Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 4960 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 4960 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 25/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25738/2016 R.G. proposto da :
AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME COGNOME con gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 6359/2016 depositata il 04/07/2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ricorreva avverso la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA notificatale da Equitalia Sud SPA, concernente l’iscrizione a ruolo a titolo provvisorio ai sensi dell’art. 68 D.Lgs. 546/1992, lett. b), eseguita a seguito di sentenza della Commissione tributaria provinciale n. 391/2013, che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla contribuente nei
confronti dell’avviso di accertamento n. TFM 010202441/2001, emesso per l’anno d’imposta 2006, riducendo il quantum della ripresa a tassazione operata dall’Ufficio .
La CTP di Benevento, con sentenza confermata in grado di appello dalla CTR della Campania con la qui impugnata sentenza n. 6359/2016, depositata in data 4/07/2016, annullava la cartella di pagamento.
2.1. I giudici di merito condividevano la tesi della contribuente secondo cui, a seguito della sentenza di primo grado che aveva accolto parzialmente il ricorso, l’Ufficio poteva iscrivere provvisoriamente a ruolo, ai sensi dell’art. 68, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 546/1992, non l’intero importo accertato come dovuto dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, purché contenuto entro il limite dei due terzi dell’ammontare complessivo del tributo portato nell’avviso di accertamento impugnato, bensì un importo non superiore ai due terzi del decisum della CTP.
Avverso la sentenza della CTR della Campania in epigrafe ricorre l ‘Agenzia delle entrate, con unico motivo.
Resiste la contribuente con controricorso.
RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992 .
1.1. Osserva la ricorrente che la CTR avrebbe errato nel ritenere che, nel caso di accoglimento parziale del ricorso, l’iscrizione provvisoria a ruolo, ai sensi dell’art. 68, comma 1, lett. b), cit. invocato debba avere ad oggetto non l’intero importo accertato come dovuto dalla sentenza della commissione tributaria provinciale che abbia accolto solo parzialmente il ricorso, purché contenuto entro il limite dei due terzi dell’ammontare complessivo del tributo portato nell’avviso di
accertamento impugnato, bensì i due terzi del decisum della CTP, che ha ridotto l’imposto oggetto di accertamento .
Il motivo è, in primo luogo, ammissibile, non applicandosi alla denuncia del vizio di violazione di legge il limite della ‘doppia conforme’ come vorrebbe la controricorrente, né ravvisandosi la fattispecie di non contestazione dalla medesima invocata.
Il motivo è, inoltre, fondato.
3.1. Invero, l’art. 68 del d.lgs. n. 546/1992, nella versione vigente ratione temporis , disponeva che «Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d’imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle commissioni, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato: a) per i due terzi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso; b) per l’ammontare risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso; c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della commissione tributaria regionale. Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere a), b) e c) gli importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di quanto già corrisposto».
3.2. La lettera b) dell’art. 68 comma 1, citato, è pertanto chiara nell’indicare l’importo che può essere iscritto a ruolo a seguito della pronuncia della commissione provinciale che ha accolto in parte il ricorso del contribuente. La somma da iscrivere a ruolo è pari all’ammontare «risultante dalla sentenza della commissione tributaria provinciale». Poi la norma precisa incidentalmente «e comunque non oltre i due terzi».
3.3. Se, quindi, la somma determinata dalla commissione provinciale, dopo l’accoglimento parziale del ricorso, è inferiore ai due terzi dell’importo contemplato nell’avviso di accertamento, l’Agenzia delle entrate può iscrivere a ruolo l’intero importo risultante
dalla sentenza della commissione provinciale e non solo i due terzi di esso.
3.4. Il “residuo” di cui alla lettera c) dell’art. 68 comma 1, riguarda, invece, l’esito del giudizio dinanzi alla Commissione regionale, sicché se la stessa accoglie l’appello proposto dalla Agenzia delle entrate, potrà essere iscritto a ruolo l’intero importo dell’originario avviso di accertamento o, meglio, solo il “residuo” di esso, in quanto una parte era già stata iscritta a ruolo dopo l’esito del giudizio di primo grado. 3.5. Il riferimento ai “due terzi” è contenuto sia nella lettera a) dell’art. 68, comma 1, cit., sia nella lettera b), ed in entrambi i casi esso va riferito all’importo dell’avviso di accertamento originario, tanto che in caso di rigetto del ricorso da parte della commissione provinciale, l’importo è quello relativo all’avviso di accertamento, non essendo stato caducato il titolo o modificato l’importo.
3.6. Pertanto, come già osservato da questa Corte, «l’iscrizione provvisoria a ruolo, ai sensi dell’art. 68, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 546 del 1992, ha ad oggetto l’intero importo accertato come dovuto dalla sentenza della commissione tributaria provinciale che abbia accolto solo parzialmente il ricorso, purché contenuto entro il limite dei due terzi dell’ammontare complessivo del tributo portato nell’avviso di accertamento, salva l’esigibilità del residuo nel caso in cui la sentenza della commissione tributaria regionale accerti che è dovuto l’intero ammontare del tributo o una somma superiore ai due terzi dello stesso (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 30775 del 28/11/2018; richiamata da Cass. n. 7584 del 22/02/2023), dovendosi infine sottrarre agli importi come determinati quanto già corrisposto dal contribuente.
4. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 19/02/2025.