Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 34127 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 34127 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 25/12/2025
Iscrizione ipotecaria Presupposti del pignoramento -Necessità -Esclusione
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27331/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende, ope legis;
-ricorrente – contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO in forza di procura allegata al controricorso e con il quale elettivamente domicilia in Roma al INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 3409/2022 e pubblicata in data 7 settembre 2022, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 ottobre 2025 dal consigliere dott. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Commissione tributaria regionale (CTR) della Lombardia, accogliendo l’appello di NOME COGNOME contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale (CTP) di Milano che ne aveva respinto il ricorso contro la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. NUMERO_DOCUMENTO, dichiarò la nullità di quest’ultima; in particolare ritenne che l’iscrizione ipotecaria fosse preclusa in tutti i casi in cui era impossibile intraprendere esecuzione forzata ai sensi dell’art. 76 d.P.R. n. 602/1973 e quindi, disgiuntamente, sia nel caso in cui il contribuente sia proprietario di prima casa che nell ‘ ipotesi di credito inferiore a 120 mila euro; ritenne tempestivamente avanzata e incontestata la prima circostanza e comunque, per completezza, provata per tabulas anche la seconda circostanza (specificando la irrilevanza del fatto che tale deduzione non fosse stata dedotta nei motivi di appello).
Contro tale decisione l ‘RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione sulla base di un motivo, cui resiste con controricorso il contribuente.
Il ricorso è stato fissato per l ‘adunanza camerale ex art. 380bis .1 c.p.c. del 24 ottobre 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di impugnazione, proposto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, la difesa erariale deduce la violazione e/o falsa applicazione de gli artt. 76 e 77 d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 12 cd. preleggi; evidenzia l ‘errore della CTR che ha ritenuto la necessità di una lettura combinata degli articoli indicati laddove invece l ‘art. 77, comma 1bis, d.P.R. n. 602/1973, così come modificato dal d.l. n. 69/2013 convertito dalla l. n. 98/2013, statuisce che « L’agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, può iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, anche
quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all’espropriazione di cui all’art. 76 commi 1 e 2, purché l’importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro», incidendo sulla disciplina dell’iscrizione di ipoteca e discostandola notevolmente da quella prevista per l’espropriazione forzata all’art. 76 del d.P.R. cit. Dall’esegesi della disposizione in esame è evidente che, anche se non ricorrono le condizioni per l’espropriabilità di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 76 del medesimo d .P.R., l’Agente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE potrà in ogni caso iscrivere ipoteca, ai fini della tutela del credito, purché l’importo di quest’ultimo sia complessivamente superiore ad euro 20.000. Nel caso di specie, appare pacifico in causa -essendo stato accertato da entrambi i Giudici di merito e mai contestato dal contribuente -che il credito per il quale si procede ammonta a € 29.539,05 e tale circostanza, di per sé sola, è necessaria e sufficiente al fine di iscrivere ipoteca, ex art. 77 cit., a prescindere dalla sussistenza o meno RAGIONE_SOCIALE circostanze di cui al precedente art. 76, commi 1 e 2, rilevanti ai soli fini dell’espropriabilità del bene.
2. Il motivo è ammissibile e fondato.
Il motivo è ammissibile in quanto verte su questione di mero diritto e non implica alcuna richiesta di un nuovo accertamento fattuale.
Il motivo è altresì fondato, in quanto la lettura congiunta degli artt. 76 e 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 svolta dai giudici di appello non è condivisibile.
Come di recente evidenziato da questa Corte (Cass. 11/06/2025, n. 15567 nonché in precedenza Cass. 30/05/2018, n. 13618), nella formulazione attuale degli artt. 76 e 77 d.P.R. n. 602 del 1973, l ‘ipoteca esattoriale rappresenta un presupposto dell’espropriazione immobiliare, espropriazione che non può aversi: a prescindere dall’entità del debito, quando l’unico immobile di proprietà del debitore,
con esclusione RAGIONE_SOCIALE abitazioni di lusso, sia adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risieda anagraficamente (art. 76, comma 1, lettera a, d.P.R. 602/1973); quando l’importo complessivo del credito per cui si procede non supera centoventimila euro (art. 76, comma 1, lettera b, d.P.R. 602/1973); se non sono decorsi almeno sei mesi dall’iscrizione senza che il debito sia stato estinto.
La fattispecie in esame non verte, tuttavia, sulla legittimità dell’espropriazione in danno della contribuente, bensì sui presupposti di iscrivibilità dell’ipoteca prevista, a tutela dei crediti tributari iscritti a ruolo, dall’art. 77 d.P.R. n. 602/1973, che è atto solo preordinato all’esecuzione, avente funzione di garanzia e di cautela .
Tale ipoteca che la legge – di natura speciale – subordina alla condizione dell’inutile decorso del termine indicato (a far data dalla notificazione della cartella) nel primo comma dell’art. 50 d.P.R. cit. (art. 77, comma 1, cit.), può essere iscritta dall’Agente della riscossione, ai sensi dell’art. 77, comma 1bis , del d.P.R. n. 602/1973, come modificato dall’art. 52, comma 1, lett. h), d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla l. 9 agosto 2013, n. 98, applicabile ratione temporis al caso di specie, «anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, … anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all’espropriazione di cui all’art. 76, commi 1 e 2, purché l’importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro».
Ciò peraltro è in linea con l’insegnamento RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite di questa Corte secondo cui l’iscrizione ipotecaria prevista dall’art. 77 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria (Cass. Sez. U. 18/09/2014, n. 19967).
In conclusione, va dunque ribadito il seguente principio di diritto, affermato dalla predetta Cass. n. 15567/2025 : «Ai sensi dell’art. 77, comma 1-bi s, del d.P.R. n. 602/1973 l’Agente della riscossione può procedere all’iscrizione dell’ipoteca anche in assenza dei presupposti per l’espropriazione, come misura di tutela preordinata del credito, non costituendo l’ipoteca, di per sé, atto di inizio della procedura espropriativa».
La Commissione tributaria regionale non s’è attenuta a tali principi, ritenendo invece che anche per l’iscrizione ipotecaria (la cui comunicazione preventiva risale al 2020) occorressero i presupposti dell’espropriazione forzata (richiamando giurisprudenza relativa al previgente testo normativo).
In accoglimento del ricorso, la sentenza va pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la vicenda, anche con riferimento ai motivi che ha dichiarato assorbiti, alla luce del principio di diritto sopra evidenziato e alla quale è demandato di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME