Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 21151 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 21151 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 29/07/2024
RUOLO CARTELLE ISCRIZIONE IPOTECARIA
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3751/2015 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME di Condojanni ed elettivamente domiciliato presso quest’ultimo all’indirizzo pec EMAIL,
– ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO,
-controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. RAGIONE_SOCIALE, sezione staccata di Messina, n. 168/2013, depositata l’ 11/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del l’11 luglio 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
NOME COGNOME ricorre nei confronti della RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.t.r. ha rigettato l’appello del contribuente avverso la sentenza della C.t.p. di Messina che aveva dichiarato inammissibile il ricorso spiegato avverso due iscrizioni ipotecarie (la n. 6275/1996 del 19 febbraio 2005 e la n. 20303/7391 del 10 maggio 2005) eseguite su immobili di proprietà.
La RAGIONE_SOCIALE riteneva ammissibile il ricorso del contribuente, ma rigettava tutti gli ulteriori motivi di appello.
Il contribuente ha depositato memoria per l’udienza camerale del 21 dicembre 2023, all’esito della quale, con ordinanza interlocutoria n. 3182 del 2024, questa Corte ha disposto rinvio a nuovo ruolo per l’acquisizione dei fascicoli di merito.
Considerato che:
Con il primo motivo il contribuente denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 77, secondo commabis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dell’art. 6 legge 27 luglio 2000, n. 212, dell’art. 21 -bis legge 7 agosto 1990, n. 241, dell’art. 115 cod. proc. civ.
Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che l’eventuale mancanza del preavviso di iscrizione ipotecaria con la contestuale intimazione di pagamento non rendesse illegittima l’iscrizione.
Con il secondo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, , dell’art. 7 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 116 cod. proc. civ.
Censura la sentenza impugnata assumendo che la documentazione prodotta dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non era idonea a provare la valida notificazione delle cartelle e che la RAGIONE_SOCIALE aveva errato nel ritenere non ritualmente eseguito il disconoscimento della conformità agli originali delle copie delle relate di notifica esibite, omettendo di argomentare in ordine all’inosservanza dell’ordine di deposito degli originali .
Con il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo (cfr. pag. 10 del ricorso), censura la sentenza impugnata per aver rigettato i motivi con i quali aveva dedotto l’illegittimità della notifica delle sessantaquattro cartelle poste a base dell’iscrizione ipotecaria n. 6275/1996.
3.1. Con il terzo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 58 e 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, dell’art. 2697 cod. civ., degli artt. 148 e 160 cod. proc. civ.
Con riferimento alla notifica delle cartelle individuate dall’Agente della RAGIONE_SOCIALE con i nn. da 1) a 16), censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato il motivo di appello con il quale aveva denunciato il vizio di notifica delle stesse. Premette che con il detto motivo aveva dedotto che non vi era prova della valida notifica delle cartelle in quanto non erano state prodotte le relative relate; le stesse erano state notificate presso un indirizzo in Taormina (INDIRIZZO diverso da quello indicato negli estratti di ruolo (INDIRIZZO; nessuno degli avvisi di ricevimento, prodotti in semplici copie, era stato sottoscritto dal destinatario. Per l’effetto, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che avrebbe dovuto dare prova di aver eletto domicilio fiscale in INDIRIZZO, ritenendo non sufficiente il richiamo nell’estratto di ruolo e che le cartelle riportavano una firma illeggibile, ma riconducibile all’intestatario. Deduce che la RAGIONE_SOCIALEtRAGIONE_SOCIALE ha interpretato in modo errato la normativa in
tema di notifica e di onere della prova; che l’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 prevede che la notificazione, salvo il caso di consegna a mani proprie, deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario; che all’epoca delle notifiche il proprio domicilio era i n INDIRIZZO, come indicato negli estratti di ruolo; che non poteva, né doveva, provare un indirizzo diverso; censura infine, in quanto incomprensibile, la riconduzione al destinatario della firma illeggibile.
3.2 . Con il quarto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973, del l’art. 26 d.P.R n. 602 del 1973 dell’art. 2697 cod. civ. dell’art. 149 cod. proc. civ.
Con riferimento alla notifica delle cartelle individuate dall’Agente della RAGIONE_SOCIALE con i nn. da 17 a 26, 38, 40, da 61 e 63, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato il motivo di appello con il quale aveva denunciato il vizio di notifica anche di dette ultime. Premette che con il detto motivo aveva dedotto che non vi era prova della valida notifica delle cartelle in quanto i documenti a riprova non erano stati prodotte in originale ed erano state notificate presso un indirizzo errato ed ad un soggetto non legittimato a riceverle. Per l’effetto, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto valida la notifica effettuata nelle mani della cognata, indicata nella relata come «abitante di fatto». Osserva che le cartelle risultavano consegnate alla propria cognata presso INDIRIZZO, senza indicazione del civico; che quest’ultima viveva nella medesima via, ma presso altro civico, e che non era propria convivente. Deduce che la RAGIONE_SOCIALE.t.r. ha applicato erroneamente l’art. 139 cod. proc. civ. in quanto la notifica è invalida quando eseguita a persona non legittimata a riceverla ed in luogo diverso dal domicilio del destinatario.
3.3 . Con il quinto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e
dell’artt. 132, quarto comma, cod. proc. civ . e dell’a rt. 25 d.P.R. n. 602 del 1973.
Con r iferimento alla notifica delle cartelle individuate dall’Agente della RAGIONE_SOCIALE con i nn. da 41 a 64 -denuncia il vizio di nullità della sentenza per mancanza della motivazione. Premette che con il detto motivo aveva dedotto che non vi era prova della valida notifica delle cartelle in quanto non era stato depositato alcun documento a riprova (relata o avviso di ricevimento), ma solo fotocopie di estratti ruolo, inidonee allo scopo. Censura la sentenza per essersi limitata ad affermare, senza alcuna argomentazione, che dal riscontro dei documenti queste risultavano notificate.
3.4 . Con il sesto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione d dell’art. 2697 cod. civ. e dell’artt. 132, quarto comma, cod. proc. civ.
Con riferimento alla notifica delle cartelle individuate dall’Agente della RAGIONE_SOCIALE con i nn. da 27 a 37 denuncia il vizio di nullità della sentenza per mancanza della motivazione spendendo le medesime argomentazioni di cui al quinto motivo.
4 . Con il settimo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’artt. 132, quarto comma, cod. proc. civ.
Censura la sentenza impugnata per mancanza della motivazione quanto alle doglianze relative all’iscrizione ipotecaria n. NUMERO_DOCUMENTO7391.
Il contribuente, rilevato che sia in primo che in secondo grado aveva denunciato la mancanza di prova delle cartelle di pagamento presupposte all’ipoteca, censura la sentenza impugnata per non aver reso nessuna motivazione in merito.
Con il controricorso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha chiesto in via preliminare: 1) dichiararsi parzialmente cessata la materia del contendere, quanto alle cartelle numerate dalla 41 alla 60, per
intervenuta parziale cancellazione dei debiti portati dalle stesse in virtù dell’art. 1, comma 527, legge di stabilità del 2013; 2) dichiararsi cessata la materia del contendere con riferimento all’iscrizione ipotecaria n. 20303/7391 di cui al settimo motivo di ricorso per intervenuta cancellazione della stessa; 3) dichiararsi il difetto di giurisdizione quanto alle cartelle relative a crediti di natura non tributaria, identificati con riferimento alle cartelle (dalla 3 alla 14, dalla 16 alla 20, dalla 29 alla 34, 36, 37, 61 e 64).
Vanno esaminate in via preliminare le eccezioni sollevate dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
6.1. La prima eccezione è inammissibile per difetto di specificità.
La RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE si è limitata ad allegare che per le cartelle numerate dalla 41 alla 60 (oggetto del quinto motivo di ricorso) vi sarebbe stata cancellazione dei debiti a seg uito dell’intervento dell’art. 1, comma 527, legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità del 2013) il quale prevede la cancellazione dei debiti iscritti a ruolo prima del 2000 per importi inferiori ad euro 2000,00. La controricorrente, tuttavia, nel rispetto dell’onere di specificità di cui all’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., richiamato per il controricorso dall’art. 370 cod. proc. civ. , avrebbe dovuto, quanto meno, allegare, con riferimento a ciascuna delle cartelle per le quali assumeva l’estinzione del debito tributario, e stante la loro natura di atti amministrativi e non processuali, gli elementi necessari per valutarn e l’effettivo sgravio (cfr. Cass. 06/11/2019, n. 28570).
L’art. 366 cit. impone la specifica indicazione degli atti e dei documenti sui quali l’eccezione si fonda e questa Corte ha già precisato che tale onere implica innanzitutto l’esplicitazione de contenuto, a presidio della stessa intelligibilità del ricorso o del controricorso, così da mettere in grado il giudicante di valutare le opposte censure (tra le più recenti Cass. 21/06/2024, n. 17127).
6.2 . La seconda eccezione, relativa all’iscrizione ipotecaria n. 20303/7391, è fondata. La RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha versato in atti visura nella quale risulta, in data 3 marzo 2015, la cancellazione totale dell’ipoteca. Sulla questione, pertanto, vi è il sopravvenuto difetto di interesse del contribuente.
6.3. La terza eccezione, relativa al difetto di giurisdizione, è inammissibile.
6.3.1. Deve premettersi che la C.t.p. dichiarava inammissibile il ricorso del contribuente, rilevando la mancanza di riferimento all’obbligazione alla quale riferire il rapporto ipotecario. Aggiungeva che siffatto riferimento era indispensabile per radicarne la giurisdizione in ragione della sua natura tributaria.
Avverso detta statuizione il contribuente spiegava apposito motivo, evidenziando che l’iscrizione ipotecaria doveva ritenersi atto neutro , non consentendo di conoscere la natura della pretesa la quale, invece, era esplicita nei ruoli o nelle cartelle mai notificate. Con le successive memorie indicava, in ogni caso, in ragione delle cartelle esibite dalla RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, quale fosse il debito avente natura tributaria e chiedeva, eventualmente, per i debiti diversi la traslatio iudicii.
La RAGIONE_SOCIALEtRAGIONE_SOCIALE, nulla rilevando in ordine alla giurisdizione, ha deciso nel merito di tutti i motivi di appello, anche con riferimento alle cartelle rispetto alle quali era stata sollevata l’eccezione.
A fronte di tale pronuncia la RAGIONE_SOCIALE, totalmente vittoriosa nel merito, ma soccombente rispetto alla questione preliminare di giurisdizione, si è limitata a riproporre la medesima in controricorso.
6.3.2. Questa Corte ha costantemente affermato che nel giudizio di cassazione, qualora la sentenza impugnata con ricorso principale abbia, sia pur implicitamente, risolto in senso sfavorevole alla parte vittoriosa una questione preliminare o pregiudiziale, il ricorso per cassazione
dell’avversario impone a detta parte, che intenda sottoporre all’esame della Corte la medesima questione, di proporre ricorso incidentale, non potendo la stessa limitarsi a ripresentarla con il controricorso, atteso che la struttura del procedimento di legittimità, che non è soggetto alla disciplina dettata per l’appello dall’art. 346 cod. proc. civ., pone a carico dell’intimato l’onere dell’impugnazione anche in caso di soccombenza teorica e non solo pratica (tra le più recenti cfr. Cass. 10/11/2021, n. 3319).
Per altro, la Corte, a Sezioni Unite, ha chiarito che il giudicato implicito sulla giurisdizione può formarsi tutte le volte che la causa sia stata decisa nel merito e che, al fine di evitare la preclusione della questione di giurisdizione, è necessaria l’impugnazione incidentale sicché la parte vittoriosa nel merito, anche nel giudizio di appello, non può limitarsi a riproporla valendosi del disposto di cui all’art. 346 cod. proc. civ. essendo detta ultima disposizione riferibile a domande o eccezioni autonome sulle quali non vi sia stata decisione o non autonome e interne al capo di domande deciso. (cfr. Cass. sez. U. 30/06/2022, n. 20854).
6.3.3. In conclusione, sulla giurisdizione è sceso il giudicato interno in quanto la sua formazione sull’implicita affermazione della giurisdizione del giudice tributario che si è pronunciato nel merito di tutti gli atti impugnati, non è preclusa per il fatto che la questione sia stata reiterata nel controricorso non essendo stato allo scopo proposto ricorso incidentale, seppure condizionato.
Il primo motivo del ricorso è fondato.
7.1. Sulla questione sono intervenute le Sezioni Unite della Corte che hanno fissato i seguenti principi di diritto:
l’iscrizione ipotecaria prevista dall’art.77 d.P.R. n.602 del 1973 non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicché può
essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione di cui all’art. 50, secondo comma, d.P.R. n. 602 del 1973 la quale è prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento;
2) In tema di RAGIONE_SOCIALE coattiva delle imposte, anche nel regime antecedente l’entrata in vigore del comma 2 -bis dell’art. 77, d.P.R. cit., introdotto con d.l . n. 70 del 2011, l’A mministrazione, prima di iscrivere ipoteca, deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine -che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall’art. 77, comma 2 -bis , del medesimo d.P.R. come introdotto dal d.l. 14 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni -per presentare osservazioni od effettuare il pagamento. L ‘omessa attivazione di tale contraddittorio endo-procedimentale comporta la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli arti. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipotec a, l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità. (Cass. Sez. U. 18/09/2014, n. 19667).
7.2. Ciò posto, se il richiamo del ricorrente alla disposizione di cui all’art. 50, secondo comma, d.P.R. n. 602 del 1973 non è pertinente, giacché, alla stregua del principio sopra trascritto sub 1), tale disposizione non si applica alle iscrizioni ipotecarie, deve, tuttavia, rilevarsi che la censura mossa alla sentenza gravata si risolve, in sostanza, in una denuncia di mancata applicazione dei principi che impongono, anche in materia di iscrizione ipotecaria, il rispetto del contraddittorio endo-procedimentale; denuncia da giudicarsi fondata alla stregua del principio sopra trascritto.
7.3. La C.t.r. non si è attenuta a questi principi in quanto, pur avendo correttamente affermato che l’ipoteca può esser iscritta senza procedere a notifica dell’intimazione di pagamento, non ha tenuto conto che non può prescindersi dal rispetto del contraddittorio procedimentale che impone all’Amministrazione di dare comunicazione al contribuente che procederà all’iscrizione ipotecaria, concedendo un termine per il pagamento o per eventuali osservazioni.
Il secondo motivo è infondato.
8.1. Come già chiarito da questa Corte, la conformità della copia all’originale (pure in caso di copia semplice) non può essere oggetto di mera contestazione generica, essendo l’istante onerato di dedurre in modo specifico in quale parte la copia prodotta differisca dall’originale (Cass. 20/06/2019, n. 16557; Cass. 30/10/2018, n. 27633).
Con particolare riferimento alla notifica della cartella esattoriale, laddove l’agente della RAGIONE_SOCIALE produca in giudizio copia fotostatica della relata e l’obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, il giudice, che escluda, in concreto, l’esistenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria alle copie prodotte, in ragione della riscontrata mancanza di tale certificazione, ma deve valutare le specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva (Cfr. tra le più recenti, Cass. 25/06/2024, n. 17491, Cass. 26/10/2020, n. 23426).
8.2. La RAGIONE_SOCIALE si è attenuta a questi principi e, nell’affermare che la contestazione non precludeva l’utilizzazione della copia come mezzo di prova, ha implicitamente ritenuto irrilevante che la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE fosse rimasta inadempiente all’obbligo di produrre gli originali.
8.3. Va rilevato, infine, che dall’inottemperanza all’ordine di esibizione, il giudice può trarre argomenti di prova ex art. 116 cod.
proc. civ. in pregiudizio della parte che non ha osservato l’ordine. Tuttavia, trattandosi di potere discrezionale, il suo mancato esercizio non è censurabile in sede di legittimità, neppure per difetto di motivazione, allorché il giudice abbia deciso di non utilizzare tale argomento sussidiario, avendo già acquisito i necessari elementi di prova in base alle risultanze dell’istruttoria. (Cass. 22/11/2012, n. 20673, Cass. 11/08/2004, n. 15554 in tema di ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ.)
Il terzo motivo è infondato.
9.1. La C.t.r., nel par. 3.1., lett. a), della sentenza impugnata, occupandosi delle cartelle dalla n. 1 alla n. 16, oggetto del motivo in esame, dopo aver affermato che spettava al contribuente fornire la prova del diverso domicilio fiscale, ha verificato che le indicazioni in sede di notifica (e nella specie la firma apposta sotto la dizione «dichiaro di aver ricevuto quanto su indicato» seguita dalla firma dell’incaricato e da altra firma illeggibile) erano idonee a dimostrare che la notifica era avvenuta «legittimamente nelle mani del contribuente». Va rammentato, sul punto, che trattandosi di atti amministrativi si tratta di accertamento rimesso al giudice del merito, non oggetto di accertamento diretto da parte di questa Corte, quale giudice del fatto processuale, non traducendosi in error in procedendo.
9.2. Richiamato quanto già espresso in merito al secondo motivo con riferimento alle doglianze relative alla esibizione dei documenti rilevanti solo in copia, deve rilevarsi che il ricorrente assume, ulteriormente, che la notifica è avvenuta in luogo diverso dal domicilio fiscale, che non avrebbe sottoscritto alcun atto, che, di conseguenza, la notifica sarebbe illegittima.
La censura è infondata.
In primo luogo, in caso di notifica di un atto a mani proprie del destinatario di esso, l’identità personale tra il destinatario ed il
consegnatario dell’atto è desumibile dalle dichiarazioni, penalmente sanzionate, se mendaci, ex art. 495 cod. pen., rese da quest’ultimo all’ufficiale giudiziario e riportate nella relazione di notifica che, essendo munita di fede probatoria privilegiata, è confutabile unicamente mediante querela di falso (Cass. 04/08/2021, n. 22225). Questa Corte ha chiarito che anche il messo notificatore riveste la qualifica di pubblico ufficiale (Cass. 05/12/2012 n. 21817).
In secondo luogo , la disposizione dell’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 che prevede che «salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario, va riferita ad ogni ipotesi in cui l’atto pervenga nelle mani del destinatario stesso. (Cass. 12/05/2011, n. 10434). Nello stesso senso si è ribadito che è valida la notificazione dell’atto impositivo eseguita dall’ufficiale giudiziario o da altro soggetto abilitato mediante consegna dell’atto a mani proprie del destinatario, ovunque rinvenuto, anche in luogo diverso dal suo domicilio fiscale o dalla sua residenza anagrafica (Cass. 29/03/2017, n. 8039).
Appare, pertanto, irrilevante quanto sostenuto dal contribuente in ordine al diverso indirizzo del domicilio fiscale.
Infine, va rammentato che la disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull’onere preventivo del contribuente di indicare quest’ultimo all’Ufficio tributario e di tenerlo costantemente informato delle eventuali variazioni, sicché, il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l’Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui al l’art. 60 , lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973. Tuttavia, essendo tale disciplina posta a garanzia dell’Amministrazione finanziaria, alla quale non può essere addossato l’onere di ricercare il contribuente fuori del suo domicilio, la sua inosservanza non comporta,
in ogni caso, l’illegittimità del procedimento notificatorio quando venga seguita una procedura più garantista per il contribuente, come quella prevista dall’art. 139 cod. proc. civ. (Cass. 31/05/2017 n. 13739).
10 . Il quarto motivo è anch’esso infondato.
10.1. la C.t.r. nel par. 3.1. lett. b), ha accertato che si è presenza di una notifica a mani della cognata del contribuente la quale nella stessa accettazione della notifica era stata indicata come abitante di fatto.
10.2. Richiamato quanto già detto con riferimento al motivo che precede, il contribuente assume, ulteriormente, che la notifica sarebbe avvenuta presso civico diverso dal proprio e che la ricevente non era convivente.
Anche detta ultima censura è infondata.
In tema di procedimento di notifica della cartella esattoriale, ai sensi dell’art. 139, secondo comma, cod. proc. civ. la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda di chi ha ricevuto l’atto si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall’ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo al destinatario, che contesti la validità della notificazione, l’onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, l’inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità suindicate (Cass. 02/01/2024, n. 53).
Inoltre, nel caso in cui la notificazione dell’avviso di accertamento abbia avuto luogo ai sensi dell’art. 139 cod. proc. civ., l’obbligo, posto a carico del messo, di ricercare il destinatario presso il luogo indicato come sua residenza o sede del suo ufficio o della sua azienda nell’intestazione del provvedimento fa presumere ragionevolmente che la notifica sia stata effettuata proprio nel predetto luogo, la cui mancata o incompleta indicazione nella relata di notifica non ne comporta di per sé la nullità, potendo quest’ultima derivare soltanto dall’esecuzione
della notifica in un luogo diverso da quelli indicati dalla legge, e dalla prova che in proposito sia fornita dall’interessato al fine di superare la predetta presunzione. (In applicazione di tale principio, questa Corte ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva escluso la nullità della notifica effettuata a mani di una parente del contribuente ed all’indirizzo indicato quale domicilio di quest’ultimo, ma senza specificazione dell’interno, non essendo stato provato che al numero civico indicato esistessero più unità immobiliari abitate da distinti nuclei familiari) (Cass. 24/01/2007, n. 1550).
Resta, pertanto, del tutto irrilevante che la cognata avesse la sua residenza in altro civico. Da ciò, infatti, non può affatto desumersi che la notifica sia avventa presso il domicilio della cognata e non presso quello del destinatario con consegna nelle mani della cognata.
I motivi quinto e sesto, relativi alle cartelle dalla n. 41 alla n. 64 e dalla n. 27 alla n. 37 sono fondati.
11.1. Il contribuente aveva sostenuto sia in primo grado che in appello che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non aveva depositato alcun documento provante la notifica di queste ultime, ovvero né relata né avviso di ricevimento.
Sul punto la C.t.r. si è limitata ad affermare che le stesse risultavano notificate dal riscontro dei documenti, senza un alcun modo esplicitare le ragioni della ratio decidendi, e senza nemmeno indicare quali documenti avesse visionato per concludere sulla validità della notifica.
11.2. La sentenza è, pertanto viziata, per omessa motivazione.
Le Sezioni Unite della Corte, infatti, hanno chiarito che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , allorquando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il
ragionamento seguìto dal giudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. 19/06/2018, n. 16159 che richiama Cass. Sez. U. 03/11/2016, n. 22232).
Il settimo motivo è inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, stante l’annullamento in autotutela dell’iscrizione ipotecaria n. 20303/7391 cui il medesimo si riferisce.
In conclusione, in accoglimento del primo, del quinto e del sesto motivo, rigettati il secondo, il terzo ed il quarto, inammissibile il settimo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della RAGIONE_SOCIALE, sezione staccata di Messina, in diversa composizione, che si pronuncerà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara il sopravvenuto difetto di interesse quanto all’ iscrizione ipotecaria n. 20303/7391; accoglie il primo, il quinto, il sesto motivo di ricorso, quanto alle cartelle di cui all’iscrizione ipotecaria n. 6275/1996 -rigettato il secondo, il terzo, il quarto, inammissibile il settimo -cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della RAGIONE_SOCIALE, sezione staccata di Messina, in diversa composizione, che si pronuncerà anche sulle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, l’11 luglio 2024 .