Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32936 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32936 Anno 2024
Presidente: COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15865/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE, che la rappresenta e difende;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE e rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CALABRIA n. 3535/2016, depositata il 15/12/2016;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME previa riconvocazione in data 24 ottobre 2024, e viste le conclusioni della Procura generale presso la Corte di cassazione.
FATTI DI CAUSA
NOME ha impugnato l’avvenuta iscrizione di un’ipoteca effettuata su un suo immobile, eccependo di non essere a conoscenza dei titoli fondanti l’iscrizione e di essere, comunque, i beni ipotecati oggetto di un fondo patrimoniale.
La Commissione tributaria provinciale ha rigettato il ricorso, escludendo la proponibilità di un’azione di mero accertamento nell’ambito della giurisdizione tributaria.
La ricorrente ha proposto appello, che è stato accolto dalla Commissione tributaria regionale. Nella sentenza della Commissione tributaria regionale si legge che l’iscrizione ipotecaria è stata inserita tra gli atti impugnabili, elencati nell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, e che deve essere preceduta da una comunicazione preventiva, di cui l’agente della riscossione non ha dimostrato la notificazione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE
Ha resistito con controricorso la contribuente.
La causa è stata trattata in camera di consiglio ed è stata decisa dopo l’adunanza camerale del 25 settembre 2024 e la riconvocazione del 24 ottobre 2024, celebrate con modalità da remoto ai sensi dell’art. 140bis disp.att.cod.proc.civ., come disposto con decreto dal Presidente del collegio.
Risultano depositate memoria della contribuente e conclusioni della Procura Generale, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.RAGIONE_SOCIALE ha dedotto: 1) la violazione degli artt. 18 e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, da cui deriva l’inammissibilità dell’azione proposta avverso un provvedimento di cui non è stato indicato il numero identificativo, che si traduce non in una impugnazione, ma in un’azione di mero accertamento, mentre la contribuente avrebbe dovuto, previo accesso agli atti,
individuare il provvedimento da impugnare; 2) la violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., difettando ogni pronuncia sull’eccezione di parziale difetto di giurisdizione, fondata sulla natura non tributaria di una serie di crediti (sanzioni amministrative), specificamente indicati nel ricorso per cassazione, e la conseguente erroneità della decisione, che non avrebbe potuto e dovuto essere adottata in ordine a tali crediti e che è del tutto immotivata sul punto; 3) la violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., avendo il giudice di secondo grado posto a fondamento della decisione eccezioni non riproposte dalla contribuente in appello e, cioè, quella di omessa notifica delle cartelle di pagamento e di omessa notifica dell’avviso di iscrizione ipotecaria.
Non merita accoglimento il primo motivo, avente ad oggetto la mancata identificazione del provvedimento impugnato, da cui, secondo la prospettazione della ricorrente, deriverebbe la improponibilità della domanda introduttiva del giudizio («la contribuente ha impugnato il provvedimento solo a seguito del rilascio di una visura ipotecaria e di tale provvedimento non ha indicato, in violazione della disposizione di cui all’art. 18 d.lgs. n. 546 del 1992, il numero identificativo, né alcun altro elemento, non avendo nemmeno tentato di esercitare il diritto di accesso per ottenere copia dello stesso»).
La mancata indicazione del numero identificativo dell’iscrizione ipotecaria non si traduce nella impossibilità di individuare il provvedimento impugnato e, dunque, non può avere alcuna conseguenza sulla proponibilità o validità della domanda, di cui può, al più, comportare una mera irregolarità.
In ordine al secondo motivo, con cui si è dedotta la violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., in ordine all’omessa pronuncia sull’eccezione di parziale difetto di giurisdizione, occorre premettere che il giudicato implicito sulla giurisdizione si forma tutte le volte in cui la causa sia stata decisa nel merito, con esclusione delle sole
decisioni che non contengano statuizioni implicanti l’affermazione della giurisdizione. Ne consegue che la preclusione da giudicato non può scaturire da una pronuncia che non contenga alcuna statuizione sull’attribuzione o sulla negazione del bene della vita preteso, ma si limiti a risolvere questioni giuridiche strumentali all’attribuzione del bene controverso (Cass., Sez. U, 19 marzo 2020, n. 7454). Pertanto, nel caso in esame, in cui la decisione di primo grado, con cui è stata ritenuta improponibile la domanda della contribuente, qualificata di mero accertamento, non contiene alcuna statuizione, neppure implicita, sulla giurisdizione, la relativa eccezione di difetto di giurisdizione è rimasta legittimamente assorbita in primo grado ed è stata, pertanto, correttamente oggetto di mera riproposizione in appello (v. Cass., Sez. U., 12 maggio 2017, n. 11799, secondo cui, in tema di impugnazioni, qualora un’eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un’enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d’appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all’esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, secondo comma, cod.proc.civ. per il giudicato interno formatosi ai sensi dell’art. 329, secondo comma, cod.proc.civ., né è sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure, fermo restando che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rende irrilevante in appello l’eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice, non ne impedisce a quest’ultimo l’esercizio ex art. 345, secondo comma, cod.proc.civ.).
3.1.Passando all’esame della censura, deve rilevarsi che la ricorrente, nonostante l’erronea intitolazione attribuita con il rinvio all’art. 112 cod.proc.civ., ha sostanzialmente lamentato il difetto di giurisdizione del giudice tributario su alcuni crediti oggetto delle cartelle e l’erroneità della pronuncia nel merito, oltre all’omessa motivazione in ordine al rigetto implicito dell’eccezione di giurisdizione. In proposito deve ricordarsi che l’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360, primo comma, cod.proc.civ., né determina l’inammissibilità del ricorso, se dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato (Cass., Sez. 5, 7 novembre 2017, n. 26310).
La censura deve, pertanto, essere ricondotta all’art. 360, primo comma, n. 1, cod.proc.civ.
3.2. Tuttavia, il motivo, anche così riqualificato, non merita accoglimento.
In primo luogo, in base all’interpretazione degli atti processuali ed alle difese della contribuente, emerge che la presente impugnazione è limitata solo ed esclusivamente ai crediti tributari e non a quelli di natura non tributaria. La contribuente ha, difatti, dedotto che l’iscrizione ipotecaria, impugnata in questa sede, non contiene alcuna indicazione dei crediti a cui è riferita ed in particolare del suo collegamento a crediti non tributari, essendo, al contrario, pacifico il suo collegamento ad alcuni crediti tributari, a cui risulta circoscritto il presente giudizio (come chiaramente dedotto nella memoria depositata in primo grado in replica all’eccezione di difetto parziale di giurisdizione).
L’ultima censura, avente ad oggetto l’ultra -petizione, è infondata.
Dall’esame del ricorso introduttivo (anche per come trascritto nell’odierno ricorso) si evince che la contribuente ha lamentato sin dall’instaurazione del giudizio l’omessa notifica delle cartelle e della
comunicazione ipotecaria – «nessuna cartella di pagamento è mai stata notificata e/o validamente al defunto sig.NOME COGNOME né all’odierna ricorrente, erede»; «pur rientrando il provvedimento amministrativo di iscrizione di ipoteca…nel novero degli atti destinati al contribuente, certamente lesivi della sua sfera giuridica …, Equitalia ETR s.p.a. …non ha indirizzato alcuna delle pur dovute comunicazioni», a cui, secondo la corretta interpretazione del giudice di merito, è stato ricondotto il preavviso.
A ciò si aggiunga che, in tema di appello, la regola per cui le domande non esaminate perché ritenute assorbite, pur non potendo costituire oggetto di motivo d’appello, devono comunque essere riproposte ai sensi dell’art. 346 c.p.c., non trova applicazione in caso di impugnazione della decisione che ha giudicato inammissibile il ricorso di primo grado, la quale costituisce comunque manifestazione di volontà di proseguire nel giudizio, con implicita riproposizione della domanda principale, specialmente quando tale volontà sia anche chiaramente espressa con l’esplicito rinvio, nelle conclusioni dei motivi di appello, al ricorso introduttivo, non avendo altrimenti alcuna valida e concreta ragione la sola impugnativa della questione pregiudiziale di rito (Cass., Sez. 5, 19 gennaio 2018, n. 1322 e Cass., Sez. 5, 18 dicembre 2019, n. 33580).
5.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in euro 7.500,00, oltre ad euro 200,00 per esborsi ed oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge;
ai sensi dell’art.13, comma 1quater , del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1bis dello stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 25/09/2024.