Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 501 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 501 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 08/01/2024
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 9957/2015 R.G. proposto da
COGNOME , rappresentato e difeso dagli Avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME con domicilio eletto presso il loro studio in Roma INDIRIZZO giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna n. 1739/10/14, depositata il 10 ottobre 2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
L’Agenzia delle entrate, notificati avvisi di accertamento a COGNOME Claudio, esercente l’attività di Notaio in Comacchio, per gli anni 2006 –
Oggetto: Iscrizione ipotecaria ex art. 22 d.lgs. n. 472/97 – Operazioni soggettivamente inesistenti
2009, ai fini Irpef, Irap e Iva, con cui era stato rideterminato il maggior reddito in relazione ad operazioni inesistenti ed utilizzo di fatture false, chiedeva l’adozione di misure cautelari ex art. 22 d.lgs. n. 472 del 1997, mediante iscrizione ipotecaria sui beni immobili posseduti dal contribuente, che veniva concessa dalla Commissione tributaria provinciale di Ferrara fino alla concorrenza della somma di € 1.308.827,00, per la ritenuta sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora .
La sentenza era confermata dalla CTR in epigrafe, che, peraltro, in ragione del pagamento di una quota delle imposte e della concessa rateizzazione del pagamento delle ulteriori imposte, riduceva la misura cautelare alla minor somma di € 400.000,00.
COGNOME Claudio propone ricorso per cassazione con tre motivi; l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
Nelle more del giudizio, il contribuente ha depositato memoria chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere per aver definito ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 193 del 2016 la pretesa a fondamento della misura cautelare, sicché la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per l’assunzione di informazioni.
CONSIDERATO CHE
Preliminarmente, va dato atto che nessuna informativa è pervenuta con riguardo alla procedura di definizione agevolata, conferente, peraltro, il solo atto impositivo (oggetto di diverso giudizio) e non anche l’ipoteca iscritta nei confronti del contribuente.
1.1. Il presente ricorso, difatti, concerne solo l’avvenuta iscrizione ipotecaria la quale, seppur collegata all’atto impositivo, resta ad esso autonoma sul piano processuale, tant’è che, ai sensi dell’art. 22 d.lgs. n. 472 del 1997, la relativa istanza dell’Ufficio dà origine ad un autonomo giudizio – con oggetto differente rispetto a quello relativo
all’atto impositivo – su cui la Commissione tributaria provinciale « decide con sentenza » (comma 3).
Va rilevato, del resto, che l’iscrizione ipotecaria può anche venire ad esistenza in un momento successivo rispetto all’atto impositivo o di irrogazione posto che è sufficiente (comma 1) un processo verbale di constatazione e, anzi, ove non ne intervenga la tempestiva notificazione, la misura è destinata a perdere efficacia (comma 7, lett. b).
1.2. I due giudizi hanno, invero , oggetti differenti: per l’uno, viene in rilievo la fondatezza e la legittimità della pretesa impositiva; per l’altro, la sussistenza dei presupposti ( fumus boni iuris e periculum in mora ) per costituire la garanzia diretta ad evitare la perdita della pretesa erariale, la cui esistenza integra il nesso funzionale di collegamento tra i giudizi.
L’art. 22, comma 7, lett. c), d.lgs. n. 472 del 1997 precisa i termini di questo nesso funzionale, indicando, tra le ipotesi di perdita di efficacia della misura cautelare, la sentenza di accoglimento del ricorso (« c) a seguito della sentenza, anche non passata in giudicato, che accoglie il ricorso avverso gli atti di cui alla lettera b). La sentenza costituisce titolo per la cancellazione dell’ipoteca. In caso di accoglimento parziale, su istanza di parte, il giudice che ha pronunciato la sentenza riduce proporzionalmente l’entità dell’iscrizione o del sequestro; se la sentenza è pronunciata dalla Corte di cassazione, provvede il giudice la cui sentenza è stata impugnata con ricorso per cassazione. »).
1.3. Ne deriva che l’accoglimento del ricorso avverso l’atto impositivo (ovvero la riduzione delle somme dovute) esplica i suoi effetti direttamente anche nel giudizio avverso l’iscrizione ipotecaria, che -in linea con quanto stabilito da Sez. U, n. 758 del 13/01/2017 -segue le sorti del giudizio inerente al merito della pretesa tributaria.
1.4. Diversa è, invece, l’ipotesi nel caso in cui il giudizio relativo alla pretesa erariale sia stato estinto a seguito di definizione agevolata.
Tale eventualità, infatti, non è oggetto di esplicita considerazione da parte dell’art. 22, comma 7, d.lgs. n. 472 del 1997 .
Inoltre, si tratta di statuizione non equiparabile a quella di ‘accoglimento’ del ricorso poiché, anzi, la pretesa erariale sia pure nei limiti della quantificazione legale prevista -è confermata nella sua sostanza e la prospettiva, comune all’Ufficio e al contribuente, è quell a di averla soddisfatta.
A ciò va aggiunto che, in forza del meccanismo previsto dall’art. 11 d.l. n. 119 del 2018 (come si asserisce nella specie), non è necessario l’effettivo soddisfacimento del credito come diversamente determinato ma è sufficiente, per dichiarare l’estinzione del giudizio , la produzione della domanda e della ricevuta di pagamento della prima rata in uno al decorso il termine del 31 dicembre 2020 , sicché l’esito giudiziale resta tendenzialmente scisso rispetto all’esito in sede amministrativa.
La misura clemenziale introdotta con la l. n. 197 del 2022 ha ulteriormente accentuato questo iter poiché l’estinzione (art. 1, commi 197 e ss) può essere dichiarata ancor prima e a prescindere dalla definizione in sede amministrativa.
1.5. Ne deriva che, in simili ipotesi , l’iscrizione ipotecaria non perde efficacia ex lege ma, più semplicemente, sorge a favore della parte l’ interesse a chiedere che ne venga disposta la cancellazione.
Ai fini del giudizio, del resto , l’originaria pretesa non viene, neppure in minima parte, dichiarata illegittima o infondata e, quindi, persiste l’interesse alla decisione su ll’impugnazione della misura cautelare , in ispecie sui requisiti che ne legittimavano l’adozione .
A maggior ragione, dunque, va escluso che, in tale evenienza, vada dichiarata la cessazione della materia del contendere o l’ estinzione per carenza (sopravvenuta) di interesse.
1.6. La cancellazione dell’ipoteca , per contro, comporta il venir meno dell’atto impugnato, sicché, in quanto tale, è suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere.
Ciò, tuttavia, secondo i principi generali, non esime, salvo diverso accordo delle parti, dall’esame del merito della lite (sulla cautela), che resta rilevante per procedere all’accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese.
1.7. Va pertanto affermato il seguente principio di diritto:
« l’intervenuta definizione agevolata del giudizio inerente la pretesa impositiva non determina la cessazione della materia del contendere o l’estinzione del giudizio relativo all’iscrizione ipotecaria sulla medesima pretesa »
1.8. In conclusione, la dedotta intervenuta estinzione per aver la parte definito in via agevolata la controversia sul merito della pretesa resta ininfluente ai fini del presente giudizio.
1.9. Va rilevato, da ultimo, che la parte contribuente ha depositato, successivamente alla conclusione dell’udienza ( atti depositati sul PCT il giorno 8 novembre 2023 ad ore 19.33), documentazione relativa alla cancellazione dell’ipoteca (in ispecie, il provvedimento con cui l’Agenzia delle entrate ‘dispone che venga cancellata l’iscrizione ipotecaria’, di data sconosciu ta non risultante dall’atto).
Tale produzione è inammissibile perché tardivamente depositata.
Inoltre, è inidonea a documentare il venir meno dell’ipoteca poiché attestante, in sé, solo la volontà dell’Ufficio di cancellare l’ipoteca ma non anche l’effettiva cancellazione , sicché resta priva di rilievo.
Premesso quanto sopra, occorre dunque esaminare il merito del giudizio.
Va disattesa, preliminarmente, la generica eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di autosufficienza, essendo stati sufficientemente precisati l’iter del giudizio e le questioni dedotte. La
censurata carenza quanto alla documentazione riguarda, in ipotesi, la valutazione con riguardo ai singoli motivi.
4 . Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 22 d.lgs. n. 472 del 1997 per aver la CTR confermato la concessione della misura cautelare in assenza del fumus boni iuris e del periculum in mora .
Quanto al primo requisito viene dato risalto, in particolare, che ‘ la motivazione della sentenza è del tutto generica e, comunque, apodittica ‘ poiché si afferma ‘ l’esistenza di una situazione di rilevante irregolarità con l’evidenziazione di numerosi elementi di possibile evasione fiscale ‘, senza, però, addurre ‘ alcun specifico elemento … facendosi riferimento ad imprecisate diverse discrasie tra gli importi fatturati e alla inadeguatezza di alcuni fornitori rispetto all’ammontare delle prestazioni ‘, pervenendosi così ‘ ad addebitare al COGNOME l’effettuazione di operazioni inesistenti senza addurre alcun concreto elemento … ponendo a carico del medesimo l’onere di fornire la prova contraria ‘.
Quanto al periculum in mora , poi, la sentenza sarebbe ‘ in concreto del tutto priva di motivazione ‘, limitandosi la CTR a fare riferimento ‘ alle stesse apodittiche affermazioni ‘ poiché ‘ gli elementi soggettivi considerati in precedenza rilevano anche ai fini del periculum ‘; né la CTR avrebbe adeguatamente considerato il cospicuo patrimonio immobiliare del contribuente, idoneo a soddisfare le garanzie del credito, e l’ulteriore documentazione prodotta, che deporrebbe per l’inesistenza di atti di depauperament o del patrimonio, già incrementato con l’acquisto di un immobile, e il pagamento di numerose imposte arretrate.
4.1. Il motivo è inammissibile.
4.2. Come emerge chiaramente dalle complessive censure sopra riportate, infatti, la denuncia, pur formalmente dedotta come vizio di
violazione di legge, attinge esclusivamente la motivazione della sentenza della CTR, di cui lamenta la sufficienza e l’idoneità, nonché il mancato apprezzamento di asserite deduzioni introdotte in causa, censura non più consentita ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. ratione temporis applicabile trattandosi di sentenza pubblicata nell’ottobre 2014, e, comunque, mira -in evidenza -ad un nuovo riesame di merito dei fatti, non consentito in sede di legittimità neppure nella vigenza del precedente testo della norma.
4.3. Occorre comunque sottolineare che la motivazione della CTR è nient’affatto carente poiché è specificamente articolata con il limite della natura dell’accertamento in sede cautelare su puntuali elementi di fatto che nella censura -altra ragione di inammissibilità derivandone una carenza di specificità -sono stati completamente trascurati.
Tra l’altro, e in particolare, la CTR nel concretare le denunciate irregolarità -fondate su avvisi ritualmente emessi e notificati – ha posto in risalto che esse emergevano anche dalla « corrispondenza intercorsa tra il contribuente ed il proprio consulente-collaboratore » (da cui emergeva una attività mirata ad « abbattere i costi di esercizio » con « una serie di comportamenti » quali « la fatturazione da parte di ditte del luogo, pagamento da parte del contribuente della sola Iva addebitata in fattura e non l’ intera prestazione, pagamento in contanti, ricostruzione documentale (scontrini ticket autostradali, rifornimento carburante) volta a garantire veste formale all’operazione »), « le diverse discrasie tra importi fatturati, fatture ricevute » « disconoscimento -attraverso dichiarazioni in sede di verifica fiscale -della esistenza di rapporti di fornitura tra azienda e contribuente » « inadeguatezza di alcuni fornitori rispetto all’ammontare delle prestazioni » « modalità di pagamento delle forniture ».
Parimenti con riguardo al periculum in mora , dove, da un lato, l’esplicita valorizzazione degli elementi relativi al fumus è chiaramente
giustificata dal rilievo della incertezza delle attività stesse (frutto di operazioni soggettivamente inesistenti) e dalle modalità della condotta, riferita proprio alla realizzazione degli artifizi finalizzati ad ostacolare l’accertamento; dall’altro vi è una specifica valutazione sull’assenza di incrementi del patrimonio, riguardando gli acquisti a momenti anteriori alle stesse contestazioni.
Va escluso, dunque, che la motivazione sia assente od apparente.
5 . Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 77 d.P.R. n. 602 del 1973 e 22 d.lgs. n. 472 del 1997 per non esser stato inviato, prima dell’iscrizione dell’ipoteca, formale preavviso da parte dell’Agenzia.
5.1. Il motivo è inammissibile per novità, trattandosi di questione che non risulta dalla sentenza impugnata, né è in alcun modo indicato se e dove essa sia stata dedotta nel giudizio.
6 . Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., omesso esame su fatti decisivi, relativi al patrimonio immobiliare del contribuente, agli adempimenti posti in essere dal medesimo, alla riduzione della somma posta a limite della cautela.
6.1. Il motivo è inammissibile e per più ragioni.
La doglianza, in primis , incontra il limite alla sua proposizione nel disposto di cui all’art. 348 ter c.p.c., applicabile ratione temporis trattandosi di appello depositato il 23 ottobre 2012, avendo la CTR deciso in base alle medesime ragioni poste a fondamento della decisione di primo grado.
La censura, inoltre, è carente per violazione dei principi di specificità e localizzazione, nessun atto essendo stato riprodotto.
In ogni caso non sussiste alcun omesso esame avendo la CTR preso in dettagliato esame tutte le richiamate circostanze.
Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, sono regolate per soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna COGNOME al pagamento delle spese processuali a favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in complessive € 8.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 8 novembre 2023