Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 224 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 5 Num. 224 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 04/01/2026
Comunicazione iscrizione ipotecaria.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16675/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO in forza di procura allegata al ricorso, con il quale elettivamente domicilia in Roma al INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 1388/08/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, pronunciata il 19 aprile 2024, depositata il 14 maggio 2024, notificata in pari data;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, proposto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, NOME COGNOME impugnò la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 06876202200007918000 relativa a un importo di € 28.714,76.
La CGT di primo grado accolse il ricorso.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia accolse l’appello erariale e dichiarò la legittimità dell’iscrizione ipotecaria, in particolare evidenziando che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria come la stessa iscrizione di ipoteca costituiscono misure cautelari che l’ordinamento prevede per garantire la soddisfazione del credito, per cui l’Agente della riscossi one non è soggetto all’esaurimento del potere, potendo sempre provvedere alla notifica RAGIONE_SOCIALE misure cautelari, sussistendone i presupposti sostanziali, ritenendo quindi irrilevante che un’ altra comunicazione di iscrizione ipotecaria fosse stata annullata dalla stessa Corte di secondo grado, con sentenza n. 3409/2022, peraltro non passata in cosa giudicata posto che contro la stessa era stato proposto ricorso per cassazione.
Avverso la decisione del giudice di secondo grado il contribuente propone ricorso per cassazione sulla base di un motivo, cui resiste con controricorso l’ RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso è stato fissato per l ‘adunanza camerale ex art. 380bis .1 c.p.c. del 24 ottobre 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di impugnazione, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. il ricorrente deduce la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 67 -bis del d.lgs. n. 546/1992, per la duplicazione dell’azione svolta dall’Agente della RAGIONE_SOCIALE. Deduce infatti che l’RAGIONE_SOCIALE aveva emesso un’ altra comunicazione di iscrizione ipotecaria, sul presupposto di una parziale identità di cartelle sottese,
che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, con sentenza n. 3409/2022, aveva annullato; se era vero che tale sentenza non era passata in cosa giudicata in quanto oggetto di ricorso per cassazione da parte della difesa erariale, essa aveva pronunciato nel merito della legittimità della comunicazione di iscrizione ipotecaria e, attesa l’esecutività RAGIONE_SOCIALE sentenze RAGIONE_SOCIALE Corti di giustizia tributaria, l’RAGIONE_SOCIALE non poteva emettere nuovo provvedimento in base al medesimo presupposto.
2. Il ricorso va respinto.
In primo luogo, va osservato che l’art. 67 -bis del d.lgs. n. 546/1992 invocato attiene all’efficacia esecutiva della sentenza ma non regola gli effetti di essa in altri giudizi.
Precisato che nel caso in questione l’atto impugnato nei due giudizi è diverso e solo in parte ne sono comuni gli atti presupposti, e che la sentenza n. 3409/2022 ha disposto l’annullamento della precedente comunicazione di iscrizione ipotecaria ma non RAGIONE_SOCIALE cartelle da essa presupposte, la Corte di secondo grado ha condivisibilmente escluso che tale annullamento possa precludere l’emissione di una nuova iscrizione ipotecaria. Tale atto, in linea con l’insegnamento RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte, va riferito ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria (Cass. Sez. U. 18/09/2014, n. 19967), avente funzione di garanzia e cautela del credito tributario.
In secondo luogo, deve darsi atto che con ordinanza emessa all’esito della medesima udienza nel procedimento RG 27331/2022 tra le stesse parti, la sentenza n. 3409/2022 della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, la cui autorità è posta a fondamento dell’unico motivo di ricorso, è stata cassata con rinvio da questa Corte.
Ne deriva l’applicazione del principio, posto dall’art. 336, secondo comma, c.p.c. (applicabile anche al giudizio tributario, ex art. 49 d.lgs.
n. 546 del 1992), per cui la riforma o la cassazione della sentenza impugnata estendono i loro effetti ai provvedimenti ed agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, per cui vengono meno immediatamente sia l’efficacia esecutiva della sentenza impugnata, sia l’efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione (Cass. 19/07/2005, n. 15220; Cass. 21/06/2023, n. 17755).
Ne consegue il rigetto del ricorso, cui segue condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna NOME COGNOME al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese di lite in favore dell’RAGIONE_SOCIALE, spese che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
A i sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME