. Il “residuo” di cui alla lettera c) dell’art. 68 comma 1, riguarda, invece, l’esito del giudizio dinanzi alla Commissione regionale, sicché se la stessa accoglie l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, potrà essere iscritto a ruolo l’intero importo dell’originario avviso di accertamento o, meglio, solo il “residuo” di esso, in quanto una parte era già stata iscritta a ruolo dopo l’esito del giudizio di primo grado. 3.5. Il riferimento ai “due terzi” è contenuto sia nella lettera a) dell’art. 68, comma 1, cit., sia nella lettera b), ed in entrambi i casi esso va riferito all’importo dell’avviso di accertamento originario, tanto che in caso di rigetto del ricorso da parte della commissione provinciale, l’importo è quello relativo all’avviso di accertamento, non essendo stato caducato il titolo o modificato l’importo.
3.6. Pertanto, come già osservato da questa Corte, «l’iscrizione provvisoria a ruolo, ai sensi dell’art. 68, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 546 del 1992, ha ad oggetto l’intero importo accertato come dovuto dalla sentenza della commissione tributaria provinciale che abbia accolto solo parzialmente il ricorso, purché contenuto entro il limite dei due terzi dell’ammontare complessivo del tributo portato nell’avviso di accertamento, salva l’esigibilità del residuo nel caso in cui la sentenza della commissione tributaria regionale accerti che è dovuto l’intero ammontare del tributo o una somma superiore ai due terzi dello stesso (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 30775 del 28/11/2018; richiamata da Cass. n. 7584 del 22/02/2023), dovendosi infine sottrarre agli importi come determinati quanto già corrisposto dal contribuente.
4. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e  motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati,  nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte  di  giustizia  tributaria  di  secondo  grado  della  Campania affinché,  in  diversa  composizione,  proceda  a  nuovo  e  motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 19/02/2025.