Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21834 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21834 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 5974/2015 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio del difensore;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata –
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
-resistente –
Oggetto:
cartella esatttoriale –
notifica
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina n. 5286/40/14, depositata il 21 agosto 2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Rilevato che:
Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina respingeva l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza n. 171/1/11 della Commissione tributaria provinciale di Latina che aveva accolto il ricorso di RAGIONE_SOCIALE contro l’iscrizione di ipoteca per l’importo di oltre 5 milioni di euro, doppio del credito il cui pagamento era stato richiesto con cartelle di pagamento.
La CTR osservava in particolare che l’impugnata iscrizione ipotecaria era invalida perché priva dell’indicazione RAGIONE_SOCIALE esigenze cautelari e dei dati catastali degli immobili ipotecati, con conseguente impossibilità di valutare la correttezza dell’iscrizione stessa; rilevava inoltre l’inesistenza RAGIONE_SOCIALE notifiche RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento prodromiche e anche il difetto di legittimazione passiva dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso l’agente della riscossione deducendo quattro motivi, poi illustrati con una memoria.
La società contribuente è rimasta intimata.
L’RAGIONE_SOCIALE si è costituita al solo fine di partecipare ad un’eventuale discussione orale.
Con ordinanza in data 13 settembre 2023 si è disposta la rinnovazione della notifica del ricorso alla RAGIONE_SOCIALE nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza medesima.
Considerato che:
In via preliminare si deve rilevare che la disposta rinnovazione della notifica del ricorso è stata ritualmente ottemperata.
Ciò posto, con il primo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ.- la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente.
La censura è infondata.
Va ribadito che «La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 – 01).
Orbene, è chiaro che la motivazione della sentenza impugnata non corrisponde affatto ai paradigmi invalidanti individuati con tale arresto giurisprudenziale, ponendosi al di sopra del c.d. “minimo costituzionale” (cfr. Cass., Sez. U civ., 8053/2014).
Il giudice tributario di appello infatti non si è limitato a richiamare e condividere le statuizioni dei giudici di prime cure, ma ha a sua volta fatto RAGIONE_SOCIALE proprie considerazioni circa la non fondatezza del gravame.
Con il secondo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ.la ricorrente deduce vizio di ultrapetizione in violazione dell’art. 112, cod. proc. civ. in relazione alla affermazione della CTR laziale di nullità della notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento prodromiche all’atto riscossivo impugnato.
La censura è fondata.
Per autosufficienza nel ricorso è trascritto il passaggio della sentenza appellata nel quale si sancisce l’infondatezza dell’eccezione di irritualità RAGIONE_SOCIALE notificazioni in questione.
E’ del tutto evidente che tale statuizione, ingenerando soccombenza parziale della società contribuente, doveva essere dalla medesima impugnata mediante la proposizione di appello incidentale, fatto processuale che dalla sentenza della CTR non risulta essere avvenuto, risultando di contro che la parte appellata si è limitata a riproporre l’eccezione de qua .
Devesi quindi ritenere che sulla medesima si sia formato un giudicato interno, sicuramente preclusivo della pronuncia del giudice tributario di appello, che sul punto merita senz’altro cassazione.
Con il terzo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ.- la ricorrente denuncia ulteriore ultrapetizione in relazione agli affermati vizi di motivazione dell’iscrizione ipotecaria impugnata.
La censura è inammissibile e comunque infondata.
In primo luogo va rilevato che trattasi di vizio di attività che viene ‘derivato’ dalla pronuncia di primo grado cui il medesimo si riferisce e che si basa sull’assenza di specifici motivi di impugnazione dell’atto impugnato nel ricorso introduttivo della lite.
Tuttavia tale atto processuale non è trascritto in parte qua e ciò impedisce alla Corte di apprezzare in concreto il vizio lamentato, riferendosi la specificità dei motivi di ricorso per cassazione anche agli errores in procedendo .
Peraltro, dallo stesso ‘riassunto’ dell’atto stesso fatto dalla ricorrente, emerge univocamente che la società contribuente nel ricorso introduttivo della lite aveva denunciato «.. 4) la mancata indicazione dei motivi dell’iscrizione a ruolo straordinario del credito ingiunto ; 5) l’omessa indicazione dei subalterni degli immobili sottoposti ad ipoteca e il superamento del valore degli immobili ipotecati rispetto al doppio del credito dell’Amministrazione ».
Ed è esattamente su tali eccezioni che si sono pronunciati sia la CTP che la CTR.
Con il quarto motivo -ex art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.la ricorrente si duole della violazione/falsa applicazione dell’art. 77, dPR 602/1973, poiché la CTR ha affermato che l’impugnata iscrizione ipotecaria doveva contenere la giustificazione della misura cautelare, con specifico riguardo alle condotte che avrebbero compromesso i crediti tutelati, i valori degli immobili ipotecati e le relative indicazioni catastali.
La censura è fondata.
L’iscrizione ipotecaria è invero un atto cautelare dell’agente della riscossione emesso sulla base RAGIONE_SOCIALE previsioni di cui all’art. 77, dPR 602/1973, che peraltro presuppone la previa notifica di atti con i quali il medesimo agente della riscossione porta a conoscenza del soggetto debitore l’intenzione di avviare la procedura di esazione di un credito pubblico.
Nel caso di specie ciò è avvenuto con la notifica di cartelle di pagamento sulla notificazione RAGIONE_SOCIALE quali, come detto sopra, vi è un giudicato interno.
Detta disposizione del dPR 602/1973 proprio per tale modulo procedimentale non prevede alcun obbligo motivazionale a carico dell’agente della riscossione in relazione all’iscrizione ipotecaria, appunto essenzialmente perché si tratta di misura cautelare preceduta da altri atti che ne spiegano le ragioni e dei quali essa non è che conseguenza (cfr. in questo senso, Cass., Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 24258 del 13/11/2014, Rv. 633363 -01; Sez. 5 – , Ordinanza n. 36000 del 22/11/2021, Rv. 663043 -01).
Risulta pertanto errata in diritto, come denunciato, la sentenza impugnata laddove ha confermato l’annullamento dell’atto impugnato per carenza di indicazioni circa le esigenze cautelari, il comportamento lesivo del debitore, i valori degli immobili ipotecati e le relative indicazioni catastali.
Nessuno infatti di questi elementi contenutistico-formali è prescritto dalla legge a pena di invalidità dell’atto medesimo.
In conclusione, accolto il secondo ed il quarto motivo del ricorso, rigettati il primo ed il terzo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
PQM
La Corte, accoglie il secondo ed il quarto motivo del ricorso, rigetta il primo ed il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione staccata di Latina, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Cosi deciso in Roma 10 aprile 2024 Il presidente