Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 28338 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 28338 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/11/2024
AVVISO DI ISCRIZIONE IPOTECARIA -IRPEF ED ALTRO 1996-19982002-2003.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18414/2017 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del ricorso,
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore protempore, domiciliata in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege ,
-controricorrente/ricorrente incidentale RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso lo studio del
AVV_NOTAIO dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al controricorso; RAGIONE_SOCIALE CAPITALE, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliata in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Comunale, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale a margine del controricorso,
-controricorrenti -REGIONE LAZIO, non costituita in giudizio;
RAGIONE_SOCIALE, non costituita in giudizio,
-intimati – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del RAGIONE_SOCIALE n. 458/09/2017, depositata il 9 febbraio 2017; udita la relazione della causa svolta nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 19 giugno 2024 dal consigliere relatore AVV_NOTAIO;
– Rilevato che:
Il concessionario per la riscossione RAGIONE_SOCIALE, in data 15 giugno 2015, notificava a NOME COGNOME avviso di iscrizione ipotecaria n. 097762015-00006857-000, con il quale veniva richiesto il pagamento della somma di € 199.745,48 per sorte capitale ed interessi relativi a diverse cartelle di pagamento riguardanti IRPEF, diritti di iscrizione alla C.C.I.A.A., tasse automobilistiche, TARSU e TIA, oltre a sanzioni amministrative.
Il contribuente impugnava tale avviso di iscrizione ipotecaria dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di RAGIONE_SOCIALE la quale, con sentenza n. 4313/17/2016, depositata il 26
febbraio 2016, accoglieva il ricorso, evidenziando che la mancata costituzione RAGIONE_SOCIALE parti resistenti ed il conseguente mancato deposito degli atti prodromici implicavano la illegittimità della iscrizione ipotecaria e della richiesta di pagamento.
Interposto gravame dalla RAGIONE_SOCIALE (ora divenuta RAGIONE_SOCIALE), la Commissione Tributaria Regionale del RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 458/09/2017, pronunciata il 19 gennaio 2017 e depositata in segreteria il 9 febbraio 2017, accoglieva l’appello, confermando la legittimità dell’avviso di iscrizione ipotecaria e compensando le spese.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME (ricorso notificato il 13-14 luglio 2017), sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE, che propone altresì ricorso incidentale sulla base di un unico motivo.
Resistono altresì con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE (subentrata alla RAGIONE_SOCIALE) ed il Comune di RAGIONE_SOCIALE Capitale.
Non si sono costituiti in giudizio la Regione RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, rimaste intimate.
Con decreto del 2 aprile 2024 è stata quindi fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l ‘adunanza in camera di consiglio del 19 giugno 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1 cod. proc. civ.
– Considerato che:
Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a due motivi.
1.1. Con il primo motivo di ricorso COGNOME eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 2946, 2948, 2953 cod. civ., e 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), cod. proc. civ.
Deduce, in particolare, il ricorrente che la C.T.R. aveva erroneamente dichiarato inammissibile l’eccezione di prescrizione dei crediti portati dalle diverse cartelle di pagamento presupposte, senza adeguata motivazione sul punto e comunque senza considerare che, una volta notificate le cartelle presupposte, iniziava a decorrere un nuovo termine di prescrizione, che avrebbe dovuto essere preso in considerazione rispetto all’atto successivo, rappresentato, nella specie, dall’avviso di iscrizione ipotecaria .
1.2. Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 137 e 139 cod. proc. civ., nonché 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 2697 e 2943 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ.
Deduce, in particolare, il COGNOME che, con specifico riferimento alla cartella di pagamento n. 097-20031018416416, la C.T.R. aveva omesso di considerare l’eccezione di inesistenza della notificazione RAGIONE_SOCIALE intimazioni di pagamento indicate dal concessionario per la riscossione a fini interruttivi della prescrizione, mancando la prova della riferibilità RAGIONE_SOCIALE copie RAGIONE_SOCIALE relate di notifica prodotte alle intimazioni di pagamento suddette, e dell’esistenza di una intimazione riferita proprio al credito portato dalla cartella di pagamento suindicata.
Con l’unico motivo di ricorso incidentale, dal canto suo, l’RAGIONE_SOCIALE eccepisce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, num. 4), cod. proc. civ.
Rileva, in particolare, che la C.T.R., nello statuire nel merito RAGIONE_SOCIALE doglianze dell’appellante, non aveva preso in considerazione l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’RAGIONE_SOCIALE.
Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quanto segue.
3.1. Con riferimento al ricorso principale, il primo motivo è fondato.
La C.T.R. ha affermato che l’eccezione di prescrizione dei crediti indicati nell’avviso di iscrizione ipotecaria è inammissibile, in quanto le cartelle di pagamento erano state notificate, ma l’eccezione riguardava l’avviso di iscrizione ipotecaria ed era un vizio proprio di tale ultimo atto, in quanto la prescrizione eccepita riguarda il periodo successivo alla notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, e quindi attiene alla tempestività della notificazione dell’a vviso di iscrizione ipotecaria.
Erroneamente, quindi, la Corte regionale ha liquidato la questione con una semplice dichiarazione di inammissibilità, mentre avrebbe dovuto esaminare specificamente le singole cartelle presupposte e verificare se, al momento della notificazione dell’avviso di iscrizione ipotecaria, i relativi crediti fossero o non fossero prescritti.
3.2. Anche il secondo motivo è fondato.
Sempre con riferimento all’eccezione di prescrizione, la C.T.R., con specifico riferimento alla cartella richiamata nel motivo, avrebbe dovuto esaminare l’esistenza e l’idoneità di atti interruttivi della prescrizione, e della ritualità RAGIONE_SOCIALE relative notifiche.
Venendo ora ad esaminare il ricorso incidentale dell’RAGIONE_SOCIALE, ritiene la Corte che anch’esso sia fondato.
RAGIONE_SOCIALE non ha esaminato l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’RAGIONE_SOCIALE, vertendosi, nel caso di specie, in tema di vizi riguardante unicamente l’avviso di iscrizione ipotecaria, e quindi un atto riferibile esclusivamente all’ente per la riscossione.
Sia il ricorso principale che il ricorso incidentale dell’RAGIONE_SOCIALE devono quindi essere accolti.
La sentenza impugnata deve dunque essere cassata con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, la quale provvederà anche alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso principale ed il ricorso incidentale proposto dall’RAGIONE_SOCIALE.
Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, anche per la regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, il 19 giugno 2024.