Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23524 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23524 Anno 2024
PresidRAGIONE_SOCIALE: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24003/2017 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO presso gli uffici RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis
-ricorrRAGIONE_SOCIALE–
contro
RAGIONE_SOCIALE> DI CERIGNOLA (FG), in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimataavverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA n. 770/14/17 depositata il 7 marzo
2017
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 5 giugno 2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE di Cerignola (FG) impugnava dinanzi alla RAGIONE_SOCIALE Tributaria Provinciale di Bari il provvedimento emesso in data 20 febbraio 2014 dalla direzione regionale RAGIONE_SOCIALEa Puglia RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, con il quale era
stata denegata la sua iscrizione nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE).
Il giudice adìto accoglieva il ricorso RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , ritenendo insussistRAGIONE_SOCIALE le irregolarità contestate dall’Ufficio .
La decisione veniva successivamRAGIONE_SOCIALE confermata dalla RAGIONE_SOCIALE Tributaria Regionale RAGIONE_SOCIALEa Puglia, che con sRAGIONE_SOCIALEnza n. 770/14/17 del 7 marzo 2017 respingeva l’appello proposto dall’Amministrazione Finanziaria.
A fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione assunta il collegio regionale rilevata che illegittimamRAGIONE_SOCIALE l’RAGIONE_SOCIALE aveva preteso di subordinare l’iscrizione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alla predisposizione di un regolamento che recepisse le previsioni di cui all’art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997; e ciò in quanto tale adempimento non risultava prescritto da alcuna disposizione di legge, bensì RAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE da una circolare RAGIONE_SOCIALEa stessa RAGIONE_SOCIALE, la n. 168/E del 26 giugno 1998, la quale non costituiva fonte di diritto e andava valutata soltanto «sotto il profilo fattuale» .
Avverso questa sRAGIONE_SOCIALEnza l ‘RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un RAGIONE_SOCIALE motivo.
La RAGIONE_SOCIALE di è rimasta intimata.
La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’RAGIONE_SOCIALE motivo di ricorso, formulato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c., vengono denunciate la violazione e la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997.
1.1 Si sostiene che la circolare RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 168/E/98, , avrebbe correttamRAGIONE_SOCIALE .
1.2 Viene, altresì, rimarcato che , oltre a trovare conforto .
2. Il ricorso è infondato.
2.1 Per una migliore intelligenza RAGIONE_SOCIALEa questione posta dalla difesa erariale, in ordine alla quale non constano precedRAGIONE_SOCIALE specifici nella giurisprudenza di legittimità, conviene ricostruire brevemRAGIONE_SOCIALE il quadro normativo di riferimento, avendo riguardo alla disciplina applicabile «ratione temporis» alla presRAGIONE_SOCIALE controversia, ovvero a quella vigRAGIONE_SOCIALE anteriormRAGIONE_SOCIALE all’entrata in vigore del D. Lgs. n. 117 del 2017 (codice del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), che ha previsto (all’art. 45, comma 1) l’istituzione presso il RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE e disposto (all’art. 102, comma 2, lettera a]) l’abrogazione degli articoli da 10 a 29 del D. Lgs. n. 460 del 1997, «fatto salvo l’articolo 13, commi 2, 3 e 4», a decorrere dal termine di cui all’art. 104, comma 2 (ovvero «dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE europea di cui all’articolo 101, comma 10, e, comunque, non prima del periodo di imposta successivo di operatività del predetto RAGIONE_SOCIALE»).
2.2 Si devono, pertanto, prendere le mosse proprio dal menzionato
Lgs. n. 460 del 1997, recante il «riordino RAGIONE_SOCIALEa disciplina tributaria degli RAGIONE_SOCIALE non commerciali e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE», il quale, all’art. 10, così recita per quanto qui d’ interesse:
« 1. Sono RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società RAGIONE_SOCIALE e gli altri RAGIONE_SOCIALE di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma RAGIONE_SOCIALE‘atto pubblico o RAGIONE_SOCIALEa scrittura privata autRAGIONE_SOCIALEcata o registrata, prevedono espressamRAGIONE_SOCIALE:
a )lo svolgimento di attività in uno o più dei seguRAGIONE_SOCIALE settori:
1)assistenza RAGIONE_SOCIALE e socio-sanitaria;
2)assistenza sanitaria;
3)beneficenza;
4)istruzione;
5)formazione;
6)sport dilettantistico;
7)tutela, promozione e valorizzazione RAGIONE_SOCIALE cose d’interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089 , ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409;
8)tutela e valorizzazione RAGIONE_SOCIALEa natura e RAGIONE_SOCIALE‘ambiRAGIONE_SOCIALE, con esclusione RAGIONE_SOCIALE‘attività, esercitata abitualmRAGIONE_SOCIALE, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all’ articolo 7 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;
9)promozione RAGIONE_SOCIALEa cultura e RAGIONE_SOCIALE‘arte;
10)tutela dei diritti civili;
11)RAGIONE_SOCIALE sciRAGIONE_SOCIALEfica di particolare interesse RAGIONE_SOCIALE svolta direttamRAGIONE_SOCIALE da fondazioni ovvero da esse affidata ad RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE ed altre fondazioni che la svolgono direttamRAGIONE_SOCIALE, in àmbiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento
governativo emanato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ articolo 17 RAGIONE_SOCIALEa legge 23 agosto 1988, n. 400;
11bis )cooperazione allo sviluppo e solidarietà interRAGIONE_SOCIALE;
b )l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà RAGIONE_SOCIALE;
c )il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a ) ad eccezione di quelle ad esse direttamRAGIONE_SOCIALE connesse;
d )il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre RAGIONE_SOCIALE che per legge, statuto o regolamento fanno parte RAGIONE_SOCIALEa medesima ed unitaria struttura;
e )l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione RAGIONE_SOCIALE attività istituzionali e di quelle ad esse direttamRAGIONE_SOCIALE connesse;
f )l’obbligo di devolvere il patrimonio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre RAGIONE_SOCIALE non RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o a fini di pubblica RAGIONE_SOCIALE, sRAGIONE_SOCIALEto l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, RAGIONE_SOCIALEa legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
g )l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
h )disciplina uniforme del rapporto associativo e RAGIONE_SOCIALE modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamRAGIONE_SOCIALE la temporaneità RAGIONE_SOCIALEa partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni RAGIONE_SOCIALEo statuto e dei regolamRAGIONE_SOCIALE e per la nomina degli organi direttivi RAGIONE_SOCIALE‘associazione;
i )l’uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comRAGIONE_SOCIALEzione rivolta al pubblico, RAGIONE_SOCIALEa locuzione «RAGIONE_SOCIALE» o RAGIONE_SOCIALE‘acronimo «RAGIONE_SOCIALE» .
Gli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese e le associazioni di promozione RAGIONE_SOCIALE ricomprese tra gli RAGIONE_SOCIALE di cui all’ articolo 3, comma 6, lettera e ), RAGIONE_SOCIALEa legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, sono considerati RAGIONE_SOCIALE limitatamRAGIONE_SOCIALE all’esercizio RAGIONE_SOCIALE attività elencate alla lettera a ) del comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c ) del comma 1, agli stessi RAGIONE_SOCIALE e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presRAGIONE_SOCIALE decreto, a condizione che per tali attività siano tenute separatamRAGIONE_SOCIALE le scritture contabili previste all’articolo 20 -bis del decreto del PresidRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall’articolo 25, comma 1».
2.3 L’art. 11 del medesimo decreto stabilisce quanto segue:
« 1. È istituita presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Fatte salve le disposizioni contemplate nel regolamento di attuazione RAGIONE_SOCIALE‘ articolo 8 RAGIONE_SOCIALEa legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro RAGIONE_SOCIALE imprese, approvato con il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, i soggetti che intraprendono l’esercizio RAGIONE_SOCIALE attività previste all’articolo 10 ne danno comRAGIONE_SOCIALEzione entro trenta giorni alla direzione regionale RAGIONE_SOCIALE entrate del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel cui àmbito territoriale si trova il loro domicilio RAGIONE_SOCIALE, in conformità ad apposito moRAGIONE_SOCIALEo approvato con decreto del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. La predetta comRAGIONE_SOCIALEzione è effettuata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presRAGIONE_SOCIALE decreto da parte dei soggetti che, alla predetta data, già svolgono le attività previste all’articolo 10. Alla medesima direzione deve essere altresì comRAGIONE_SOCIALEta ogni successiva modifica che comporti la perdita RAGIONE_SOCIALEa qualifica di RAGIONE_SOCIALE.
L’effettuazione RAGIONE_SOCIALE comRAGIONE_SOCIALEzioni di cui al comma 1 è condizione necessaria per beneficiare RAGIONE_SOCIALE agevolazioni previste
dal presRAGIONE_SOCIALE decreto.
Con uno o più decreti del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE da emanarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presRAGIONE_SOCIALE decreto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ articolo 17, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l’uso RAGIONE_SOCIALEa denominazione di RAGIONE_SOCIALE, nonché i casi di decadenza totale o parziale dalle agevolazioni previste dal presRAGIONE_SOCIALE decreto e ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione RAGIONE_SOCIALEo stesso».
2.4 In attuazione di quanto disposto dal comma 3 RAGIONE_SOCIALE‘articolo per ultimo citato, il RAGIONE_SOCIALE ha emanato il decreto 18 luglio 2003, n. 266, con il quale ha dettato il «regolamento concernRAGIONE_SOCIALE le modalità di esercizio del controllo relativo alla sussistenza dei requisiti formali per l’uso RAGIONE_SOCIALEa denominazione di RAGIONE_SOCIALE».
2.5 In particolare, l’art. 1 suddetto decreto ministeriale prevede che l’«iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE istituita ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, avviene a sèguito di apposita comRAGIONE_SOCIALEzione degli interessati alle direzioni regionali RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate nel cui àmbito territoriale si trova il domicilio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, previo controllo RAGIONE_SOCIALEa esistenza dei requisiti, previsti dall’articolo 10 del predetto decreto legislativo, ed ha effetto costitutivo del diritto ad usufruire RAGIONE_SOCIALE agevolazioni fiscali di cui allo stesso decreto».
2.6 L’art. 2, comma 1, del medesimo decreto dispone che, «al fine di consRAGIONE_SOCIALEre il controllo di cui all’articolo 1, alla comRAGIONE_SOCIALEzione, redatta secondo il moRAGIONE_SOCIALEo approvato con D.M. 19 gennaio 1998 del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, è allegata una dichiarazione sostitutiva, resa dal legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e sottoscritta secondo le modalità di cui all’articolo 21, comma 2, del testo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione, approvato con decreto del PresidRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale sono attestate le attività svolte e il possesso dei requisiti di cui all’ articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. In luogo RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione, può essere allegata copia RAGIONE_SOCIALEo statuto o RAGIONE_SOCIALE‘atto costitutivo».
2.7 Il successivo art. 3, inoltre, sancisce che:
« 1. Senza pregiudizio per l’ulteriore azione accertatrice, la competRAGIONE_SOCIALE direzione regionale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE entrate, ricevuta la comRAGIONE_SOCIALEzione di cui all’articolo 2, procede all’iscrizione, previa verifica RAGIONE_SOCIALEa:
a )regolarità RAGIONE_SOCIALEa compilazione del moRAGIONE_SOCIALEo di comRAGIONE_SOCIALEzione;
b )sussistenza dei requisiti formali previsti dall’ articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997;
c )allegazione RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione sostitutiva ovvero degli altri documRAGIONE_SOCIALE di cui all’articolo 2, comma 1.
All’esito del controllo, la direzione regionale iscrive il soggetto interessato all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e gliene dà notizia, ovvero comRAGIONE_SOCIALE allo stesso la mancata iscrizione, evidenziando i motivi in base ai quali è formulato il diniego. Le comRAGIONE_SOCIALEzioni sono notificate all’RAGIONE_SOCIALE interessato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ articolo 60 del decreto del PresidRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, entro il termine di quaranta giorni dal ricevimento RAGIONE_SOCIALEa comRAGIONE_SOCIALEzione.
L’ufficio, nell’attività di verifica di cui al comma 1, può invitare l’RAGIONE_SOCIALE interessato, anche tramite l’invio di apposito questionario, a fornire, entro trenta giorni, chiarimRAGIONE_SOCIALE in ordine alla rispondenza dei dati e RAGIONE_SOCIALE attività ai presupposti di legge. In tal caso, la direzione regionale procede secondo le modalità di cui al comma 2, nei vRAGIONE_SOCIALE giorni successivi alla scadenza del predetto termine.
Qualora la direzione regionale non provveda all’invio RAGIONE_SOCIALE comRAGIONE_SOCIALEzioni di cui al comma 2, nei termini previsti nei commi 2 e 3, l’interessato si intende iscritto all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE».
2.8 L’art. 38, comma 3, del Decreto del AVV_NOTAIO del RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 15 settembre 2020, n. 106, emanato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 53, comma 1, del D. Lgs. n. 117 del 2017, ha previsto la soppressione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a decorrere dal termine stabilito dall’art. 104, comma 2, RAGIONE_SOCIALEo stesso decreto (cfr. supra ), precisando che le procedure di iscrizione alla detta RAGIONE_SOCIALE cessano «alla data del giorno antecedRAGIONE_SOCIALE al termine di cui all’art. 30 (ovvero quello individuato dal competRAGIONE_SOCIALE ufficio ministeriale per l’inizio del processo di trasferimento al RAGIONE_SOCIALE dei dati relativi agli RAGIONE_SOCIALE iscritti nei registri RAGIONE_SOCIALE ODV e RAGIONE_SOCIALE APS RAGIONE_SOCIALE Regioni RAGIONE_SOCIALE Province autonome e nel registro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE APS n.d.r.), fatta eccezione per i procedimRAGIONE_SOCIALE di iscrizione e cancellazione pendRAGIONE_SOCIALE a tale data».
2.9 Da una lettura coordinata RAGIONE_SOCIALE surriportate disposizioni normative e regolamentari si ricava che, alla stregua RAGIONE_SOCIALEa disciplina vigRAGIONE_SOCIALE «ratione temporis» :
(a)al fine di ottenere l’iscrizione nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE istituita presso il RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE) era sufficiRAGIONE_SOCIALE inviare alla competRAGIONE_SOCIALE direzione regionale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE una comRAGIONE_SOCIALEzione redatta secondo l ‘apposito moRAGIONE_SOCIALEo approvato con decreto emanato dallo stesso RAGIONE_SOCIALE il 19 gennaio 1998, alla quale doveva essere allegata una dichiarazione sostitutiva RAGIONE_SOCIALE‘atto di notorietà, resa e sottoscritta dal legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE con firma autRAGIONE_SOCIALEcata da un notaio o da un cancelliere o da un segretario comunale o dal dipendRAGIONE_SOCIALE addetto a ricevere la documentazione o da altro dipendRAGIONE_SOCIALE incaricato dal Sindaco (ex art. 21, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000), attestante le attività svolte e il possesso dei requisiti di cui all’art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997;
(b)in luogo RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione sostitutiva, poteva essere allegata copia RAGIONE_SOCIALEo statuto o RAGIONE_SOCIALE‘atto costitutivo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE;
(c)la direzione regionale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, una volta ricevuta la comRAGIONE_SOCIALEzione, effettuava un controllo formale inteso a verificare che:
c.1 )il moRAGIONE_SOCIALEo di comRAGIONE_SOCIALEzione fosse stato regolarmRAGIONE_SOCIALE compilato;
c.2 )sussistessero i requisiti formali previsti dall’ art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997;
c.3 )fosse stata allegata la dichiarazione sostitutiva o altrimRAGIONE_SOCIALE copia RAGIONE_SOCIALEo statuto o RAGIONE_SOCIALE‘atto costitutivo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE;
(d)all’esito del controllo eseguito, l’Ufficio iscrive va l’RAGIONE_SOCIALE nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o altrimRAGIONE_SOCIALE, nel termine di quaranta giorni dal ricevimento RAGIONE_SOCIALEa comRAGIONE_SOCIALEzione, notificava allo stesso la mancata iscrizione e le ragioni per le quali era stato formulato il diniego;
(e)in alternativa, ove ritenuto necessario svolgere approfondimRAGIONE_SOCIALE, la direzione regionale poteva invitare l’interessato a fornire, entro trenta giorni, chiarimRAGIONE_SOCIALE in ordine alla rispondenza dei dati e RAGIONE_SOCIALE attività ai presupposti di legge, dopo di che, nei vRAGIONE_SOCIALE giorni successivi alla scadenza del termine assegnato, avrebbe dovuto provvedere all’iscrizione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o alla notificazione del diniego RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione e RAGIONE_SOCIALE relative ragioni;
(f)qualora, nei termini all’uopo stabiliti, non fosse intervenuta la comRAGIONE_SOCIALEzione del diniego, l’RAGIONE_SOCIALE si intende va iscritto nella menzionata RAGIONE_SOCIALE, secondo il meccanismo del silenzioaccoglimento.
2.10 Ciò posto, va osservato che, nel caso di specie, come si ricava dalla ricostruzione in fatto RAGIONE_SOCIALEa vicenda emergRAGIONE_SOCIALE dalla sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata e dallo stesso ricorso per cassazione, la direzione regionale RAGIONE_SOCIALEa Puglia RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE ha denegato l’iscrizione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per l’esclusiva ragione che il prefato RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non aveva provveduto ad allegare alla comRAGIONE_SOCIALEzione inviata ai
sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 del D. Lgs. n. 460 del 1997 e degli artt. 1 e 2 del D.M. n. 266 del 2003 un , secondo quanto previsto dalla circolare n. 168/E adottata dalla stessa RAGIONE_SOCIALE il 26 giugno 1998.
2.11 La CTR ha ritenuto illegittimo il diniego opposto dall’Amministrazione , argomentando che:
-«le circolari non contengono norme di diritto e pertanto vanno valutate sotto il profilo fattuale» ;
-«la sussistenza o meno RAGIONE_SOCIALEa necessità del regolamento va valutata alla stregua di quanto disposto dal predetto art. 10 di detto DLvo» ;
-«non si comprende la necessità» di predisporre un regolamento volto a recepire le previsioni recate dal citato articolo, «atteso che le norme di legge non abbisognano di recepimento da parte di chicchessia per essere applicate» ;
-«le attività che gli RAGIONE_SOCIALE possono svolgere sono individuate alla stregua del combinato disposto di cui all’art. 7 L 121/1985, all’art. 16 L 222/1985 ed all’art. 10 co. 9 DLvo 460/1997» , rimanendo «ferma la potestà RAGIONE_SOCIALEa PA di revocare l’iscrizione RAGIONE_SOCIALEa parrocchia appellata nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ove accerti la non rispondenza RAGIONE_SOCIALEa sua attività a quelle elencate nella lettera a co. 1 RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 DLvo 460/1997» .
2.12 La decisione assunta dal collegio di secondo grado si sottrae alle critiche mosse dalla ricorrRAGIONE_SOCIALE.
2.13 Invero, al pari degli altri soggetti giuridici interessati ad ottenere l’iscrizione nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, gli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE erano a tal fine tenuti a inviare alla competRAGIONE_SOCIALE direzione regionale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in allegato alla comRAGIONE_SOCIALEzione redatta secondo il moRAGIONE_SOCIALEo approvato con D.M. 19 gennaio 1998, una dichiarazione sostitutiva RAGIONE_SOCIALE‘atto di notorietà.
Ai soli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che ne fossero dotati era consRAGIONE_SOCIALEto allegare, «in luogo RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione», copia RAGIONE_SOCIALEo statuto o RAGIONE_SOCIALE‘atto costitutivo.
2.14 Nella suddetta dichiarazione, come innanzi evidenziato, si dovevano attestare non solo «le attività svolte» dall’RAGIONE_SOCIALE, ma anche «il possesso dei requisiti di cui all’ articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460» ( arg. ex art. 2, comma 1, del D.M. n. 266 del 2003).
2.15 Nel descritto contesto, la pretesa RAGIONE_SOCIALEa direzione regionale pugliese RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di subordinare l’iscrizione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE alla predisposizione di un volto a , oltre a risolversi nell’imposizione di un adempimento apparRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE ultroneo, è sganciata da qualsiasi appiglio normativo, giacchè di un simile non viene fatta menzione alcuna nel decreto legislativo in discorso, né tantomeno nel D.M. n. 266 del 2003, emanato in attuazione RAGIONE_SOCIALEo stesso.
2.16 Soltanto l’art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 112 del 2017 («Revisione RAGIONE_SOCIALEa disciplina in materia di impresa RAGIONE_SOCIALE»), in vigore dal 20 luglio 2017, e l’art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 117 del 2017 («Codice del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE»), in vigore dal 3 agosto 2017, hanno introdotto una prescrizione di tal tipo, disponendo, rispettivamRAGIONE_SOCIALE, nel testo originario poi più volte modificato:
-«agli RAGIONE_SOCIALE religiosi civilmRAGIONE_SOCIALE riconosciuti le norme del presRAGIONE_SOCIALE decreto si applicano limitatamRAGIONE_SOCIALE allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE attività di cui all ‘ articolo 2 (cioè a quelle «d’impresa di interesse generale» -n.d.r.), a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autRAGIONE_SOCIALEcata, che, ove non diversamRAGIONE_SOCIALE previsto ed in ogni caso nel rispetto RAGIONE_SOCIALEa struttura e RAGIONE_SOCIALE finalità di tali RAGIONE_SOCIALE, recepisca le norme del presRAGIONE_SOCIALE decreto»;
-«agli RAGIONE_SOCIALE religiosi civilmRAGIONE_SOCIALE riconosciuti le norme del presRAGIONE_SOCIALE decreto si applicano limitatamRAGIONE_SOCIALE allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE attività di cui all ‘ articolo 5 (cioè quelle definite «di interesse generale» n.d.r.), a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autRAGIONE_SOCIALEcata, che, ove non diversamRAGIONE_SOCIALE previsto ed in ogni caso nel rispetto RAGIONE_SOCIALEa struttura e RAGIONE_SOCIALEa finalità di tali RAGIONE_SOCIALE, recepisca le norme del presRAGIONE_SOCIALE Codice e sia depositato nel RAGIONE_SOCIALE».
2.17 Tali disposizioni non sono, però, applicabili alla fattispecie in esame, che rimane regolata dalla normativa previgRAGIONE_SOCIALE.
2.18 Non a caso, a sostegno RAGIONE_SOCIALEa tesi erariale viene richiamato RAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE il punto 1.11 RAGIONE_SOCIALEa circolare n. 168/E adottata dalla stessa RAGIONE_SOCIALE il 26 giugno 1998, ove leggesi:
«In particolare, con riferimento agli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, va tenuto presRAGIONE_SOCIALE il documento conclusivo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, pubblicato nel supplemento ordinario n. 210 alla Gazzetta Ufficiale del 15 ottobre 1997, n. 241, con il quale è stato precisato che agli RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE civilmRAGIONE_SOCIALE riconosciuti ‘non sono… applicabili… le norme dettate dal codice civile in tema di costituzione, struttura, amministrazione ed estinzione RAGIONE_SOCIALE persone giuridiche private. Non può dunque richiedersi ad essi, ad esempio, la costituzione per atto pubblico, il possesso in ogni caso RAGIONE_SOCIALEo statuto, nè la conformità del medesimo, ove l’RAGIONE_SOCIALE ne sia dotato, alle prescrizioni riguardanti le persone giuridiche private ‘ . Tali RAGIONE_SOCIALE devono, tuttavia, comunque predisporre un regolamento, nella forma RAGIONE_SOCIALEa scrittura privata registrata, che recepisca le clausole RAGIONE_SOCIALE‘art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 460 del 1997».
2.19 Sennonchè, la violazione di circolari ministeriali non può costituire motivo di ricorso per cassazione sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa violazione di legge, in quanto esse non contengono norme di
diritto, bensì disposizioni di indirizzo uniforme RAGIONE_SOCIALE all’ Amministrazione da cui promanano.
Le cennate caratteristiche ne evidenziano la natura di meri atti amministrativi non provvedimentali.
2.20 A questa regola non si sottraggono le circolari RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione Finanziaria, le quali non vincolano né i contribuRAGIONE_SOCIALE né i giudici, sicchè agli atti in questione non si estende il controllo di legittimità devoluto alla Corte Suprema (cfr. Cass. n. 1335/2024, Cass. n. 5937/2017, Cass. n. 16612/2008, Cass. n. 11449/2005).
2.21 Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto, non ravvisandosi il denunciato «error in iudicando» .
Nulla va statuito in ordine alle spese del presRAGIONE_SOCIALE giudizio, dal momento che la parte destinataria RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione è rimasta intimata.
Non si fa luogo all’attestazione di cui all’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, essendo applicabile all’RAGIONE_SOCIALE la disposizione recata dall’art. 158, comma 1, lettera a), RAGIONE_SOCIALEo stesso decreto, prevedRAGIONE_SOCIALE la prenotazione a debito del contributo unificato in favore RAGIONE_SOCIALE amministrazioni pubbliche ( arg. ex art. 12, comma 5, del D.L. n. 16 del 2012, convertito in L. n. 44 del 2012).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione