Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 27654 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 27654 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso 3087/2017 proposto da:
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE), nato a Palanzano (PR) il DATA_NASCITA e residente in Palanzano (INDIRIZZO), frazione Ranzano, alla INDIRIZZO, rappresentato e difeso, come da procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE) del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Parma, al INDIRIZZO (fax: NUMERO_TELEFONO; pec: EMAIL);
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) con sede legale in Roma, alla INDIRIZZO (C.F. e P.IVA: P_IVA), in persona del procuratore pro tempore Dr. NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE; PEC:
Iscrizione ipotecaria
EMAIL; FAX: NUMERO_TELEFONO) ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, sito in Roma alla INDIRIZZO, giusta procura speciale in calce al al controricorso;
– controricorrente –
-avverso la sentenza n. 2024/2016 emessa dalla CTR Emilia-Romagna in data 18/07/2016 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che
COGNOME NOME impugnava l’iscrizione ipotecaria notificatagli per non aver pagato l’importo di euro 146.243,35 relativo ad atti impositivi elencati nel prospetto accompagnatorio della comunicazione stessa.
La CTP di Parma rigettava il ricorso.
Sull’impugnazione del contribuente, la CTR della Emilia -Romagna rigettava il gravame, affermando che dal dettaglio degli addebiti descritto a tergo della comunicazione di iscrizione ipotecaria si desumeva con chiarezza l’entità e la natura dei carichi affi dati e dei debiti residui, di non avere la giurisdizione per i crediti, non aventi natura tributaria, iscritti a ruolo da RAGIONE_SOCIALE a favore dell’RAGIONE_SOCIALE, dell’RAGIONE_SOCIALE e di altri enti pubblici e che l’iscrizione impugnata veniva preparata in confo rmità ad un apposito decreto che non prevedeva la sottoscrizione autografa dell’atto, poiché la sua provenienza risultava inequivocamente dall’intestazione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME sulla base di quattro motivi. RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Considerato che
Preliminarmente destituita di fondamento è l’eccezione di improcedibilità del ricorso, ai sensi del primo comma dell’art. 369 cod. proc. civ., sollevata dalla resistente.
Invero, ai fini della verifica del tempestivo deposito del ricorso per cassazione, quando il ricorrente si sia avvalso del servizio postale, assume rilievo la data di consegna all’ufficio postale del plico da recapitare alla cancelleria della Corte di cassazione, dovendo in tal caso ritenersi che
l’iscrizione a ruolo sia avvenuta in tale data, non assumendo rilievo che il plico pervenga a destinazione dopo il decorso del termine di venti giorni di cui all’art. 369 c.p.c. (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 684 del 18/01/2016). In particolare, al fine di stabilire la tempestività, ai sensi dell’art. 369, primo comma, cod. proc. civ., del deposito del ricorso per cassazione inviato a mezzo posta, deve tenersi conto, ai sensi dell’art. 134 disp. att. cod. proc. civ., come modificato dall’art. 3 della legge 7 febbraio 1979 n. 59 (norma priva di efficacia retroattiva), della data di spedizione del plico risultante dal timbro impresso dall’ufficio postale di partenza, e non già della data del suo arrivo in cancelleria. (Sez. U, Sentenza n. 7013 del 21/06/1995).
Orbene, nel caso di specie, risulta dagli atti che, sebbene la iscrizione a ruolo effettivamente sia intervenuta dopo i venti giorni, il plico contenente il ricorso è stato spedito per posta tempestivamente.
Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., per non essersi la CTR pronunciata su punti decisivi della controversia, con conseguente difetto di motivazione in violazione degli artt. 111 Cost., 132 (cod. proc. civ.) e 36 d.lgs. n. 546/1992.
2.1. Il motivo si rivela inammissibile.
Invero, premesso che il ricorrente si duole della omessa pronuncia, da parte della CTP, su una serie di doglianze che avrebbe formulato con il ricorso introduttivo del giudizio, in violazione del principio di autosufficienza, il medesimo ha omesso di trascrivere sia il detto ricorso che, soprattutto, l’atto di appello, onde porre questo Collegio nelle condizioni di verificare se avesse ritualmente e tempestivamente, dapprima, sollevato sin dall’inizio le dette censure e, poi, riproposto le stesse sotto forma di motivi di gravame.
Inoltre, si è al cospetto di una cd. doppia conforme, sicchè è preclusa la possibilità di denunciare vizi motivazionali, né il ricorrente ha dedotto che le decisioni emesse all’esito dei gradi di merito si fondavano in realtà su differenti ragioni in fatto.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la ‘Violazione dell’art. 360 n.
5 c.p.c.’, per non aver la CTR affermato l’illegittimità del preavviso di iscrizione ipotecaria per anatocismo (richiedendo, ex art. 1283 c.c., il riconoscimento degli interessi anatocistici una specifica domanda, autonoma e distinta rispetto a quella volta ad ottenere il riconoscimento degli interessi principali) e per omessa indicazione dettagliata, nelle cartelle esattoriali, delle modalità di determinazione degli interessi.
3.1. Il motivo è inammissibile.
Invero, anche a voler prescindere dal rilievo per cui nella rubrica del motivo difetta del tutto l’indicazione (prescritta dall’art. 366 c.p.c. a pena di inammissibilità del ricorso) delle norme di diritto su cui si fonda, da un lato, non essendovene cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente avrebbe dovuto indicare con precisione in quale fase e con quale atto processuale avesse tempestivamente sollevato la questione degli interessi anatocistici. Dall’altro lato, il contribuente ha, in violazione del pr incipio di specificità, omesso di trascrivere, almeno nei loro passaggi maggiormente significativi, le cartelle esattoriali, al fine di consentire uno scrutinio in ordine alla fondatezza della propria doglianza (omessa indicazione dettagliata, nelle stesse, delle modalità di determinazione degli interessi).
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la ‘Violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c.’, per non aver la CTR affermato la nullità del preavviso di iscrizione ipotecaria per violazione dei principi di chiarezza e motivazione degli atti, nonché di buona fede e tutela del legittimo affidamento e certezza del diritto sanciti dagli artt. 3 e 97 Cost. ed attuati dagli artt. 7 e 10 l. 27 luglio 2000, n. 212.
4.1. Il motivo è inammissibile.
Invero, da un lato, non è dato comprendere quale rilevanza abbia l’omessa indicazione nel provvedimento impugnato ‘di un termine certo di efficacia’; e, dall’altro lato, il ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza, ha omesso di trascrivere il preavviso di iscrizione ipotecaria che, a suo dire, difetterebbe di chiarezza e di motivazione.
Con il quarto motivo il ricorrente si duole della ‘Violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c.’, per non aver la CTP valutato il difetto di mancata sottoscrizione
dell’iscrizione ipotecaria e l’incostituzionalità dell’art. 8 d.l. n. 16/2012.
5.1. Il motivo è inammissibile, per carenza di interesse, essendo diretto ad ottenere, riproponendo censure già svolte in sede di appello, la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, giacché una decisione di accoglimento comporterebbe null’altro che la trattazione nel merito della causa da parte del giudice di appello (Cass., Sez. L, Sentenza n. 12642 del 05/06/2014; conf. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 21943 del 12/10/2020).
Del resto, in virtù dell’effetto sostitutivo della pronuncia della sentenza d’appello e del principio secondo cui le nullità della sentenza soggetta ad appello si convertono in motivi di impugnazione, ove il giudice del gravame rilevi un vizio nella sentenza impugnata, non può rimettere la causa al primo giudice ma deve trattenerla per l’ulteriore decisione nel merito. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione per carenza d’interesse qualora detto giudice, pur non avendo dichiarato la nullità della sentenza di primo grado prospettata in sede di gravame, abbia pronunciato nel merito (Cass., Sez. L, Sentenza n. 7744 del 05/04/2011).
Nel caso di specie, la CTR si è pronunciata sullo specifico motivo di gravame, richiamando la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 25773 del 05/12/2014; conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 31605 del 04/12/2019) secondo cui, sia pure in tema di riscossione delle imposte sul reddito (ma con principio senz’altro estensibile alla fattispecie in esame), l’omessa sottoscrizione della cartella di pagamento (sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall’origine e notificata in forma digitale) da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, la cui esistenza non dipende tanto dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell’art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello
approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, ma solo la sua intestazione e l’indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 19327 del 15/07/2024).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 6.000,00, oltre a spese prenotate a debito; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 10.10.2024.