Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25755 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25755 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15120/2021 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (EMAIL), che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato NOME COGNOME
(EMAIL), giusta procura speciale in calce al ricorso.
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ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, domiciliata ex lege in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_SOCIALE, che la rappresenta e difende (ags.commailEMAIL).
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avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di ROMA n. 6211/2020 depositata il 9/12/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2024 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
In data 19.03.2009 l’RAGIONE_SOCIALE iscriveva a carico del contribuente NOME l’ipoteca di cui all’art. 77 del DPR 602/73, a tutela di quanto portato nella cartella n. 09720070140963764000, notificata in data 26.04.2007 ed emessa in relazione al mancato pagamento di tributi erariali per l’anno d’imposta 2002.
1.1. L’iscrizione ipotecaria veniva impugnata dal contribuente con atto di citazione a comparire dinanzi al Tribunale di Velletri, al fine di ottenere il risarcimento del danno -asseritamente subito e consistente nella risoluzione di un contratto preliminarecausato dalla illegittima iscrizione.
In particolare, il contribuente sosteneva che le pretese portate nella cartella di pagamento prodromica all’atto cautelare fossero state pagate nel 2006, in seguito alla notifica di avviso bonario da parte dell’ente impositore, il quale, preso atto dell’intervenuto pagamento, aveva disposto, in data 31.08.2009, lo sgravio RAGIONE_SOCIALE cartella. Pertanto il contribuente lamentava l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE iscrizione ipotecaria, peraltro non preceduta da comunicazione preventiva ed inoltre rappresentava che la condotta colposa dell’ente di esazione aveva comportato la corresponsione -in virtù di contratto preliminare di compravendita sottoscritto in data 30.06.2009 e risolto in ragione dell’iscrizione ipotecaria medio tempore intervenuta -dell’importo di 120.000,00 euro, pari al doppio RAGIONE_SOCIALE caparra confirmatoria
ricevuta dal promissario acquirente.
1.2. Si costituiva resistendo l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE riscossione, affermando che, a fronte RAGIONE_SOCIALE ricezione telematica del provvedimento di sgravio, avvenuta solo in data 31.08.2009, aveva immediatamente provveduto alla chiusura del fascicolo ipotecario con cancellazione dell’iscrizione. Contestava la fondatezza RAGIONE_SOCIALE domanda risarcitoria avversaria, stante la correttezza RAGIONE_SOCIALE propria condotta, la mancata prova del nesso di causalità tra l’iscrizione ipotecaria e la risoluzione del contratto preliminare, l’assenza di prova del danno subito.
Con sentenza n. 402/2015 del 6 febbraio 2015 il Tribunale di Velletri accoglieva la domanda risarcitoria.
Avverso tale sentenza l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE riscossione proponeva appello dinanzi alla Corte di Appello di Roma; si costituiva il contribuente, resistendo al gravame.
3.1. Con la sentenza n. 6211/2020 del 9.12.2020 la Corte di Appello di Roma, accoglieva l’appello e riformava la sentenza di primo grado, escludendo l’esistenza di danno risarcibile.
Avverso tale sentenza NOME propone ora ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1, cod. proc. civ.
Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.
Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo il ricorrente denunzia, in relazione al disposto dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., ‘violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’art. 77 DPR n. 602/1073, all’art. 7, comma 2, lett. u -bis d.l. 70/2011 convertito in legge n. 106/2011 e all’art. 2043 cod. civ.’.
Lamenta l’erroneità RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata, là dove non ha ritenuto che l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria, discendente dalla mancata preventiva comunicazione, configurasse un comportamento colposo RAGIONE_SOCIALE Pubblica Amministrazione.
2. Il motivo è inammissibile.
In primo luogo, con motivazione congrua e scevra da vizi logico-giuridici, la Corte territoriale si è puntualmente confrontata con l’interpretazione data da questa Suprema Corte al combinato disposto dell’art. 77 DPR n. 602/1073 e dell’art. 7, comma 2, lett. u-bis d.l. 70/2011 convertito in legge n. 106/2011, evidenziando che ‘In tema di riscossione coattiva RAGIONE_SOCIALE imposte, l’iscrizione di ipoteca ai sensi dell’art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto incidente in negativo sugli interessi del contribuente, deve essere preceduta, a pena di nullità, anche nel regime anteriore all’entrata in vigore dell’art. 77, comma 2-bis, introdotto con il d.l. n. 70 del 2011, conv. in l. n. 106 del 2011, dalla comunicazione allo stesso dell’intenzione di procedervi e dalla concessione del termine di 30 giorni per consentirgli l’esercizio del diritto di difesa, avendo quest’ultima disposizione valenza meramente interpretativa, perché espressione del più generale principio dell’obbligo di attivare il contraddittorio endoprocedimentale immanente nell’ordinamento tributario, fermo restando che, in quanto avente natura reale, l’ipoteca conserva la propria efficacia finché non ne venga disposta la cancellazione ad opera del giudice’ (Cass., 22/11/2019, n. 30534; Cass., 23/10/2019, n. 27123; Cass., Sez. Un., 18/09/2014, n. 19667).
Peraltro, la Corte territoriale ha precisato che l’iscrizione ipotecaria oggetto di causa è avvenuta in data 19 marzo 2009, quando ancora non era intervenuta la legge n. 106/2011, che ha imposto al concessionario l’obbligo di preventiva comunicazione (p. 6 RAGIONE_SOCIALE sentenza), e che la illegittimità o meno RAGIONE_SOCIALE iscrizione
ipotecaria doveva essere valutata, quanto ai previ adempimenti da espletare da parte dell’agente RAGIONE_SOCIALE riscossione, alla luce del quadro normativo applicabile alla fattispecie ratione temporis , dato che le Sezioni Unite di questa Suprema Corte avevano avuto modo di affermare che ‘Ha carattere innovativo e non interpretativo, ed è quindi privo di efficacia retroattiva, il disposto del D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2, lett. u-bis, convertito con modificazioni nella L. n. 106 del 2011, che ha stabilito che “l’agente RAGIONE_SOCIALE riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento RAGIONE_SOCIALE somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l’ipoteca di cui al comma 1″ (Cass., Sez. Un., 5/04/2012, n. 15746).
In secondo luogo, la Corte di merito ha accertato che ‘Nel caso di specie è pacifico che l’agente abbia proceduto alla iscrizione quando ancora non era stato adottato provvedimento di sgravio’ (p. 4 RAGIONE_SOCIALE sentenza).
Infine, sulla base RAGIONE_SOCIALE suindicate premesse, la Corte d’appello ha sì affermato l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria per mancata preventiva comunicazione, ma ha rigettato l’azione risarcitoria, sull’espresso rilievo dell’assenza di colpa dell’agente RAGIONE_SOCIALE riscossione.
2.1. L’impugnata sentenza si è pertanto conformata, richiamandoli, agli insegnamenti resi da questa Suprema Corte in tema di riscossione coattiva RAGIONE_SOCIALE imposte e di correlata iscrizione ipotecaria, doverosamente coordinandoli con il consolidato principio per cui, quand’anche venga rilevata l’illegittimità dell’azione amministrativa, o meglio, nel caso di specie, dell’omissione RAGIONE_SOCIALE preventiva comunicazione che rende illegittima l’iscrizione dell’ipoteca, l’accertamento RAGIONE_SOCIALE responsabilità RAGIONE_SOCIALE p.a. non può arrestarsi a questo mero dato oggettivo, ma deve accertare il requisito soggettivo del dolo o
RAGIONE_SOCIALE colpa.
Questa Corte ha infatti precisato che ‘In tema di responsabilità civile RAGIONE_SOCIALE P.A., l’ingiustizia del danno non può considerarsi in re ipsa , quale conseguenza dell’illegittimo esercizio RAGIONE_SOCIALE funzione amministrativa o pubblica in generale, dovendo il giudice procedere, in ordine successivo, anche ad accertare se: a) sussista un evento dannoso; b) il danno accertato sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l’ordinamento (a prescindere dalla qualificazione formale di esso come diritto soggettivo); c) l’evento dannoso sia riferibile, sotto il profilo causale, facendo applicazione dei criteri generali, ad una condotta RAGIONE_SOCIALE P.A.; d) l’evento dannoso sia imputabile alla responsabilità RAGIONE_SOCIALE P.A., sulla base non solo del dato obiettivo dell’illegittimità del provvedimento, ma anche del requisito soggettivo del dolo o RAGIONE_SOCIALE colpa’ (Cass., 12/02/2021, n. 3630; Cass., n. 16196 del 20/06/2018; Cass., 25508/2011; Cass. n. 29335/2017).
Il giudice di appello si è quindi scrupolosamente conformato agli insegnamenti di questa Corte, mentre il rilievo RAGIONE_SOCIALE assenza di colpa dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE riscossione -che ha proceduto alla iscrizione in relazione alla disciplina normativa vigente ratione temporis come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità dell’epoca e quando ancora non era stato adottato il provvedimento di sgravio- costituisce motivata valutazione di merito, insindacabile in questa sede (tra le tantissime, v. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34476).
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La peculiarità RAGIONE_SOCIALE questioni trattate e l’alterno andamento dei precedenti gradi di merito impongono l’integrale compensazione tra le parti RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell ‘ art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall ‘ art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALE l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza