Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 13334 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 13334 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/05/2024
Oggetto: iscrizione
ipoteca – notifica cartelle
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2261/2018 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa come da procura speciale in atti dall’AVV_NOTAIO (con indirizzo PEC: EMAIL) e dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (con indirizzo PEC: EMAIL)
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’AVV_NOTAIO (con indirizzo PEC: EMAIL) e dall’AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO. NOME COGNOME (con indirizzo PEC: EMAIL)
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 790/05/17 depositata il 29/05/2017, non notificata; camerale del
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza 15/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che:
–COGNOME NOME impugnava l’avviso di iscrizione ipotecaria notificatole con il quale il riscossore iscriveva l’ipoteca su cespiti immobiliari in proprietà superficiaria alla stessa a fronte di una serie di cartelle di pagamento; la contribuente contestava la legittimità dell’atto in quanto fondata su cartelle mai notificate e comunque essere stata disposta senza la preventiva notifica dell’intimazione ad adempiere; eccepiva altresì ulteriori vizi degli atti presupposti;
-il giudice di primo grado annullava l’iscrizione ipotecaria; appellava il riscossore;
-con la pronuncia aggravata la CTR della Liguria ha respinto l’appello confermando la statuizione di primo grado;
-ricorre a questa Corte Agenzia delle entrate riscossione con atto affidato a quattro motivi di gravame;
-resiste con controricorso la contribuente; la stessa ha anche depositato memoria;
Considerato che:
-il primo motivo di doglianza denuncia la nullità della sentenza ex art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. in relazione agli artt. 56 e 57 del d. Lgs. n. 546 del 1992 per avere il giudice dell’appello mancato di pronunciarsi sull’argomento deciso in primo grado ossia la ritenuta invalidità della notifica delle prodromiche cartelle quindi la loro educazione ai fini dell’ipoteca;
-il secondo motivo di ricorso si incentra sulla violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. in particolare degli artt. 56 del d. Lgs. n. 546 del 1992 e 346 c.p.c.
avendo riferimento alla corretta notifica delle cartelle quale presupposto indefettibile per la iscrizione dell’ipoteca ex art. 50 c. 1 e 1 bis del d.P.R. n. 602 del 1973, per non avere la CTR della Liguria tenuto conto che ai fini delle iscrizioni ipotecarie occorre che sia trascorso il termine di 60 giorni dalla notifica delle cartelle e che le cartelle validamente notificate riportino un debito superiore a euro 20.000;
-i motivi, strettamente connessi tra di loro al punto da costituire in sostanza frammentazione di una medesima censura, possono esaminarsi congiuntamente e sono fondati;
-dalla lettura dell’atto di appello del 14 marzo 2014, prodotto a questa Corte, si evince in realtà come la questione relativa alla legittimità dell’iscrizione ipotecaria – che per il riscossore era conforme a legge in quanto il credito azionato, considerando tutte le cartelle emesse in danno della contribuente e oggetto del giudizio, era superiore era al limite previsto per la esperibilità di tale iscrizione – era stata in realtà ritualmente riproposta nell’atto di appello in argomento;
-infatti, i passi dell’atto di appello che manifestano l’intento sindacatorio e quindi impugnatorio dei singoli punti della sentenza appellata, sia pure inseriti in sede di conclusioni dell’atto di gravame, rendono effettivo e presente il carattere devolutivo pieno dell’appello, mezzo quest’ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Cass. n. 12826/2017 e giur. ivi cit.; Cass. n. 707/2019 e n. 15519/2020). Di fronte a tale contenuto dell’atto di appello, era onere del giudice di secondo grado riesaminare la questione relativa da un lato al superamento o meno del limite minimo previsto per le iscrizioni ipotecarie, dall’altro la parallela questione relativa alla regolare notifica delle cartelle per verificare se il
credito concretamente e regolarmente azionato con gli atti della riscossione fosse o meno superiore ai 20.000 € previsti ex lege ;
-nel limitarsi quindi a rilevare un giudicato in concreto insussistente, senza apAVV_NOTAIOondire il AVV_NOTAIOilo di appello regolarmente dedotto dal riscossore, come si denuncia in modo più analitico nell’articolazione del secondo motivo in esame (specialmente a pag. 10, penultimo periodo) la CTR ha effettivamente commesso errore di diritto;
-il terzo motivo di ricorso deduce la violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. con riguarda la notifica della cartella n. NUMERO_CARTA in particolare dell’art. 140 c.p.c. che statuisce la modalità di notifica nel caso di irreperibilità temporanea, in relazione all’art. 156 c. 3 c.p.c. da applicarsi quando il destinatario abbia ricevuto la raccomandata informativa; ritiene parte ricorrente che la sentenza impugnata abbia errato nel non ritenere applicabile il principio espresso dall’art. 156 c.p.c. secondo il quale la nullità non può essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato;
-anche questo motivo si rivela fondato;
-come si evince dalla documentazione versata in atti e riprodotta questa Corte nel presente giudizio di legittimità la cartella NUMERO_CARTA in argomento risulta notificata al 29 ottobre 2010 ex art. 140 c.p.c.; in particolare risulta inequivoca la regolarità della spedizione della raccomandata informativa, recante come ultimi quattro numeri 3645, riferita alla cartella di cui trattasi;
-alla luce di tale documentazione, l’affermazione della sentenza impugnata secondo la quale la notifica della cartella ‘iva di oltre 160 mila euro’, come si legge, ‘non è in sintonia con le vigenti
regole ed il vizio rilevato non è sanabile’ si rivela viziata da errore di diritto;
-come è noto, infatti, la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento dell’atto d’imposizione fiscale, sicché la sua nullità è sanata, a norma dell’art. 156, comma 2, c.p.c., per effetto del raggiungimento dello scopo (Cass. n. 29417/2022 tra molte);
-il successivo quarto motivo di ricorso si incentra sulla violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. con riguardo alla notifica della cartella n. NUMERO_CARTA e della cartella n. 048200800246181000 in particolare per la prima dell’art. 26 c. 3 del d.P.R. n. 602 del 1973 e per la seconda dell’art. 26 c. 4 dell’art. 149 c.p.c. per avere il giudice dell’impugnazione mancato sia di ritenere regolare la notifica della prima cartella in quanto notificata a mani di familiare convivente, risultando irrilevante il disconoscimento della firma perché contenuto in atto pubblico non scalfito dalla sentenza del Tribunale civile di Genova n. 2474 del 2016 che ha respinto la querela di falso proposta dalla COGNOME; sia di ritenere regolare la notifica della seconda cartella perché la stessa è stata notificata ex art. 140 c.p.c. e quindi inviando dopo il deposito la raccomandata informativa del deposito stesso (c.d. CAD);
-il motivo è inammissibile;
-in realtà la sentenza impugnata non contiene alcuna statuizione in argomento: essa ha esclusivamente preso posizione riguardo alla notifica della cartella di pagamento portante un credito di 160.000 € , senza affrontare minimamente i AVV_NOTAIOili relativi ai vizi denunciati con riferimento alle altre cartelle;
-pertanto, la doglianza risulta fuori bersaglio rispetto alla ratio decidendi della pronuncia impugnata;
-nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte (come nel caso in esame), pur non essendo indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del comma primo dell’art. 360 c. p.c. con riguardo all’art. 112 cod. proc. civ., è, tuttavia, necessario che il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (Cass., 7 maggio 2018, n. 10862). L’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra, infatti, una violazione dell’art. 112 c.p.c. che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, dello stesso codice, che consente alla parte di chiedere – e al giudice di legittimità di effettuare – l’esame degli atti del giudizio di merito, nonché, specificamente, dell’atto di appello, mentre è inammissibile ove il vizio sia dedotto come violazione dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c. (Cass., 27 ottobre 2014, n. 22759). Ciò posto, nel caso in esame, la Commissione tributaria regionale non ha pronunciato sulla questione sollevata dal Riscossore appellante e riferita alla regolare notifica delle cartelle di cui si tratta con la conseguenza che, per i principi sopra richiamati, la parte qui ricorrente doveva proporre una censura ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. e non già una censura di violazione di legge;
Cons. Est. NOME COGNOME – 6 -alla luce di quanto sopra, la questione della regolarità o meno delle notifiche delle due cartelle (su cui la CTR non si è pronunciata) dovrà essere riesaminata dal giudice di appello previa verifica della regolarità della introduzione in giudizio della relativa domanda;
-conclusivamente in accoglimento del primo, del secondo e del terzo motivo di ricorso la sentenza va cassata con rinvio al giudice ligure dell’appello per nuovo esame del merito limitatamente ai motivi oggetto di accoglimento; il quarto motivo va dichiarato inammissibile;
p.q.m.
accoglie il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, che deciderà anche quanto alle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2024.