Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 22655 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 22655 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/08/2024
Oggetto: iscrizione ipote- caria
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4522/2017 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (PEC: EMAIL), elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO in INDIRIZZO INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sez. staccata di Lecce, n. 1870/22/16, depositata l’11 .7.2016 e non notificata.
Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 4 luglio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sez. staccata di Lecce, veniva rigettato l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce n. 330/5/2012 di accoglimento del ricorso introduttivo proposto da NOME COGNOME.
Quest’ultimo aveva ad oggetto la comunicazione di iscrizione ipotecaria n.1955 Reg. Gen. n.380 Reg. Part., effettuata sugli immobili siti in Fasano (BR) identificati nel NCT al Foglio 108, particelle 51, 120 e 281, per l’importo di euro 199.138,98, a garanzia del debito iscritto a ruolo pari a euro 99.569,49, portato dalla cartella di pagamento n.0592007007388512001, notificata in data 05.04.2007 e non impugnata.
La contribuente contestava di aver ricevuto la notifica della cartella e il giudice riteneva da un lato non provata la circostanza che la cartella fosse intestata a NOME COGNOME e, dall’altro, che il marito fosse l’unico soggetto obbligato al pagamento del debito considerato e, deceduto costui, la ricorrente aveva rinunciato all’eredit à del coniuge. Il giudice d’appello confermava tale esito decisorio.
Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per Cassazione l’agente della riscossione, affidato a tre motivi. La contribuente ha
depositato in data 30.4.2024 controricorso. L ‘agente della riscossione deposita il 24.6.2024 memoria illustrativa. In data 2.7.2024 NOME COGNOME ha a sua volta depositato memoria illustrativa al controricorso.
Considerato che:
In via pregiudiziale dev’essere dichiarata l’inammissibilità del controricorso, depositato il 30.04.2024 a fronte dell’avvenuta perfezione della notificazione del ricorso in data 10.2.2017 come si legge nel controricorso stesso, e dell’ avvenuta iscrizione a ruolo il 24.2.2017. Non è stato rispettato il termine previsto dall’art.370 cod. proc. civ. applicabile ratione temporis , ossia il termine perentorio di 20 giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso. Egualmente, è inammissibile per tardività anche la memoria illustrativa depositata da NOME COGNOME a ridosso dell’adunanza camerale in data 2.7.2024.
Con il primo motivo, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., viene prospettata la nullità della sentenza per erronea valutazione della documentazione allegata dall’agente della riscossione – validità probatoria dell’estratto di ruolo e dell’avviso di ricevimento- nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 12, commi 1 e 3, e 25 del d.P.R. n.602/73; dell’art. 5, comma 5, D.L. 31/12/1996 m.669; dell’art. 1 del D.M. n.321/99. Il giudice avrebbe omesso di esaminare e valutare la documentazione prodotta da RAGIONE_SOCIALE, già nel fascicolo di parte di primo grado, errando nella statuizione fondata su circostanze dedotte e non provate dalla contribuente in primo grado.
Il motivo, anche nella parte in prospetta una violazione di legge, introduce nel giudizio una censura motivazionale che, oltre ad essere inammissibile perché chiaramente diretta a rivalutare in sede di legittimità il materiale probatorio, è inammissibile anche perché meritale.
Il motivo, ulteriore e concorrente profilo di inammissibilità, non può trovare ingresso alla luce del doppio rigetto della prospettazione di
parte contribuente sia in primo sia secondo grado. Infatti, l’abrogazione dell’art. 348-ter cod. proc. civ., già prevista dalla legge delega n.206/2021 attuata per quanto qui interessa dal d.lgs. n.149/2022, ha comportato il collocamento all’interno dell’art. 360 cod. proc. civ. di un terzo comma, con il connesso adeguamento dei richiami, il quale ripropone la disposizione dei commi quarto e quinto dell’articolo abrogato e prevede l’inammissibilità del ricorso per cassazione per il motivo previsto dal n. 5 dell’art. 360 citato, ossia per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Il ricorrente non ha dimostrato che le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello sono state tra loro diverse (cfr. Sez. 1, n. 26774 del 22/12/2016).
Con il secondo motivo, in rapporto all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art.112 cod. proc. civ. e dell’art.21 d.lgs. n.546/92. La sentenza sarebbe viziata per omessa statuizione sull’eccezione di inammissibilità del ricorso in primo grado per intervenuta decadenza della contribuente dal promuovere l’azione ex art. 21 del d.lgs. n.546/1992 essendo stata correttamente notificata la cartella di pagamento sottostante l’iscrizione a ruolo .
Il motivo è incongruente con l’oggetto del processo oltre che destituito di fondamento , perché l’atto impugnato non è la cartella di pagamento tout court , bensì la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 1955 reg. gen. per un importo di euro 199.138,98 a garanzia del debito iscritto a ruolo pari ad euro 99.569,46 notificato a NOME COGNOME in data 28.07.2010. Con riferimento a tale, atto, il ricorso introduttivo del giudizio in primo grado, notificato il 14.09.2010, è tempestivo.
Con il terzo motivo di ricorso, ex art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ., si censura la nullità della sentenza per violazione dell’art.112 e dell’art. 101 cod. proc. civ. per aver la sentenza impugnata omesso di statuire sull’eccezione di carenza di legittimazione
passiva dell’Agente della Riscossione, con riferimento al merito della questione (formazione e trasmissione del ruolo), e sulla richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE.
Il motivo è inammissibile. In disparte dal fatto che la contribuente non ha neppure interesse a far valere l’omessa pronuncia del giudice di primo e di secondo grado sulla questione, dal momento che la questione è stata posta solo dall’agente della riscossione in sede di costituzione in giudizio davanti alla CTP, la questione sottostante è priva di fondamento in radice, poiché ai fini del decidere è oggetto di contestazione fin dal ricorso introduttivo anche la validità della notifica della cartella di pagamento, attività certamente di competenza dell’agente della riscossione che, quindi, ha piena legittimazione a contraddire.
8. In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato e, considerato che la controricorrente non si è tempestivamente costituita, nessun provvedimento dev’essere adottato sulle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso.
Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso il 4.7.2024