Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 6734 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 6734 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/03/2026
Oggetto: Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ex art. 77, co. 2bis , d.P.R. n. 602/1973 -Impugnazione -Omessa notifica delle prodromiche cartelle di pagamento.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26095/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME (C.F. CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO del Lago
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (CODICE_FISCALE), già RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE, Sezione Staccata di Siracusa, n. 89-4-2020, depositata in data 13/01/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Siracusa, limitatamente ai crediti di natura tributaria, la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. NUMERO_CARTA, notificatagli dalla RAGIONE_SOCIALE, quale agente della riscossione, ai sensi dell’art. 77, co. 2 -bis , del d.P.R. n. 602/1973.
Il contribuente eccepiva l’omessa notifica delle prodromiche cartelle di pagamento e dell’intimazione ad adempiere di cui all’art. 50 del d.P.R. n. 602/1973.
La CTP rigettava il ricorso, ritenendo infondata sia l’eccezione di mancata notifica dell’intimazione ad adempiere che quella di nullità della notifica delle cartelle di pagamento poiché l’agente della riscossione aveva prodotto la copia delle relate di notifica.
Avverso tale sentenza il contribuente proponeva appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della RAGIONE_SOCIALE, Sezione Staccata di Siracusa, la quale rigettava il gravame.
Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi a quattro motivi.
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, resiste con controricorso.
È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 06/02/2026.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 214, 215, 216, 115 e 116 c.p.c., dell’art. 2719 c.c., dell’art. 22, comma 5, del d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 18, comma 2, del d.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 26, penultimo comma, del d.P.R. n. 602/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per non aver la CTR esaminato il disconoscimento delle copie fotostatiche e la richiesta di esibizione, da parte dell’agente della riscossione, degli originali delle cartelle di pagamento sottese all’atto impugnato, di cui alla memoria del 06/07/2018 depositata in primo grado.
I giudici d’appello hanno ritenuto « infondate e pretestuose le eccezioni del ricorrente sulla mancata esibizione delle cartelle di pagamento, da parte dell’Agente della riscossione, dal momento che lo stesso contribuente non ha contestato di avere ricevuto ». Tuttavia, il contribuente aveva eccepito, fin dal ricorso originario, che le cartelle di
pagamento non gli erano state notificate e, dopo il deposito delle copie delle relate di notifica, aveva disconosciuto la produzione documentale dell’agente della riscossione, contestandone la conformità agli originali. Ragion per cui il giudice di merito avrebbe dovuto, ai sensi dell’art. 22, comma 5, d.lgs. n. 546/1992, ordinare l’esibizione degli originali dei documenti disconosciuti, a pena di inutilizzabilità di questi ultimi.
Con il secondo motivo si assume la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 132 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per aver la CTR ignorato la richiesta di esibizione degli originali delle notifiche delle cartelle di pagamento, senza offrire alcuna motivazione del rigetto di tale istanza ovvero esponendo una motivazione meramente apparente.
In particolare, del tutto contraddittoriamente la sentenza d’appello dapprima ha affermato che il contribuente aveva negato la notifica delle cartelle, e poi ha ritenuto pretestuosa l’eccezione di mancata esibizione delle cartelle in quanto il contribuente non aveva contestato di averle ricevute.
Con il terzo motivo si assume la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 214, 215, 216, 115 e 116 c.p.c., dell’art. 2719 c.c., dell’art. 22, comma 5, del d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 18, comma 2, del d.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 26, penultimo comma, del d.P.R. n. 602/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR rigettato, senza alcuna motivazione, il disconoscimento delle cartelle di pagamento e delle relative relate di notifica operato in primo grado con la memoria del 06/07/2018.
Invero, il disconoscimento della conformità agli originali delle copie dei documenti prodotti era finalizzato al disconoscimento di quanto in essi dichiarato e finanche alla proposizione della querela di falso. In ogni caso, in mancanza di produzione degli originali da parte dell’agente della riscossione, tali documenti sono rimasti privi di valore probatorio.
I primi tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente stante la connessione tra gli stessi, sono inammissibili e, comunque, infondati.
4.1 L’inammissibilità è dovuta al difetto di specificità dei motivi, in quanto il ricorrente non precisa se il mancato esame del disconoscimento delle copie e dell’istanza di esibizione degli originali abbia costituito oggetto di specifico motivo di appello avverso la sentenza della CTP che aveva già disatteso tali doglianze. Non viene, infatti, riprodotto, nel ricorso per cassazione, il contenuto dell’atto di appello nella parte in cui sarebbe stato formulato il motivo inerente all’omessa pronuncia sulle predette istanze.
Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo , presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall’onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell’errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, nel quale il ricorrente non può limitarsi a rinviare all’atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (Cass. 06/09/2021, n. 24048; Cass. 29/09/2017, n. 22880; Cass. 20/09/2006, n. 20405). In sostanza, in tema di ricorso per cassazione, è pur vero che la deduzione della omessa pronuncia su un motivo di appello integra un error in procedendo che legittima il giudice di legittimità all’esame degli atti del giudizio, in quanto l’oggetto di scrutinio attiene al modo in cui il processo si è svolto, ossia ai fatti processuali che quel vizio possono aver provocato; ma tale deduzione presuppone, comunque, che la censura sia stata formulata nel rispetto delle norme di
contenuto-forma del ricorso (Cass. 07/06/2023, n. 16028; Cass. 25/09/2019, n. 23834).
Pertanto, il ricorrente, ai fini del rispetto del principio di specificità del ricorso per cassazione, deve riportare nel ricorso per cassazione, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, non solo i passi del ricorso introduttivo con i quali la questione controversa è stata dedotta in giudizio, ma anche – il che non è avvenuto nel caso di specie – quelli dell’atto d’appello con cui le censure, rigettate o ignorate, sono state formulate.
4.2 I motivi sono, in ogni caso, infondati, in quanto, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di notifica della cartella di pagamento, se l’agente della riscossione produce in giudizio una copia fotostatica della relata di notifica o dell’avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella, il contribuente che intende contestarne la conformità all’originale, ai sensi dell’art. 2719 c.c., ha l’onere di specificare le ragioni dell’asserita difformità, essendo insufficiente, a tal fine, un generico mero disconoscimento (Cass. 01/04/2025, n. 8604; Cass. 05/11/2020, n. 24730; Cass. 28/01/2011, n. 2117).
Nella specie, il disconoscimento operato dal contribuente con la memoria del 06/07/2018, come si evince dal contenuto di questa riportato nel ricorso per cassazione, era del tutto generico, non essendo state minimamente indicate le ragioni dell’asserita difformità delle copie delle cartelle e delle relate di notifica rispetto agli originali di tali documenti, con la conseguenza che il giudice del merito non era tenuto ad ordinare l’esibizione degli originali ai sensi dell’art. 22, comma 5, del d.lgs. n. 546/1992.
Con il quarto motivo si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., in relazione al mancato
ordine di esibizione degli originali delle cartelle di pagamento da parte dell’agente della riscossione.
5.1 Il motivo è inammissibile sotto diversi profili.
5.2 In primo luogo, il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. non è denunciabile, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 348 -ter c.p.c. nella formulazione ratione temporis vigente (applicabile anche all’impugnazione delle sentenze della CTR: Cass. 23/10/2024, n. 27547), qualora le sentenze di merito siano fondate sulle medesime ragioni di fatto (cd. doppia conforme), incombendo al ricorrente in cassazione l’onere di allegare che, di contro, le due decisioni si fondino su ragioni diverse (Cass. 28/02/2023, n. 5947; Cass. 22/12/2016, n. 26774).
Nella specie, a fronte di due decisioni di merito dello stesso tenore (rigetto dell’impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per omessa notifica delle prodromiche cartelle di pagamento) e fondate sul medesimo accertamento in fatto, il contribuente non ha minimamente precisato, al fine di rendere ammissibile il motivo in parte qua , una eventuale diversità delle ragioni di fatto poste a base delle medesime; di qui l’inammissibilità del motivo.
5.3 Inoltre, con costante orientamento questa Corte ha affermato che, in seguito alla riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 d.l. n. 83/2012, conv., con modif., dalla legge n. 134/2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del ‘minimo costituzionale’ richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le
risultanze processuali (Cass. 03/03/2022, n. 7090; Cass. 25/09/2018, n. 22598).
Il novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., come riformulato nel 2012, ha, in sostanza, introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass., Sez. U., 07/04/2014, n. 8053); in particolare, il ricorrente per cassazione che propone siffatto motivo è tenuto, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, c.p.c., ad indicare il ‘fatto storico’, il cui esame sia stato omesso, il ‘dato’, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il ‘come’ e il ‘quando’ tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua ‘decisività’ (Cass. 13/06/2022 n. 19049).
Nella specie, le predette indicazioni sono carenti nell’articolazione del motivo in esame, in quanto il ricorrente non indica il ‘fatto’, inteso come evento storico-naturalistico, dato materiale, episodio fenomenico rilevante (Cass. 06/09/2019, n. 22397; Cass. 03/10/2018, n. 24035; Cass. 08/09/2016, n. 17761; Cass., Sez. U., 23/03/2015, n. 5745; Cass. 08/10/2014, n. 21152; Cass. 04/04/2014, n. 7983; Cass. 05/03/2014, n. 5133), ma incentra la propria censura sull’omessa valutazione dell’istanza di esibizione degli originali delle cartelle di pagamento, sebbene il paradigma del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. non possa ricomprendere questioni o argomentazioni (Cass. 06/02/2025, n. 2961; Cass. n. 22397/2019, cit.) o l’omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass. 18/10/2018, n. 26305), e neppure l’omesso esame di elementi istruttori qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal
giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. 28/12/2024, n. 34787; Cass. 20/06/2024, n. 17005).
5.4 In ogni caso, non sussiste il lamentato omesso esame di fatti decisivi, in quanto la CTR ha espressamente esaminato l’istanza del ricorrente, ritenendo ‘infondate e pretestuose’ le eccezioni sollevate « dal momento che lo stesso contribuente non ha contestato di avere ricevuto ».
In definitiva, il ricorso va integralmente rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese giudiziali, che si liquidano come in dispositivo.
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE, delle spese giudiziali, che liquida in euro 5.600,00 per compenso, oltre 15% per le spese generali, euro 200,00 per esborsi, ed accessori come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 06/02/2026.
Il Presidente NOME COGNOME