Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 32197 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 5 Num. 32197 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8519/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE -RISCOSSIONE, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CTR LAZIO n. 4846/2019 depositata il 14/08/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
L’Agente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di Latina notificava, in data 2 maggio 2016, a NOME COGNOME la comunicazione di iscrizione ipotecaria n. 05720152090000207002, stante il mancato pagamento di numerose cartelle esattoriali, per il complessivo importo di €. 23.505,18.
Con ricorso proposto in data 10/06/2016 il contribuente adiva la CTP di Latina per l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa citata misura cautelare, evidenziando che la stessa era stata preceduta dalla notificazione RAGIONE_SOCIALEa comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. NUMERO_CARTA, oggetto di istanza ex L. 228/2012 inviata a mezzo raccomandata a/r n. 149526894863 del 28/09/2015, per cui -in tesil’agente avrebbe dovuto sospendere ogni attività di RAGIONE_SOCIALE, ivi compresa l’azione cautelare.
Si costituiva l’Agente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, che nel rilevare la correttezza RAGIONE_SOCIALE‘attività riscossiva stante l’intervenuta regolare notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle esattoriali de quibus , non pagate e non opposte nei termini di legge, con conseguente definitività RAGIONE_SOCIALEa pretesa ivi contenuta, eccepiva l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda di parte ricorrente, atteso che le medesime contestazioni erano già state sollevate nel giudizio promosso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Latina (di cui al n. R.G. 1154/2016), avente ad oggetto l’intimazione di pagamento n. 05720169003962790/000. 3. Con sentenza n. 579/03/2017, depositata il 12/05/2017, la CTP di Latina ‘rilevato che tale iscrizione ipotecaria è stata emessa a seguito di cartelle, regolarmente notificate e mai impugnate’ respingeva il ricorso, evidenziando la tardività RAGIONE_SOCIALE contes tazioni relative all’iscrizione ipotecaria poiché il contribuente, a seguito RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALEa comunicazione preventiva avvenuta in data 25/09/2015, nulla aveva eccepito e contestato. 4. A seguito RAGIONE_SOCIALE‘appello di parte contribuente la CTR del Lazio, con sentenza n. 4846/19/2019, depositata il 14/08/2019, rilevata l’ammissibilità RAGIONE_SOCIALEa costituzione in giudizio di RAGIONE_SOCIALE mediante legale del libero foro, rigettava l’impugnazione.
4.1. Nel disattendere tutte le censure formulate da parte ricorrente osservava che dall’esame RAGIONE_SOCIALE copie RAGIONE_SOCIALE relate di notifica, si evinceva che, le cartelle di pagamento in esse richiamate, erano state sempre notificate; evidenziava, altresì, che, pur ammettendo la non corrispondenza RAGIONE_SOCIALEa firma apposta sulle relate di notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, nel caso specifico
non si era trattato, come giustamente ritenuto dalla CTP, di un ricorso avverso l’avviso di iscrizione ipotecaria, che non risultava essere stato impugnato, ma RAGIONE_SOCIALEa vera e propria iscrizione ipotecaria, per cui non si comprendeva per quale motivo venivano sollevate eccezioni che, al contrario, andavano riferite all’avviso di iscrizione ipotecaria, che non essendo stato fatto oggetto di ricorso, era divenuto definitivo.
NOME COGNOME propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
NOME resiste con controricorso
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte ricorrente deduce, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 39 d.lgs. 546/1992, lamentando che, erroneamente, la CTR non aveva sospeso il giudizio nonostante la proposizione RAGIONE_SOCIALEa querela di falso avverso le relate di notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento sottese all’iscrizione ipotecaria impugnata.
Con il secondo motivo di ricorso lamenta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 c.p.c. nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, commi 535-543 l. 228/2012 lamentando che erroneamente i giudici di appello non avevano considerato la circostanza che il provvedimento di iscrizione ipotecaria era stato adottato durante la sospensione del procedimento esecutivo disposta dalla L. 228/2012, sospensione (asseritamente) operante nel caso di specie a seguito RAGIONE_SOCIALEa ‘impugnazione’ del preavviso di iscrizione ipotecaria.
Col terzo motivo deduce, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, nn. 3 e c.p.c., violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, commi 535 -543, l. 228/2012 lamentando il vizio di omessa pronunzia per non avere la CTR rilevato che l’attività RAGIONE_SOCIALE‘ente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE sarebbe avvenuta pendente la sospensione prevista dalla L. 228/2012, con ciò ignorando le censure del contribuente.
Con il quarto motivo deduce, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 8 d.l. 193/2016 per avere la CTR
ritenuto ammissibile la costituzione in giudizio RAGIONE_SOCIALE‘Ente riscossore mediante avvocato del libero foro.
Col quinto motivo di ricorso eccepisce, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, commi 535-543 l. 228/2012 lamentando che la CTR non aveva in alcun modo esaminato le proprie doglianze in ordine alla invalidità RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento prodromiche all’avviso di iscrizione ipotecaria impugnato, non tenendo in alcuna considerazione la documentazione attestante la querela di falso proposta avverso le cartelle de quibus oggetto di impugnazione in altro procedimento tributario che era stato sospeso.
Il primo motivo è da ritenere inammissibile per violazione del principio di autosufficienza.
Occorre richiamare il principio per cui l’esame degli atti del giudizio di merito da parte del giudice di legittimità, ove sia denunciato un “error in procedendo”, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo di censura, sicché, laddove sia denunciata la violazione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di sospendere il processo tributario, a seguito RAGIONE_SOCIALEa proposizione di querela di falso contro le relazioni di notificazione degli atti impositivi impugnati, è necessario che nel ricorso stesso siano riportati, nei loro esatti termini, il testo RAGIONE_SOCIALEa querela di falso ed il verbale di udienza relativo al suo deposito davanti al giudice che non ha disposto la sospensione del processo. (Cass., 28/03/2012, n. 5036; conf. Cass. 26/04/2017, n. 10272).
6.1. In ragione RAGIONE_SOCIALEa carenza in termini di allegazione la censura in esame va ritenuta inammissibile, in disparte la questione relativa alla omessa presentazione RAGIONE_SOCIALEa querela di falso nel corso del presente giudizio.
Il secondo ed il terzo motivo, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, sono inammissibili o comunque manifestamente infondati.
7.1. A prescindere da profili di omessa pronunzia sulla chiesta sospensiva (istanza che può ritenersi implicitamente respinta) va osservato che che in tema di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE imposte, la domanda di sospensione ex art. 1,
comma 538, l. n. 228 del 2012, al fine di essere idonea a determinare l’effetto sospensivo in attesa RAGIONE_SOCIALEa riposta da parte del creditore RAGIONE_SOCIALEa pretesa fiscale, deve essere tempestivamente depositata rispetto al termine di novanta giorni fissato dalla predetta norma e deve contenere la specifica richiesta del contribuente di sospensione del procedimento di RAGIONE_SOCIALE, non potendo ritenersi equipollente a tali fini una generica istanza di annullamento d’ufficio RAGIONE_SOCIALEa pretesa creditoria. (Cass. Sez. 5, 20/05/2025, n. 13501, Rv. 675066 – 01), sicché parte contribuente avrebbe dovuto dimostrare di avere tempestivamente presentato una rituale e tempestiva istanza di sospensione, apparendo sul punto il ricorso non autosufficiente. 8. Il quarto motivo non coglie nel segno.
La questione RAGIONE_SOCIALE‘ammissibilità RAGIONE_SOCIALEa costituzione in giudizio RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE, a mezzo di un legale del libero foro, in particolare, RAGIONE_SOCIALEa sua rappresentanza in giudizio, sotto il profilo dei limiti RAGIONE_SOCIALE‘obbligatorietà del patrocinio autorizzato da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o, in alternativa, RAGIONE_SOCIALEa facoltatività di questo su di un piano di piena parità, salva la volontaria autolimitazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE in sede di convenzione con l’RAGIONE_SOCIALE, con l’avvalimento di avvocati del libero foro, è stata affrontata più volte da questa Corte.
In ordine alla normativa di riferimento, occorre muovere dall’art. 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 2016, n. 225, il quale dispone che: « L’ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 43 del testo unico RAGIONE_SOCIALE leggi e RAGIONE_SOCIALE norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e sull’ordinamento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto RAGIONE_SOCIALE previsioni di cui agli
articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sentito l’ente, può assumere direttamente la trattazione RAGIONE_SOCIALEa causa. Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 ».
Vanno, quindi, richiamate le seguenti disposizioni: – l’art. 43 del T.U. RAGIONE_SOCIALE leggi e RAGIONE_SOCIALE norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e sull’ordinamento RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, di cui al r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, in forza del quale: « L’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali di Amministrazioni pubbliche non statali ed Enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, sempre che ne sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con Regio decreto. Le disposizioni e i provvedimenti anzidetti debbono essere promossi di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le RAGIONE_SOCIALE. Qualora sia intervenuta l’autorizzazione, di cui al primo comma, la rappresentanza e la difesa nei giudizi indicati nello stesso comma sono assunte dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo RAGIONE_SOCIALE o con le regioni. Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza. Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese agli enti regionali, previa deliberazione degli organi competenti »; -il comma 5 RAGIONE_SOCIALE‘ art. 1 del d.l. n. 193 del 2016, il quale, al quarto periodo, recita: « Il comitato di gestione, su proposta del presidente, delibera le modifiche allo statuto e gli atti di carattere generale
che disciplinano l’organizzazione e il funzionamento RAGIONE_SOCIALE‘ente, bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnano il bilancio RAGIONE_SOCIALE‘ente per importi superiori al limite fissato dallo statuto »; – gli artt. 4 e 17 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il primo dei quali recita: « L’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela RAGIONE_SOCIALE‘ambiente ed efficienza energetica »; -l’art. 11, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dall’art. 9, comma 1, lett. d), del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, secondo cui: «L’ufficio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché RAGIONE_SOCIALE‘agente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, nei cui confronti è proposto ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata. Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato ».
Sulla materia è intervenuta, poi, una norma di interpretazione autentica, l’art. 4novies del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, secondo cui: « Il comma 8 RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si interpreta nel senso che la disposizione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l’RAGIONE_SOCIALE, per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei giudizi a quest’ultima riservati su base convenzionale; la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità RAGIONE_SOCIALEa stessa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ad assumere il patrocinio ».
Il quadro normativo di riferimento normativo è completato da: il regolamento di amministrazione RAGIONE_SOCIALE‘odierna ricorrente, deliberato dal Comitato di gestione (previsto dalla norma istitutiva e disciplinato dall’art. 6 RAGIONE_SOCIALE Statuto) il 26 marzo 2018 e approvato dal RAGIONE_SOCIALE il 19 maggio 2018 ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 60 del d.lgs. n. 300 del 1999; il protocollo d’intesa del 6 luglio 2017, stipulato tra l’RAGIONE_SOCIALE e la ricorrente, attuativo RAGIONE_SOCIALE‘art. 1, comma 8, primo periodo, d.l. n. 193 del 2016; il regolamento-bando RAGIONE_SOCIALEa ricorrente per la costituzione e la gestione RAGIONE_SOCIALE‘elenco degli avvocati per l’affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio, coerente con i principi del codice dei contratti pubblici secondo le indicazioni fornite dalla RAGIONE_SOCIALE Anticorruzione (Delibera n. 1158 del 9 novembre 2016).
Le Sezioni Unite (vedi Cass., Sez. U, n. 30008 del 19/11/2019) in materia hanno chiarito che, con l’introduzione RAGIONE_SOCIALEa convenzione sopra richiamata, non vi è alcun rapporto di regola ad eccezione tra avvalimento RAGIONE_SOCIALE‘avvocatura erariale e di avvocati del libero foro, ma semplicemente l’applicazione RAGIONE_SOCIALE due facoltà in ragione RAGIONE_SOCIALEa classificazione RAGIONE_SOCIALE possibili evenienze in due categorie, ovvero, le ipotesi in cui la fattispecie rientra tra quelle oggetto RAGIONE_SOCIALEa convenzione e tutte le altre. La pronuncia ha specificato che: in caso di sussunzione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie entro la prima categoria, dunque, nelle ipotesi contemplate dalla convenzione, è normale l’avvalimento del patrocinio autorizzato, salvi i casi di specifica e motivata delibera per l’avvalimento di avvocato del libero foro, da adottarsi appunto nel caso concreto e con le modalità di cui al quarto comma. In ogni altro caso, è normale invece l’avvalimento di avvocati nel libero foro (sia pure nel rispetto dei criteri del codice dei contratti pubblici e di quelli oggetto di appositi atti di carattere generale di cui al comma quinto RAGIONE_SOCIALE‘art. 1).
E’ stato, così, in modo del tutto condivisibile affermato che in tutti i casi non espressamente riservati all’RAGIONE_SOCIALE erariale su base convenzionale è possibile per l’RAGIONE_SOCIALE avvalersi anche di avvocati del libero foro, secondo
un meccanismo sostanzialmente automatico: a) se la convenzione riserva all’RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE la difesa e rappresentanza in giudizio, l’RAGIONE_SOCIALE può evitarla solo in caso di conflitto, oppure alle condizioni RAGIONE_SOCIALE‘art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933 (cioè adottando la delibera motivata e specifica e sottoposta agli organi di vigilanza), oppure ancora ove l’RAGIONE_SOCIALE erariale si renda indisponibile; b) se, invece, la convenzione non riserva all’RAGIONE_SOCIALE erariale la difesa e rappresentanza in giudizio, non è richiesta l’adozione di apposita delibera od alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro scegliere in applicazione dei criteri generali di cui agli atti di carattere generale di cui al quinto comma e nel rispetto dei principi del codice dei contratti pubblici); c) in tutti i casi è in facoltà RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di avvalersi e farsi rappresentare anche da propri dipendenti delegati pure davanti ai giudici di pace e ai tribunali, per di più nulla essendo innovato quanto alle già raggiunte conclusioni per ogni altro tipo di contenzioso (nello stesso senso, successivamente, Cass. Sez. 5, n. 31241 del 29/11/2019; Cass., Sez. 6 – 5, n. 24967 del 19/08/2022).
Nel protocollo d’ intesa stipulato tra l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e l’odierna parte ricorrente in data 5 luglio 2017 è, in particolare, previsto che: «L’RAGIONE_SOCIALE assume il patrocinio RAGIONE_SOCIALE‘Ente nei seguenti casi: – azioni risarcitorie (con esclusione di quelle radicate innanzi al Giudice di Pace anche in fase di appello); – azioni revocatorie, di simulazione e ogni altra azione ordinaria a tutela dei crediti affidati in RAGIONE_SOCIALE; – altre liti innanzi al Tribunale Civile e alla Corte di Appello Civile, nelle ipotesi in cui sia parte anche un ente difeso dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; – liti innanzi alla Corte di Cassazione Civile e Tributaria. L’Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: – liti innanzi al Giudice di Pace (compresa la fase di appello); – liti innanzi alle Sezioni Lavoro di Tribunale e Corte d’Appello; – liti innanzi alle Commissioni Tributarie».
Sulla base di quanto precedentemente esposto, si deve ritenere che, nella specie, ricorra l’ipotesi per la quale la convenzione ha previsto per la rappresentanza in giudizio RAGIONE_SOCIALE‘ agente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE il ricorso alternativo ai propri dipendenti o ad avvocati del libero foro (come avvenuto). In tale ipotesi, non è richiesta l’adozione di apposita delibera od alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro, precisandosi che un simile evidente automatismo RAGIONE_SOCIALEa sussunzione entro l’una o l’altra categoria esclude, in radice, la necessità di ogni formalità, tra cui l’adozione di delibere o determinazioni e le relative produzioni documentali, ivi compresa quella RAGIONE_SOCIALEa convenzione o dei regolamenti interni, siccome tutti adeguatamente pubblicizzati e reperibili senza difficoltà dal pubblico indifferenziato RAGIONE_SOCIALE potenziali controparti. In altri termini, si deve ritenere che risulti postulata, anche solo implicitamente allegata, la sussistenza dei relativi presupposti con la semplice diretta formazione RAGIONE_SOCIALE‘atto da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE o, nell’alternativa evenienza, nel conferimento RAGIONE_SOCIALEa procura ad avvocato del libero foro, in dipendenza di un atto meramente interno RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE che si è determinata ad agire o a resistere in giudizio, del quale non vi è necessità di alcuna specifica o separata documentazione od allegazione, nemmeno nel giudizio di legittimità. (Cass., Sez. U, n. 30008 del 19/11/2019, cit., in senso conforme, v. Cass. Sez. 3, n. 36498 del 24/11/2021; Cass., Sez. 6 – 1, n. 16314 del 10/06/2021; Cass. Sez. 3, n. 26531 del 20/11/2020).
8. Il quinto motivo è anch’ esso inammissibile.
Parte ricorrente assume che le medesime cartelle erano state impugnate con querela di falso ed il relativo giudizio era stato sospeso, ma di ciò non offre prova.
Sebbene la sospensione necessaria del processo, di cui all’art. 295 c.p.c., è applicabile anche al processo tributario, qualora risultino pendenti, davanti a giudici diversi, procedimenti legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità, tale che la definizione RAGIONE_SOCIALE‘uno costituisca indispensabile
presupposto logico-giuridico RAGIONE_SOCIALE‘altro, nel senso che l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘antecedente venga postulato con effetto di giudicato, in modo che possa astrattamente configurarsi l’ipotesi di conflitto di giudicati. (Cass. Sez. 5, 31/01/2024, n. 2942, Rv. 670254 – 01), la censura non è autosufficiente in quanto il ricorrente, a tacer d’altro, avrebbe dovuto dimostrare, mediante adeguate allegazioni, che si trattava RAGIONE_SOCIALE medesime cartelle
Conseguentemente il ricorso deve essere rigettato e parte ricorrente va condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità liquidate in favore di parte controricorrente come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente a rifondere all’ agente RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE controricorrente le spese del giudizio di legittimità liquidate in € 2.410,00 per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito; visto l’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione Tributaria, in data 28 ottobre 2025
Il Presidente (NOME COGNOME)