Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28271 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28271 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17522/2017 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale in calce al ricorso,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale in calce al controricorso,
-controricorrente –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso
PREAVVISO DI ISCRIZIONE IPOTECARIA – IRPEF 2006-2007-2008.
l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-resistente – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 1800/03/2016, depositata il 23 dicembre 2016; udita la relazione della causa svolta nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 19 giugno 2024 dal AVV_NOTAIO;
– Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE per la riscossione RAGIONE_SOCIALE (successivamente divenuta RAGIONE_SOCIALE), in data 5 agosto 2014 procedeva a notificare comunicazione preventiva n. 10376201400000400000 nei confronti di COGNOME NOME, per un credito iscritto a ruolo per IRPEF 2006, 2007 e 20078, per un importo complessivo di € 226.619,87.
Successivamente, con atto in data 30 gennaio 2015 e comunicato il 9 febbraio 2015, RAGIONE_SOCIALE procedeva ad iscrizione di ipoteca esattoriale n. 892 reg. gen. e n. 94 reg. par. nei confronti di COGNOME NOME, ai sensi dell’art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Il contribuente impugnata tale preavviso di iscrizione ipotecaria dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Savona la quale, con sentenza n. 43/03/2016, depositata il 21 gennaio 2016, rigettava il ricorso, condannando il ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite.
Interposto gravame dall’interessato , la Commissione Tributaria Regionale della Liguria, con sentenza n. 1800/03/2016, pronunciata il 14 dicembre 2016 e depositata
in segreteria il 23 dicembre 2016 , rigettava l’appello, compensando le spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME (ricorso notificato il 26 maggio 2017), sulla base di due motivi.
Resiste con controrico rso l’RAGIONE_SOCIALE, subentrata alla RAGIONE_SOCIALE in virtù dell’art. 1 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
L ‘RAGIONE_SOCIALE si è costituita in giudizi ai soli fini della partecipazione all’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 370, comma 1, cod. proc. civ.
Con decreto del 2 aprile 2024 è stata quindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l ‘adunanza in camera di consiglio del 19 giugno 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.
La controricorrente ha depositato memoria.
– Considerato che:
Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi.
1.1. Con il primo motivo COGNOME NOME eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 77 del d.P.R. n. 602/1973, nonché degli artt. 2808 e 2645ter cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.
Deduce, in particolare, il ricorrente che erroneamente la C.T.R. aveva ritenuto l’iscrizione ipotecaria un atto di natura cautelare e non esecutiva, e quindi, come tale, eseguibile sui beni di sua proprietà, nonostante fossero sottoposti a vincolo di destinazione ex art. 2645ter cod. civ., in quanto, comunque, tale atto era finalizzato all’esecuzione forzata, e
quindi non avrebbe potuto essere trascritto, posto che l’esecuzione sugli immobili oggetto di vincolo di destinazione può essere effettuata soltanto con riferimento alle obbligazioni contratte per le finalità per le quali il vincolo è stato costituito.
1.2. Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. nonché dell’art. 2901 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ.
Sostiene, in particolare, il ricorrente che la C.T.R. aveva omesso qualunque decisione in ordine alla questione sollevata fin dal ricorso in primo grado, e cioè che l’unica possibilità per il RAGIONE_SOCIALE della riscossione di iscrivere ipoteca sarebbe stata quella di eliminare il vincolo di destinazione costituito sugli immobili, esercitando la relativa azione revocatoria ordinaria.
Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue.
2.1. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, e sono infondati.
Ed invero, l’iscrizione ipotecaria prevista dal l’art. 77 del d.P.R. n. 602/1973 non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria (cfr. Cass. 1° marzo 2022, n. 6704; Cass. 25 maggio 2016, n. 10794; Cass., sez. un., 18 settembre 2014, n. 19667).
Peraltro, con specifico riferimento al preavviso di iscrizione ipotecaria, questa Corte (cfr. tra le altre Cass. 21 settembre 2021, n. 25600) ha enunciato il principio che «La comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria prevista, a pena di nullità, dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 2-
bis , non ha finalità endoprocedimentale partecipativoistruttoria volta alla migliore definizione dell’interesse pubblico, ma è diretta a consentire al debitore di presentare osservazioni per evitare l’adozione del provvedimento finale (l’iscrizione), nonché finalità extraprocedimentale compulsoria di spingerlo all’adempimento».
Stante la natura meramente cautelare dell’atto di iscrizione ipotecaria, dunque, trattandosi di iscrizione volta a garantire l’adempimento del credito, la possibilità dell’iscrizione non è dunque preclusa dalla circostanza che i beni ipotecati siano assoggettati a vincolo di destinazione ex art. 2645ter cod. civ., fermo restando che, in caso di inizio dell’esecuzione, il debitore potrà eventualmente far valere la non assoggettabilità dei beni ad espropriazione forzata sulla base della destinazione loro impressa.
Da ciò consegue anche l’assoluta non rilevanza della questione riguardante l’eventuale necessità, per l’ente creditore, di promuovere azione revocatoria ordinaria, come sostenuto dal ricorrente.
3. Consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza del ricorrente nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.
Nulla per le spese nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE.
Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare il ricorrente tenuto al pagamento di una somma pari all’importo del contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna COGNOME NOME alla rifusione, in favore dell ‘RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giu dizio, che si liquidano in € 6.000,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per dichiarare il ricorrente tenuto al pagamento di una somma di importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2024.