Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 5 Num. 23937 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 5 Num. 23937 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CANDIA COGNOME
Data pubblicazione: 05/09/2024
ICI COMUNICAZIONE PREVENTIVA IPOTECA -GIUDICATI
sul ricorso iscritto al n. 2422/2023 del ruolo generale, proposto
DA
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede in Lacco Ameno, alla INDIRIZZO, in persona dei coamministratori NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale e nomine poste a margine del ricorso, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE) ed NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE).
– RICORRENTE –
CONTRO
il RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede alla INDIRIZZO, in persona del legale rappresentante pro tempore , dr.ssa NOME COGNOME, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al
contro
ricorso, dall’AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE).
NONCHE ‘
RAGIONE_SOCIALE (codice fiscale CODICE_FISCALE), con sede in Ravenna, alla INDIRIZZO, in persona del suo procuratore speciale, dr. NOME COGNOME, giusta procura a rogito del AVV_NOTAIO del 6 maggio 2014 (rep. n. 136770/33358), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale e nomine poste in calce al controricorso, anche disgiuntamente, dal prof. AVV_NOTAIO NOME COGNOME (codice fiscale CODICE_FISCALE) e dall’AVV_NOTAIO. NOME AVV_NOTAIO (codice fiscale CODICE_FISCALE H501 X), quest’ultimo con studio in Roma, alla INDIRIZZO.
– CONTRORICORRENTI – per la cassazione della sentenza n. 4839/6/2022 della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 17 giugno 2022, non notificata;
UDITA la relazione svolta all’udienza camerale del 14 giugno 2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE:
oggetto di controversia è la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria con cui era stata minacciata l’apposizione del relativo vincolo in relazione al mancato pagamento delle somme dovute dalla società a titolo di ICI per gli anni di imposta 2010/2011, già oggetto di ingiunzione di pagamento e di precedenti avvisi di accertamento impugnati dalla contribuente;
la Commissione tributaria regionale della Campania, con l’impugnata sentenza, rigettava l’appello proposto dalla ricorrente, osservando, per quanto ora occupa in relazione ai motivi di impugnazione, che:
-« la circostanza che l’ingiunzione di pagamento prodromica al preavviso di iscrizione ipotecaria impugnata fosse stata contestata dalla ricorrente e che pendesse in merito un giudizio dinanzi alla CTP di Napoli
non era ostativa all’emanazione dell’atto impugnato, in quanto nell’indicato giudizio era stata rigettata l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva dell’ingiunzione impugnata, per cui, in attesa di una decisione definitiva sulla legittimità dell’atto prodromico e degli importi pretesi, ben poteva il preavviso di iscrizione ipotecaria essere emesso per gli stessi importi, compresivi degli oneri per la riscossione»;
«Inoltre, in assenza di una prova del dimezzamento degli importi indicati negli atti prodromici alla stessa ingiunzione di pagamento, costituiti dagli atti di accertamento relativi all’IMU 2010 e 2011, per i quali non risulta dimostrata l’emanazione di una decisione definitiva favorevole al ricorrente, il preavviso di iscrizione impugnato poteva essere legittimamente emesso per gli stessi importi di cui all’ingiunzione fiscale»;
RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso per cassazione avverso la predetta pronuncia, con atto notificato tramite posta elettronica in data 16 gennaio 2023, sulla base di un unico motivo, depositando in data 28 maggio 2024 memoria ex art. 380bis 1. cod. proc. civ.;
il RAGIONE_SOCIALE Casamicciola Terme resisteva con controricorso depositato il 28 febbraio 2023, depositando in data 3 giugno 2024 memoria ex art. 380bis 1. cod. proc. civ.;
RAGIONE_SOCIALE resisteva con controricorso depositato il 16 febbraio 2023;
CONSIDERATO CHE:
con l’unico, articolato, motivo di impugnazione, la difesa della società ha eccepito, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3 e 5, cod. proc. civ., lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ., 69 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e 52, comma 5, lett. c ), d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in quanto «Il giudice di seconde cure non ha tenuto conto, benchè depositate e richiamate negli atti di causa: della sentenza n. 2307/6/22, che si allega, con cui la RAGIONE_SOCIALE ha annullato l’ingiunzione prodromica; della sentenza n. 1264/3/18 (che si
allega) con cui la CTR Campania ha dimezzato gli atti di accertamento nn. 950328 e 1050309 su cui si fondava l’ingiunzione fiscale prodromica al preavviso opposto» (v. pagine nn. 5 e 6 del ricorso), aggiungendo l’istante che detta ultima pronuncia era già passata in giudicato, in quanto impugnata per cassazione dal solo esponente e non dal RAGIONE_SOCIALE, come emerge dall’ordinanza della Corte di cassazione n. 17375/2021;
1.1. l’istante ha precisato che la prima di dette pronunce (la n. 2307/6/2022) era stata depositata nel giudizio di appello in data 1° giugno 2022, mentre la seconda era già stata prodotta in primo grado, per cui la sentenza impugnata risulterebbe errata nella parte in cui ha negato che gli atti prodromici (accertamento ed ingiunzione) fossero stati annullati;
1.2. sotto altro profilo, la ricorrente ha contestato la decisione in rassegna nella parte in cui non ha espunto dal credito posto a base dell’iscrizione ipotecaria i compensi della riscossione, non dovuti ai sensi dell’art. 52, comma 5, lett. c ), d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
va preliminarmente dato atto della tardiva costituzione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Casamicciola Terme, ai sensi art. 370, primo comma, cod. proc. civ. (come novellato dall’art. 3, comma 27, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ed applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2023, v. Cass., Sez. Un., 18 marzo 2024, n. 7170), siccome depositata in data 28 febbraio 2023 (martedì), a fronte della notifica del ricorso effettuata il 16 gennaio 2023.
Il controricorso va, quindi, dichiarato inammissibile, come ribadito da ultimo da questa Corte secondo cui, b enchè per il controricorso l’art. 370 cod. proc. civ. non preveda sanzioni per il tardivo deposito oltre il termine ivi previsto, ciononostante tale sanzione discende dai principi generali del processo civile in tema di inosservanza di termini inerenti ad atti processuali con i quali la parte porta a conoscenza del giudice e dell’avversario le proprie difese, con la conseguenza che non può tenersi conto del controricorso, né dell’eventuale memoria depositata ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. L. 4 aprile 2024, n. 8922 che richiama Cass. n. 2805/2000);
il ricorso va accolto nei seguenti termini, subito avvertendo che esso contiene tre ordini di censure, costituiti:
dalla mancata considerazione da parte del Giudice di appello della sentenza n. 2307/6/2022 della Commissione tributaria provinciale di Napoli, che aveva annullato l’ingiunzione di pagamento posta a base della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
dalla mancata considerazione da parte del Giudice di appello del giudicato caduto su parte della sentenza n. 1264/3/2018 della Commissione tributaria regionale della Campania, che aveva riconosciuto la riduzione del 50% dell’imposta per le condizioni di inagibilità dei beni;
dalla mancata eliminazione dal vincolo ipotecario ( rectius: sua riduzione) delle somme pretese dall’agente della riscossione per compensi;
il ricorso, nonostante il diverso avviso della concessionaria, è ammissibile, esponendo, sia pure sinteticamente, la vicenda processuale tramite l’indicazione dei motivi di ricorso, dei motivi di appello e dei contenuti della decisione di primo e secondo grado, risultando del tutto comprensibili anche le suindicate censure alla sentenza impugnata;
la prima parte del primo motivo di ricorso (sub a ) non ha fondamento, dovendo sul punto solo integrarsi la motivazione della pronuncia impugnata;
5.1. il Giudice di appello -come anticipato -ha ritenuto che la mera pendenza del giudizio di impugnazione avverso l’ingiunzione di pagamento posta a base della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non fosse di ostacolo (in assenza di provvedimento di sospensione della sua efficacia) all’adozione dell’atto impugnato, così mostrando di non considerare la citata sentenza n. 2307/6/2022 della Commissione tributaria provinciale di Napoli, pubblicata il 21 febbraio 2022 e che l’istante assume essere stata depositata nel giudizio di appello in data 1° giugno 2022, a fronte di un’udienza di trattazione fissata per il 13 giugno 2022;
5.2. correttamente tale documento non è stato considerato dal Giudice dell’appello – e la valutazione che segue vale, come anticipato, solo ad integrare la motivazione della sentenza appellata -risultando dai medesimi dati forniti dalla ricorrente e dai contenuti della sentenza impugnata la sua tardività, essendo stata la citata sentenza prodotta in giudizio senza rispettare, alla luce della riepilogata cronologia, il termine perentorio di venti giorni liberi prima dell’udienza di trattazione stabilito dall’art. 32 d.lgs. 31 dicembre 546, n. 546 (cfr., ex multis, Cass., Sez. T. 24 giugno 2021, n. 18103 e le altre ivi citate);
5.3. tanto meno può ora invocarsi il giudicato formatosi successivamente al predetto termine ultimo di allegazione documentale (cfr., anche da ultimo e tra le tante, Cass. Sez. I. 29 febbraio 2024, n. 5370), avendo l’istante omesso di munire la citata sentenza della non altrimenti surrogabile certificazione di cui all’art. 124 cod. proc. civ. disp. att. (cfr., tra le tante, Cass., Sez. III, 28 dicembre 2023, n. 36258);
il motivo è fondato, invece, nella parte in cui l’istante ha richiamato il giudicato formatosi sulla sentenza n. 1264/3/2018 della Commissione tributaria regionale che ha riconosciuto la riduzione del 50% per l’inagibilità dei beni;
6.1. detto giudicato era già stato invocato dalla ricorrente nella memoria illustrativa depositata in grado di appello nella parte in cui aveva rappresentato che l’ordinanza n. 17375/2021 della Corte di cassazione aveva cassato la sentenza n. 1264/3/2018 della Commissione regionale (prodotta sin dal primo grado giudizio) in relazione al tema concernente la rendita catastale posta a base degli avvisi ICI impugnati e, quindi, per un profilo diverso da quello attinente alla predetta riduzione, già riconosciuta dal Giudice regionale con la citata pronuncia ed in relazione alla quale il RAGIONE_SOCIALE non aveva proposto impugnazione, come in effetti emerge dai contenuti di detta ordinanza, il che significa che sulla questione della riduzione ai sensi dell’art. 8, comma 1, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si era formato il giudicato;
6.2. erroneamente, quindi, il Giudice d’appello ha operato la sua valutazione considerando la non definitività della sentenza della
Commissione regionale n. 1264/3/2018 sul predetto, qui rilevante, tema, ed in ogni caso detta valutazione non può considerarsi corretta, avendo questa Corte da tempo riconosciuto l’immediata esecutiva della sentenza tributaria anche se impugnata, chiarendo che:
-«Se il giudice tributario annulla, totalmente o parzialmente, l’atto impositivo (pur se in via non definitiva in attesa dell’eventuale giudizio di impugnazione), quest’ultimo, rispettivamente in toto o nei limiti della parte annullata, non può che perdere efficacia quale titolo idoneo a legittimare, in radice, l’inizio o la prosecuzione di un’azione di riscossione provvisoria, anche avente natura cautelare»;
-« , qualora intervenga una sentenza, anche se non passata in giudicato, del giudice tributario che annulla, in tutto o in parte, tale atto, l’ente impositore (così come il giudice dinanzi al quale sia stata impugnata la relativa cartella di pagamento) ha l’obbligo di agire in conformità alla statuizione giudiziale, sia nel caso in cui l’iscrizione non sia stata ancora effettuata, sia, se già effettuata, adottando i conseguenziali provvedimenti di sgravio e, eventualmente, di rimborso dell’eccedenza versata» (cfr. Cass. Sez. Un., 13 gennaio 2017, n. 758 e, da ultimo, Cass., Sez. T., 6 maggio 2024, n. 12074);
l’ultima parte della doglianza è inammissibile; la stessa difesa della contribuente ha dato conto che sulla questione relativa ai compensi di riscossione ha deciso la sentenza n. 2307/6/2022 della Commissione tributaria provinciale di Napoli, il che preclude ogni pronuncia sulla medesima questione, ostandovi il divieto del ne bis in idem , impregiudicata il diritto della contribuente di esigere che l’iscrizione ipotecaria corrisponda alla misura del relativo credito per come accertato;
alla stregua delle valutazioni svolte, il ricorso va accolto nei limiti sopra esposti e la sentenza impugnata va, entro tali limiti, cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania per determinare l’importo per cui iscrivere ipoteca, considerando la riduzione del 50% dell’imposta ICI per gli anni 2010/2011, a cui adeguare i relativi accessori, nonchè per regolare anche le spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania -in diversa composizione – per il suindicato accertamento, nonché per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 giugno 2024.